Cassazione – Sez.V – Sentenza 19017 del 5/7/2023
Passando all’ esame della disciplina legislativa del CIMP, occorre constatare l’evidente continuità tra detta disciplina e quella dell’imposta che esso sostituisce quando il Comune opti per la sua istituzione ai sensi del citato comma 1 dell’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il presupposto dell’imposta è costituito dalla «diffusione di messaggi pubblicitari» (cioè, di messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero di messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato), effettuata «attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni», in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico (art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507). Analogamente, il canone è dovuto per «l’installazione di mezzi pubblicitari» (rubrica dell’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) o, più precisamente, per l’effettuazione di «iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente» (testo del medesimo art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)