Sentenza del 29/6/2023 n. 608 – CGT2G Toscana Sezione 2
Nel caso di specie il Contribuente sostiene che sebbene le unità immobiliari indicate al F. XX/X/1 cat A2 3,5 vani, mq 55 ed al F. XX/X/2 cat A2 7 vani, mq 96 oltre un ripostiglio di 9 mq per totali 105 mq, siano catastalmente distinte e strutturalmente autonome, in considerazione di quanto si rileva dalle piantine catastali in atti, essendo entrambe munite di autonomi bagni e cucine, debbano essere qualificate come unica unità abitativa.
Le motivazioni poste a sostegno di tale ipotesi sono infondate in quanto, condividendo il richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, l’assunta pretesa pertinenziale non è giustificata da reali esigenze e non può avere valenza tributaria.