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Passo carrabile e destinazione d’uso dell’area

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Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza 1167 del 4/1/2023


2.1 In particolare, il TAR ha ritenuto che la circostanza che il Comune avesse autorizzato la ricorrente a mantenere in esercizio un passo carrabile non equivalesse ad assenso all’utilizzo del mappale stesso a parcheggio, in quanto il passo carrabile potrebbe essere funzionale anche a mere esigenze manutentive del verde.

2.2 L’appellante sostiene che il Comune era a conoscenza dell’adibizione dell’area a parcheggio, avendo autorizzato la signora Viscardis a mantenere in esercizio il passo carrabile ed avendo incassato per molti anni la tassa comunale di pubblicità sul cartello “Parcheggio Hotel Pelikan” presente all’entrata del terreno: proprio tale comportamento avrebbe ingenerato un affidamento sulla possibilità di adibire l’area a parcheggio, successivamente tradito dalle ordinanze di remissione in pristino oggetto del presente procedimento.

2.3 Il motivo non è fondato. L’autorizzazione a mantenere in esercizio un passo carrabile non comporta necessariamente l’utilizzabilità dell’area in questione come parcheggio, ma è compatibile anche con ulteriori utilizzi del territorio, dovendosene presumere, al contrario, l’utilizzo per consentire l’accesso al fondo con mezzi della proprietà. Tale circostanza, pertanto, non è idonea a fondare un affidamento circa la possibilità di utilizzare il terreno come parcheggio.

2.4. Anche la riscossione della tassa comunale per il cartello “Parcheggio Hotel Pelikan” presente all’entrata del terreno non è idonea a far sorgere alcun affidamento in quanto la tassa è dovuta per il semplice fatto di affissione del cartello, a prescindere da ogni verifica circa il contenuto dello stesso e circa la destinazione dell’area.