Primo riparto delle risorse per un totale di 75 milioni di euro, per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi.
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Articolo unico
(Primo riparto delle risorse per l’anno 2022 del Fondo per il ristoro ai comuni per
la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi)
1. Il Fondo istituito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato
dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, rifinanziato per l’anno
2022 per 100 milioni di euro dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 e per
50 milioni di euro dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, per il ristoro
ai comuni per i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno
o del contributo di sbarco di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo
di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi,
rispettivamente, al primo ed al secondo trimestre 2022, è parzialmente ripartito per l’importo
complessivo di 75 milioni di euro, nelle misure indicate nell’allegato A, secondo i criteri e le
modalità specificati nell’allegato B “Nota metodologica”.
2. Il restante importo di 75 milioni di euro sarà ripartito con successivo decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
3. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché
della Provincia autonoma di Bolzano, gli importi sono erogati, come specificati nell’allegato
A, per il tramite delle regioni e della provincia autonoma.
4. Nel caso di istituzione dell’imposta di soggiorno da parte di un’unione di comuni,
l’assegnazione è effettuata al comune dell’unione con maggior numero di abitanti, con
obbligo per quest’ultimo di trasferimento delle risorse all’unione medesima entro 5 giorni
dalla ricezione.
5. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
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