Giurisprudenza Accertamento e RiscossionePrimo Pianotributi in genere

Notificazione – Scissione soggettiva – Principio – Decadenza – Atto – Conoscenza – Non rileva

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Sentenza del 14/10/2022 n. 3031 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione 1

Massima:

In materia tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 23/02/2021, il Comune di Cutro ha proposto appello avverso la sentenza n. 730/01/2020 del 03/08/2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone ha accolto il ricorso presentato da Alberghi del Mediterraneo s.r.l. avverso avviso di accertamento IMU 2012.

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza, lamentandone l’erroneità laddove i primi giudici hanno ritenuto la decadenza dell’ente locale dalla potestà impositiva, al contrario tempestivamente esercitata nel quinquennio dal sorgere dell’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 161 della L. 27/12/2006, n. 296; ha, inoltre, dedotto -nel merito- la corretta determinazione della base imponibile della rendita catastale, come da nota prot. n. 15085 del 02/08/2019 emessa dall’Agenzia delle Entrate, allegata in atti.

La società contribuente ha resistito in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Orbene, ritiene il Collegio che il gravame sia meritevole di accoglimento.

Ed invero, rileva, in primo luogo, che l’avviso di accertamento per la riscossione del tributo IMU per l’anno 2012 è stato notificato in data 28/12/2017 alla Società Alberghi del Mediterraneo, e da quest’ultima ricevuta in data 08/01/2018. L’atto in contestazione è stato notificato, pertanto, entro il termine di cinque anni previsto dalla vigente normativa, essendo l’avviso di accertamento emesso d’ufficio a seguito di omesso versamento dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 1, comma 161 della L. 27/12/2006, n. 296.

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cassazione civile, sez. un., 17/12/2021, n. 40543).

In conclusione, la notifica dell’avviso di accertamento avvenuta nel termine di decadenza quinquennale esclude, oltre che la decadenza medesima da parte dell’Ufficio, la prescrizione del diritto a riscuotere l’imposta.

Quanto alla determinazione della base della rendita catastale, si osserva che l’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 15085, del 02/08/2019, ha provveduto a rideterminare, in seguito alla richiesta di certificazione di attribuzione della rendita catastale, avanzata dal Comune di Cutro in conformità alla sentenza n. 34/1/2013 della CTP di Crotone, la rendita catastale sugli immobili di proprietà della SRL Alberghi del Mediterraneo, ai sensi dell’art. 1, comma 22, legge n. 208/15, precisando che la rendita catastale, a seguito della succitata sentenza, era di ? 137.032,00. Di conseguenza, la rendita catastale era rimasta identica, e l’importo complessivo dovuto dal contribuente pari alla somma intimata nell’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012.

Per tali motivi, la pretesa erariale deve considerarsi legittimamente invocata.

Le spese di giudizio, a carico del soccombente, come per legge, sono determinate in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) in accoglimento dell’appello, dichiara legittima la pretesa tributaria;

2) condanna l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in ? 3.000,00 per il primo grado ed ? 3.500,00 per il secondo grado, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Catanzaro, il 12 settembre 2022