Sentenza del 9/6/2023 n. 524 – CGT2G Toscana – Sezione 6
Mentre per le aree scoperte adibite in via esclusiva a parcheggio è lo stesso regolamento comunale che presume che si tratti di aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti, altrettanto non può dirsi per le aree coperte, in relazione alle quali, per l’esclusione dal tributo, occorrerebbe che la inidoneità a produrre rifiuti fosse concretamente provata da chi fa valere l’esclusione a tassazione, secondo i principi generali costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In conformità a quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce citate dal Comune, per i parcheggi vale una presunzione di produzione di rifiuti, trattandosi di aree frequentate da persone. Ne consegue l’erroneità della sentenza appellata che ha accolto il ricorso sulla base della apodittica affermazione (contenuta nella sentenza di questa Corte richiamata) che sarebbe indifferente che il parcheggio sia coperto o scoperto, in assenza di qualsiasi prova da parte della ricorrente.