ACCERTAMENTO & RISCOSSIONEApprofondimento Accertamento e Riscossione

Partecipazione degli enti locali al contrasto all’evasione fiscale

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Partecipazione dgli enti locali al contrasto all’evasione fiscale

In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all’evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell’attività di accertamento e riscossione. Il decreto fiscale 2019 ha prorogato all’anno 2021 l’attribuzione ai comuni dell’incentivo previsto per la partecipazione all’attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell’anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti;  tale incentivo era stato da ultimo esteso al 2019 dal decreto-legge n. 193 del 2016. Per quanto concerne i  comuni, l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 203/2005 disponeva in origine l’attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale ammontare è stato poi elevato al 50 per cento dall’articolo 2, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 23 del 2011 (cd. federalismo municipale) e, successivamente, dall’articolo 1, comma 12- bis, del decreto-legge 138 del 2011, che ha assegnato ai comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’intero maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento svolto dall’ente stesso nell’attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo. Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n. 190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai Comini sarebbe spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata (55 per cento anziché 50 per cento) di quanto stabilito, in via ordinaria, dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L’articolo 10, comma 12- duodecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il decreto-legge n. 138 del 2011, ha disposto il riconoscimento (in origine fino al 2017) ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all’azione di contrasto all’evasione.
Per quanto riguarda le regioni, il  D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni dell’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all’aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni Relativamente alle province, il  D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai predetti enti una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali. ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2020