Cos’è il pegno mobiliare non possessorio?
L’art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 30
giugno 2016, n. 119, ha istituito il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti
inerenti all’esercizio di impresa.
Il pegno non possessorio è una garanzia reale volta ad assicurare un più facile accesso, da parte delle imprese, al credito, senza pregiudizio significativo rispetto all’utilizzo da parte di queste ultime dei propri beni concessi in garanzia. Infatti l’istituti si caratterizza per l’assenza del requisito dello spossessamento da parte dell’impresa concedente pegno dei beni oggetto di garanzia, ai fini del perfezionamento del vincolo.
Quindi l’impresa mantiene intatto il potenziale produttivo. Addirittura il debitore, potrà porre in essere atti di disposziozione del bene o del credito impegnato liberamente (salvo patto contrario). In questo caso, la garanzia reale verrà trasferita sui proventi della disposizione del bene.Inoltre, tale istituto, comporta aumentate tutele per il creditore, quali la veloce autotutela esecutiva per procedere ad una pronta escussione in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite da tale pegno.
Il registro dove è obbligatorio registrare i pegni non possessori
Il particolare istituto giuridico prevede quindi la mancanza di spossessamento del bene conceso in pegno a fronte della opponibilità del vincolo pignoratizio nei confronti dei terzi.
Ne discende che l’esistenza del vincolo potrebbe risultare di difficile identificazione da parte dei terzi. Il bene, infatti, non entrando mai nella sfera giuridica del creditore e rimanendo, al contrario, nella disponibilità del debitore, non restituisce, ai terzi che con il debitore interagiscono, un’apparenza giuridica tale da consentire loro di individuarlo come bene gravato da una garanzia reale. Per tali ragioni, a tutela dei terzi, è stato prevista la necessaria iscrizione del vincolo pignoratizio, in un registro, consultabile da tutti i soggetti interessati, che indichi quali beni o crediti sono gravati dal pegno e a quali condizioni.
I riflessi sulla gestione IMU, TARI, CUP e sulla riscossione coattiva
Non prevedendo lo spossessamento del bene oggetto di pegno il soggetto pasivo resta quello originario.
La misura invece diventa rilevante ai fini delle azioni di riscossione coattiva
La consultazione del Registro dei pegni non possessori
La consultazione del Registro dei pegni non possessori è prevista esclusivamente in modalità telematica; questo aspetto riveste un carattere innovativo di semplificazione e velocizzazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, non a caso si tratta di una banca dati “nativa digitale” e costituita secondo le Linee Guida AgID sui dati del settore pubblico. I dati sono resi disponibili sia in formato pdf, più facilmente consultabili dal cittadino, sia in formato xml, rispettando i requisiti delle Linee Guida AgID del 2022, per consentire l’elaborazione dei dati da parte di specifici software.
L’aggiornamento della banca dati, che segue la struttura del processo già collaudato nel modello unico informatico della Pubblicità Immobiliare, unisce l’automazione e il necessario intervento umano professionale, per garantire la correttezza giuridica, secondo le recenti indicazioni sull’amministrazione algoritmica.
05_LibroTerritorio_ITA_Lucchese
La realizzazione del registro da parte dell’Agenzia delle entrate
La realizzazione e la gestione del Registro informatizzato dei Pegni mobiliari non possessori è stata affidata all’Agenzia delle entrate.
In data 10 agosto 2021, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114, recante il “Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”.
Tale Decreto ha dato attuazione alle previsioni delle disposizioni normative laddove era statuito che con decreto ministeriale sarebbero state definite, tra l’altro, le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro.
Da un punto di vista organizzativo, è stata prevista la costituzione presso l’Agenzia delle entrate del “Registro informatico dei Pegni mobiliari non possessori”, tenuto da apposito ufficio, situato in Roma, diretto da un conservatore, depositario del Registro pegni, nominato dal Direttore dell’Agenzia.
Alla luce della novità introdotta dalla costituzione del Registro pegni e delle competenze in merito assegnate all’Agenzia, sono state approvate con delibera del Comitato di gestione n. 3/2022 alcune modifiche statutarie finalizzate a introdurre le funzioni e le attribuzioni afferenti alla gestione del Registro pegni tra i fini istituzionali dell’Agenzia.
Con delibera n. 3/2022 sono state, altresì, introdotte modifiche al Regolamento di Amministrazione riferite alle competenze di coordinamento in materia attribuite, a livello centrale, alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare e a esplicitare, tra le attribuzioni dell’Ufficio provinciale–Territorio di Roma, le specifiche attività relative alla gestione operativa del Registro dei pegni mobiliari non possessori, con un ambito di competenza su tutto il territorio nazionale.
La delibera di approvazione della modifica statutaria e della modifica regolamentare è stata sottoposta al signor Ministro, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999 per l’approvazione.
Concluso positivamente l’iter di approvazione di tali modifiche, il presente atto (il cui schema è stato approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 16/2022) recepisce, con l’attivazione del Registro pegni, la collocazione della competenza nel Settore Servizi di pubblicità immobiliare della Direzione Centrale Servizi catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, rideterminando le attribuzioni dell’Ufficio Coordinamento servizi civilistici operante nel medesimo Settore.
In particolare, all’Ufficio Coordinamento servizi civilistici, che già aveva tra i suoi compiti quello di coordinare le diverse attività propedeutiche alla istituzione del Registro pegni, sono assegnate ora le competenze di coordinamento delle attività a regime inerenti al Registro pegni e di gestione delle relazioni con gli stakeholder.
