Comunicazioni dei Comuni dei dati sul servizio per lo smaltimento dei rifiuti
Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la Tariffa di igiene ambientale comunicano annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (secondo le modalità contenute nel provvedimento del 14/12/2007 – pdf).
In particolare, vanno trasmessi:
– i dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione e codice fiscale)
– i dati identificativi (denominazione e codice fiscale) dell’occupante – detentore dell’immobile
– i dati relativi all’immobile occupato o detenuto
Gli enti locali devono trasmettere i dati in base alle istruzioni dell’Agenzia (specifiche tecniche allegate al provvedimento del 14/12/2007 – pdf), utilizzando il servizio Entratel anche tramite intermediari abilitati.
Gestori servizi pubblica utilità
Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2022
I Gestori di servizi di pubblica utilità devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e i contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare .
Le comunicazioni relative all’anno solare precedente sono effettuate, solo in via telematica, entro il 30 aprile.
I Gestori di servizi di pubblica utilità devono utilizzare il servizio telematico Entratel e verificare la coerenza dei dati comunicati con le istruzioni dell’Agenzia (specifiche tecniche allegate al provvedimento del 26/01/2012 – pdf) per le utenze elettriche, idriche e gas, al provvedimento del 18/04/2012 – pdf per le utenze telefoniche).
Comunicazioni degli Uffici pubblici di licenze, autorizzazioni e concessioni di aree demaniali marittime
Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2022
Gli Uffici pubblici sono tenuti a trasmettere i dati e delle notizie concernenti le concessioni, autorizzazioni e licenze e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari. Le comunicazioni relative all’anno solare precedente devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile.
Le Pubbliche amministrazioni e gli uffici pubblici devono utilizzare il servizio Entratel e verificare la coerenza dei dati comunicati con le istruzioni dell’Agenzia (specifiche tecniche allegate al provvedimento del 10/03/05 – pdf ).
Concessioni di aree demaniali marittime
Per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle concessioni di aree demaniali marittime, le Pubbliche Amministrazioni si avvalgono esclusivamente del Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.), gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per i Porti. I dati relativi ai rilasci e ai rinnovi delle concessioni vanno ordinariamente trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (provvedimento del 3 maggio 2012 – pdf)
La scadenza per le comunicazioni relative al 2012 e per quelle sulle concessioni in essere al 31 dicembre 2011 è stata posticipata al 31 marzo 2013 (Provvedimento del 10 gennaio 2013 – pdf)
Riversamento TEFA
Al termine di ciascun trimestre dell’anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualita’ 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o citta’ metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.
Pertanto i comuni che hanno riscosso la TARI tramite c/c postale o altri strumenti diversi dal modello F24 riversano alla Provincia/Città metropolitana competente il TEFA incassato nel primo trimestre 2022. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle Province e Città metropolitane (art. 3 D.M. 01/07/2020).
Versamento contributo alla fondazione IFEL
Il 30 aprile 2022 scade il termine per il versamento alla fondazione IFEL del contributo relativo all’ICI incassata nell’anno 2021. Il contributo va versato per l’ICI relativa alle annualità 2011 e precedenti incassato direttamente nel 2021, applicando le aliquote vigenti in ogni anno d’imposta a cui si riferisce il tributo incassato. Non è dovuto per le somme incassate dall’Agente della riscossione, tenuto direttamente ad effettuare tale versamento (art. 10, comma 5, D.Lgs 504/93 – art. 3 D.M. 22/11/2005 – art. 1, comma 23, L. 220/2010).
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