di Francesco Bonato (Urbanista)
Politiche per una armonica gestione degli spazi pubblici in un’ottica di sinergia tra interesse pubblico e privato: il piano di massima occupabilità
I Piani di Massima Occupabilità (PMO) sono strumenti di natura pianificatoria a carattere generale[1] che supportano la corretta gestione del territorio e degli spazi pubblici.
Ogniqualvolta un soggetto privato occupa una porzione di suolo pubblico o dello spazio ad esso soprastante o sottostante, sottraendola all’uso pubblico, avviene una occupazione (OSP – Occupazione di Suolo Pubblico). Nel quantificare questa sottrazione alla collettività debbono rispettarsi i criteri e le modalità definite dall’Amministrazione che ne tutela l’interesse, spesso disseminati in un repertorio frammentato ed eterogeneo di provvedimenti.
Il PMO è finalizzato alla tutela dell’esigenza dell’Amministrazione Comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte degli operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell’obiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l’espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico (veicolare e pedonale) e la tutela della residenzialità nonché per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini[2].
Focalizzando l’attenzione sugli esercizi pubblici, principalmente locali di somministrazione (ristoranti, bar, pub ecc.), ovvero sugli spazi di collocazione dei dehors ed arredi vari per le consumazioni all’aperto, il PMO diventa il riferimento unico con il quale, nell’ambito della propria potestà regolamentare, il Comune stabilisce i presupposti e le condizioni di rilascio della concessione.
Sono oggetto del PMO:
- la pianificazione del territorio comunale attraverso la perimetrazione degli ambiti da sottoporre a PMO;
- la definizione e la localizzazione delle superficie concedibile;
- le norme per la distribuzione delle OSP, nel rispetto della sicurezza pubblica, igiene, tutela dei monumenti storici e del paesaggio, oltre al diritto alla fruizione dello spazio da parte dei pedoni
Così il PMO diventa lo strumento decisivo di gestione, controllo, regolazione e pianificazione dell’uso del territorio, con la finalità di mantenere gli equilibri degli spazi urbani con particolare riguardo al delicato e fragile contesto dei Centro Storici.
Il PMO individua quanta parte degli spazi e luoghi pubblici possono essere concessi ai richiedenti, e quanta debba rimanere a disposizione della fruizione pubblica. Individua inoltre come e dove possono essere collocate le OSP senza che interferiscano con le altre funzioni ed interessi generali.
Si tratta di affrontare un cambio di paradigma nel controllo delle occupazioni di suolo pubblico, passando da una gestione ordinaria nell’attribuzione delle concessioni ad una pianificazione proattiva che miri a garantire l’equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani di particolare pregio artistico e architettonico e quelle di tutela della libera iniziativa economica e dei diritti acquisiti dagli esercizi operanti all’interno degli esercizi stessi.
Il Piano costituisce anche uno strumento di controllo per individuare immediatamente abusi o comportamenti illegittimi, perché fotografa e cristallizza con precisione tutte le OSP concesse e concedibili: ogni variazione è rilevabile con la semplice consultazione delle planimetrie e/o strumenti GIS dedicati.
Agli storici apripista Roma e Napoli, nel momento in cui si scrive sono noti i casi di Amalfi (SA) e Caorle (VE).
In questo periodo storico, post-pandemico e successivo all’esaurirsi di provvedimenti derogatori atti a sostenere le attività economiche, risulta opportuno un complessivo riordino in ambito comunale: in alcuni contesti si è già arrivati à disporre il solo rinnovo delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico temporanee scadute, nonché la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni tese ad occupare nuovi spazi pubblici, nelle more della predisposizione di una nuova regolamentazione in materia, il PMO appunto.
[1] cfr. Cons. Stato, V, 12 aprile 2021, n. 2930; cfr. anche Id., 23 maggio 2017, n.2403
[2] cfr. TAR Lazio (RM), Sez. II-Ter, n. 6928, del 11 luglio 2013
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