Roma, 7 luglio 2022
DL n.73 del 21 giugno 2022 – “Semplificazioni fiscali”
Nota di lettura delle disposizioni fiscali
La presente nota di lettura contiene una disamina delle disposizioni contenute nel decreto
legge n.73 del 21 giugno 2022 che riguardano la fiscalità locale. Si precisa che il
provvedimento in esame è in corso di conversione in legge in Parlamento e potrà subire
modificazioni di cui ne verrà data un’adeguata informativa alla fine dell’iter parlamentare.
Le disposizioni che al momento sono contenute nel testo del decreto legge, tuttora all’esame
della Camera dei Deputati, riguardano in sintesi: la proroga della dichiarazione
dell’Imposta di soggiorno, l’adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF
ai nuovi scaglioni dell’IRPEF e la proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti
di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, e la proroga della presentazione della
dichiarazione IMU anno di imposta 2021.
Articolo 3, comma 6 (Proroga dichiarazione Imposta di soggiorno)
6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1 -ter, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5 -ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione
dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre
2022.
Il comma 6 proroga dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 il termine di presentazione
della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.
Il termine ordinario del 30 giugno è previsto dal comma 1-ter, art.4, del d.lgs. n.23/2011
che individua il gestore della struttura ricettiva quale responsabile del pagamento
dell’imposta di soggiorno e della presentazione della dichiarazione, nonché degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Lo stesso termine è
richiamato dal comma 5, art.4, del dl n.50/2017, che prevede, con riferimento alle
locazioni turistiche brevi, che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,
ovvero che interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento
dell’imposta di soggiorno nonché degli adempimenti dichiarativi.
Si ricorda, inoltre, che in relazione all’emergenza Covid-19, il dl n.41/2021 (cd “Sostegni”)
ha disposto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 venisse presentata
unitamente alla dichiarazione relativa all’anno 2021.
Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 20221.
Articolo 19 (Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti
non commerciali)
1. All’articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola
«Ministro» è sostituita dalla seguente «Ministero».
La norma in questione semplifica l’approvazione del modello di dichiarazione IMU per gli
enti non commerciali, per il quale è ora sufficiente un decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze in luogo del decreto del Ministro di più laboriosa
emanazione.
A tale proposito si ricorda che l’obbligo annuale di presentazione della dichiarazione IMU
per gli enti non commerciali è stato previsto dal comma 770, art.1, della legge n.160/2019
(Legge di bilancio 2020) con termine 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il
possesso di immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fine della
determinazione di imposta.
Articolo 20. (Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai
nuovi scaglioni dell’IRPEF)
1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di
approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione
dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione
della prima variazione utile.
2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale
all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al
secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo
comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’IRPEF si applica
sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune
nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.
Il comma 1 proroga al 31 luglio 2022 il termine per l’approvazione delle delibere di
adeguamento delle addizionali comunali all’Irpef da parte dei Comuni. Il termine
previgente, individuato dalla legge di bilancio 2022, era fissato al 31 marzo 2022 o, in caso
di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Si
prevede inoltre che in caso di approvazione delle aliquote in data successiva all’adozione
del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Tale ultima
previsione riprende di fatto quella di carattere generale, dettata dal decreto legge n.4/2022
(dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), in base alla quale in caso di interventi di modifica alla
disciplina fiscale che intervengano successivamente alla avvenuta approvazione del
bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del
bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.
Con la proroga al 31 luglio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
più recentemente intervenuta con il DM Interno del 28 giugno 2022 non c’è alcun
dubbio circa la facoltà degli enti di intervenire (o reintervenire) su tutti gli aspetti
della disciplina dell’addizionale (aliquote per scaglioni, aliquota unica, quota esente).
Al comma 2 si prevede che per l’anno 2022, per i Comuni che abbiano precedentemente
deliberato aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, e che non adottano o non
trasmettono al Mef entro i termini di legge (il 20 dicembre di ciascun anno) la delibera di
adeguamento ai nuovi scaglioni o la delibera di determinazione dell’aliquota unica,
l’addizionale comunale all’IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle
prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.
La disposizione ha il fine di garantire coerenza tra gli scaglioni dell’addizionale comunale
con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che sono stati
modificati per effetto del comma 2, art.1, della legge n.234/2021 (legge di bilancio 2022).
Si ricorda che a seguito della legge n. 234 del 2021, l’IRPEF si articola in quattro scaglioni di reddito
con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:
– fino a 15.000 euro, 23%;
– da 15.000,01 a 28.000 euro, 25%;
– da 28.000,01 a 50.000 euro, 35%;
– oltre 50.000 euro, 43%
– Articolo 35. (Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato
COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU
anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del
Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco)
1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione
o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione
di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il
cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di
cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati
al 30 giugno 2023;
b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti
Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPASistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni
3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.
3. All’articolo 31-octies , comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (IMU)
di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all’anno di
imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.
L’articolo 35, comma 1, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro
nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto il cui importo non è determinabile
dai provvedimenti di concessione e/o di autorizzazione, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (che deve
essere presentata generalmente nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione
da parte del soggetto beneficiario). In particolare, la proroga opera nel seguente modo:
• i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge
n.73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
• i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre
2023.
Il comma 2 prevede che la proroga di cui al comma 1 si applichi anche alla
registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), nonché nei registri aiuti di Stato
riguardanti il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, SIAN-Sistema Informativo
Agricolo Nazionale e SIPA Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti
riconosciuti ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», delle sezioni 3.1 e
3.12. Si tratta:
– degli aiuti di importo limitato (Sezione 3.1), che non devono superare 2,3 milioni
di EUR per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere) e possono essere concessi,
entro e non oltre il 30 giugno 2022 – sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e
partecipazioni) – a imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà.
Nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono
superare i 345 mila euro e non devono riguardare alcuna delle categorie già escluse
dal regime “de minimis”. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli
aiuti non devono invece superare i 290 mila euro per impresa.
– degli aiuti per il finanziamento dei costi fissi non coperti delle imprese a causa
delle perdite di fatturato (Sezione 3.12). L’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021
e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e
il 30 giugno 2022, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (periodo
ammissibile). L’aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato
nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
L’importo complessivo dell’aiuto non deve superare 12 milioni di euro per impresa.
L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e
di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e
partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di
sotto del massimale sopraindicato. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere.
La relazione illustrativa della disposizione in esame afferma che la proroga si rende
necessaria, tenuto conto dell’elevata quantità di dati che saranno comunicati dai contribuenti con l’autodichiarazione prevista dalla disciplina – di cui all’articolo 1, commi
da 13 a 17, del D.L. n. 41/2012 (L. n. 69/2021), D.M. 11 dicembre 2021 e decreto
direttoriale dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2022) – sul monitoraggio e controllo degli
aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.
Il predetto provvedimento prevede, tra l’altro, che l’autodichiarazione sia presentata entro
il 30 giugno 2022 e – dato l’approssimarsi della scadenza e le difficoltà rappresentate dalle
imprese e dai professionisti tenuti all’adempimento – potrà essere differito con successivo
provvedimento della medesima Agenzia, rendendo ancor più necessaria la proroga del
termine per effettuare le successive registrazioni in RNA. Pertanto, considerato
l’elevatissimo numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla Sezione 3.1 e alla Sezione
3.12 della citata Comunicazione e i numerosi dati che saranno comunicati dai contribuenti
con la citata autodichiarazione, la proroga si rende necessaria per consentire all’Agenzia
delle entrate di effettuare le relative registrazioni nei termini.
Come evidenziato dal citato D.M.11 dicembre 2021, tra le agevolazioni fiscali concesse dai
Comuni, solo quelle previste dalla legge in materia di IMU turistica sono da registrare nel
RNA, SIPA o SIAN.
L’autodichiarazione riguardante l’insieme degli aiuti attualmente in scadenza al 30 giugno
2022, nella quale i soggetti beneficiari attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti
non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, che
probabilmente sarà oggetto di proroga, conterrà le informazioni relative alle agevolazioni
fruite dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Si ritiene, pertanto, che l’inserimento dei
dati nei registri degli aiuti di Stato sia da prevedere entro il 31 dicembre 2022, fatte salve
eventuali proroghe connesse ad uno slittamento del termine del 30 giugno per la sua
presentazione.
Nel box sottostante si ricordano tutti i provvedimenti di esenzione che hanno interessato
l’IMU.
Provvedimenti di legge che hanno interessato le esenzioni su IMU turistica
– art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone l’esenzione dalla prima rata dell’imposta
municipale propria (IMU), relativa all’anno 2020, per gli immobili utilizzati nel settore turistico
e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o
manifestazioni;
– art. 78, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, in materia di IMU che prevede l’esenzione dalla seconda rata dell’IMU,
relativa all’anno 2020, per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per
allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e
sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club
e simili;
– art. 78, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, laddove prevede, limitatamente all’anno
2021, l’esenzione dall’IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
– articoli 9 e 9-bis, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, che in materia di esenzione
dall’IMU, ha disposto la cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le
relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati rispettivamente
negli allegati 1 e 2 al medesimo D.L. n. 137 del 2020;
– art. 9-ter, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il quale ha chiarito che le disposizioni di
cui all’art. 177, comma 1, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 78, comma 1, lettere
b), d) ed e), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, dello
stesso D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, si applicano ai soggetti passivi dell’IMU, come individuati
dal comma 743 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle
attività economiche indicate dalle predette disposizioni;
– l’art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che dispone
in materia di IMU l’esenzione dalla prima rata, relativa all’anno 2021, per gli immobili utilizzati
nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi
fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e
simili;
– art. 6-sexies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, nel quale si prevede l’esenzione, per il 2021, dalla
prima rata dell’IMU, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le
condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui commi da 1 a 4 dell’art. 1 del
medesimo D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
Tutte le altre misure di aiuto che dovranno essere inserite nell’autodichiarazione sono elencate nel
D.M. 11 dicembre 20212.
Infine, sempre in tema di aiuti di Stato, la disposizione in commento, al comma 3, proroga
dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’esclusione della responsabilità
patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti, previsto
in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti, previsto dal D.L. n. 137/2021.
Il comma 4 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione
della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) per le persone fisiche e per gli
enti commerciali, relativa all’anno 2021.
Il comma 769, art.1, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) dispone che i
soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g),
devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell’imposta dovuta.
La Relazione illustrativa del provvedimento in esame a tal fine chiarisce che, per quanto
riguarda la dichiarazione per l’anno di imposta 2021 è in corso di approvazione il nuovo
modello dichiarativo nel quale, tra l’altro, è presente un apposito campo dedicato alla
“Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”, che deve essere utilizzato nel caso in cui
il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo
Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica
COVID-19.
Pertanto, tenuto conto che il termine del 30 giugno è ormai prossimo, si ritiene che il
differimento al 31 dicembre consenta ai contribuenti di disporre di un lasso di tempo più
ampio e di presentare al Comune una dichiarazione utile per l’acquisizione delle
informazioni relative agli aiuti COVID-19 e consentire ai Comuni un più agevole rispetto
degli obblighi di inserimento nei registri degli aiuti di Stato.