L’Ufficio Coordinamento servizi civilistici garantisce, quindi, la definizione dei requisiti del sistema informativo del Registro dei pegni mobiliari non possessori e dei connessi servizi telematici e il presidio delle relative attività di manutenzione e sviluppo, e la elaborazione di metodologie, regole e procedure per i servizi connessi alla tenuta del Registro pegni, nonché il supporto all’evoluzione normativa e quello tecnico-specialistico alle strutture centrali dell’Agenzia competenti per la consulenza legale e per la gestione del contenzioso in materia.-
L’atto interviene, inoltre, su una attribuzione dell’Ufficio Coordinamento servizi tributari, operante nel medesimo Settore Servizi di pubblicità immobiliare, al fine di descrivere in modo più preciso la funzione svolta.
L’atto passa poi ad integrare le funzioni dell’Ufficio Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare della Direzione Regionale del Lazio in materia di coordinamento tecnico-operativo e monitoraggio, proprio del livello organizzativo regionale, sulle attività e servizi relativi al Registro pegni che, in coerenza con le modifiche regolamentari approvate, vengono demandati all’Ufficio provinciale-Territorio di Roma.
Viene, così, definita la nuova organizzazione interna dell’Up-T di Roma, prevedendo la costituzione di un’ulteriore articolazione organizzativa, denominata Area Registro pegni, adibita alla gestione operativa dell’alimentazione e consultazione del Registro e alla relativa assistenza all’utenza.
È esplicitata la competenza nazionale dell’Area, che è diretta da un Capo Area Registro pegni, nominato dal Direttore dell’Agenzia, e che assume anche il ruolo di Conservatore, depositario del Registro pegni.
Le modifiche comportano l’attivazione di una nuova posizione organizzativa ai sensi dell’articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Capo Area Registro pegni), della quale, con successivo provvedimento sarà definita la pesatura. Resta invariata la graduazione delle posizioni le cui attribuzioni sono state rideterminate o integrate, poiché viene mantenuta una sostanziale continuità ed equilibrio nelle competenze e nella gestione delle responsabilità ad esse connesse. Le disposizioni contenute nel presente atto saranno rese operative con successivo provvedimento, al fine di coordinarne la decorrenza con le disposizioni normative che prevedono che il sistema informatico sia realizzato dall’Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento concernente il Registro dei pegni mobiliari
non possessori e che entro ulteriori trenta giorni siano adottate le specifiche tecniche.
Inoltre, è previsto dalla norma che la data di attivazione del Registro dei pegni mobiliari non possessori sia resa nota mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e che, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione, potranno essere presentate le formalità, quindi il Registro sarà attivo. La data di decorrenza delle modifiche organizzative sarà, pertanto, coerente alle illustrate previsioni.
I Riferimenti normativi e di prassi sul pegno non possessorio
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Disciplina di riferimento:
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articoli 3, 4 e 5) Atto di organizzazione del Direttore dell’Agenzia n. 186053 del 7 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato con gli atti n. 525138 del 24 dicembre 2018, n. 101304 del 19 aprile 2019, n. 394064 del 31 dicembre 2020, n. 20568 del 22 gennaio 2021, n. 51967 del 23 febbraio 2021, n. 78198 del 24 marzo 2021, n. 111499 del 6 maggio 2021, n. 239720 del 20 settembre 2021, n. 254583 del 6 ottobre 2021, n. 9694 del 13 gennaio
2022, n. 9800 del 13 gennaio 2022
Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 30 giugno
2016, n. 119
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114, recante il
“Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”
La disciplina prevista dal DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 istitutiva del pegno non possessorio
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-03&atto.codiceRedazionale=16G00076&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1e46b8e3-a83a-4564-a2fe-dd836435aee2&tabID=0.5335091884475767&title=lbl.dettaglioAtto
DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione. (16G00076)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. 02/07/2016, n. 153). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2022)
Art. 1 Pegno mobiliare non possessorio
1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti ((concessi a loro o a terzi)), presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa. 2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni mobili ((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio dell'impresa ((e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)), a esclusione dei beni mobili ((, anche immateriali,)) registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che cio' comporti costituzione di una nuova garanzia.((Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta' previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le modalita' di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta salva la possibilita' per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno)). 3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. 4. Il pegno non possessorio ((ha effetto verso i terzi)) esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; ((dal momento)) dell'iscrizione il pegno prende grado ed e' opponibile ai terzi e nelle procedure ((esecutive e)) concorsuali. 5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio ((successivo)), a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente. 6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di ((una nuova iscrizione)) nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione puo' essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonche' le modalita' di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalita' esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio della attivita' previste dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017. 7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, ((previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e)) previo avviso scritto ((...)) agli eventuali titolari di un pegno non possessorio ((trascritto nonche' al debitore del credito oggetto del pegno)), ha facolta' di procedere: a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto e' nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e' designato dal giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile; b) alla escussione ((o cessione)) dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita ((, dandone comunicazione al datore della garanzia)); c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro ((di cui al comma 4)), alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalita' di ((determinazione)) del corrispettivo della locazione; ((il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore)); d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro ((di cui al comma 4)), all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalita' di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione. ((7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7. 7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si e' trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e' concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione. 7-quater. Quando il bene o il credito gia' oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza e' corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante)). 8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e' stato ammesso al passivo con prelazione. 9. Entro tre mesi dalla comunicazione ((di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7)), il debitore puo' agire in giudizio per il risarcimento del danno ((quando l'escussione)) e' avvenuta in violazione dei criteri e delle modalita' di cui ((alle predette lettere a), b), c) e d) )) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, ((il corrispettivo della cessione,)) il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione ((di cui alla lettera d) )). 10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno. ((10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile)).