Sentenza n. 394 del 3 febbraio 2022 (ud 17 gennaio 2022)della Commiss. Trib. Prov., Caserta, Sez. XII – Pres. Michael Sciascia – Rel. Gerardo D’Alterio
La disciplina emergenziale ha quindi spostato il termine di decadenza relativo all’IMU per il periodo d’imposta 2015 dal 31 dicembre 2020 al 26 arzo 2021. A tal riguardo, occorre evidenziare che tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato.
Per quanto sopra detto ne discende che l’atto impugnato è nullo per intervenuta prescrizione quinquennale in quanto l’avviso di accertamento è stato recapitato al ricorrente oltre il quinto anno, ovvero in data 08/04/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA
DODICESIMA SEZIONE
riunita in udienza il 17/01/2022 alle ore 09:00 con la seguente
composizione collegiale:
SCIASCIA MICHAEL, – Presidente
D’ALTERIO GERARDO, – Relatore
GRAZIANO NICOLA, – Giudice
in data 17/01/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 2267/2021 depositato il 23/09/2021
proposto da
(…)
Difeso da
(…)
ed elettivamente domiciliato presso (…)
contro
Comune di Prata Sannita – Via Cantone N.17 81010 Prata Sannita
CE
Difeso da
(…)
ed elettivamente domiciliato presso (…)
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. ra (…) con l’assistenza tecnica dell’avv. (…) impugna l’avviso di accertamento IMU n. (…) del 11/03/2021, notificato in data 08.04.2021, emesso dal Comune di Prata Sannita con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 2.340,00 a titolo di differenza d’imposta per IMU 2015.
Eccepisce parte ricorrente:
a) nullità dell’avviso di accertamento per decorso del termine prescrizionale;
b) esclusione della proroga dei
termini di accertamento per emergenza COVID;
c) inapplicabilità della scissione della notifica;
d) inapplicabilità del D.L. n. 18 del 2020.
Conclude con la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e la condanna alle spese.
Si costituisce il Comune di Prata Sannita e con proprie memorie difende il suo operato e chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che preliminarmente vada esaminata l’eccezione di decadenza dell’attività accertatrice con contestuale prescrizione del credito fatta valere con l’atto impugnato, eccezione assorbente rispetto
alle altre.
Occorre, a tal proposito soffermarsi sulla disciplina ordinaria della decadenza del potere impositivo ha subito modifiche a più riprese durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19:
dapprima ad opera del Decreto Cura Italia e successivamente per effetto del decreto Ristori. L’obbiettivo era diluire nel tempo l’operatività della Amministrazione finanziaria e renderla così compatibile con la graduale ripresa delle attività economiche e sociali da parte dei contribuenti. In base alla L. Finanziaria del 2007 ( art. 1 comma 161 L. n. 296 del 2006), ” glie enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato” gli atti impositivi, siano essi emessi in rettifica o d’ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati: le sanzioni amministrative devono essere contestate o irrogate entro i medesimi termini.
Alla luce di tale disciplina, un avviso di accertamento relativo all’IMU per l’annualità 2015 doveva essere notificato dal Comune entro il non oltre il 31 dicembre 2020.
Sulla disciplina ordinaria sopra illustra si è innestata quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19.
In forza dell’art. 67, del D.L. 17 marzo 2020,n. 18 2″ sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i relativi termini di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori ” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall’art. 12, commi le 3. del D.Lgs. n. 159 del 2015 (comma 4).
La disciplina emergenziale ha quindi spostato il termine di decadenza relativo all’IMU per il periodo d’imposta 2015 dal 31 dicembre 2020 al 26 arzo 2021. A tal riguardo, occorre evidenziare che tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato.
Per quanto sopra detto ne discende che l’atto impugnato è nullo per intervenuta prescrizione quinquennale in quanto l’avviso di accertamento è stato recapitato al ricorrente oltre il quinto anno, ovvero in data 08/04/2021. Si precisa che le disposizioni sulla scissione tra emissione e notifica degli atti di accertamento, introdotte con il coronavirus non si applica a quelli relativi agli enti locali, come espressamente previsto dal comma 7-bis del decreto Ristori accogliendo l’interpretazione restrittiva da taluno fondata sul riferimento testuale alle solo Agenzie Fiscali presente in altri commi del medesimo art. 157.
Il Collegio per quanto sopra rappresentato accoglie il ricorso e per la particolarità della materia compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; compensa le spese.
Caserta il 17 gennaio 2022.