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Nota ifel di commento alla Risoluzione n.1/DF/2023 in materia di Imposta di soggiorno

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Nota di commento alla Risoluzione n.1/DF/2023 in materia di regime dichiarativo e delle comunicazioni connesse al versamento dell’Imposta di soggiorno

Con la risoluzione n.1/DF/2023, il Dipartimento delle Finanze sembra pervenire alla conclusione per cui il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di soggiorno esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a decorrere dall’anno di imposta 2022.

Con l’odierna nota di commento, IFEL richiama le ragioni – in gran parte già evidenziate con la nota di chiarimento del 28 novembre 2022 – che portano a non ritenere condivisibile la risoluzione ministeriale

 

Il testo della nota

Nota di commento alla Risoluzione n.1/DF/2023 in materia di regime dichiarativo e
delle comunicazioni connesse al versamento dell’Imposta di soggiorno.
Con la risoluzione n.1/DF/2023, il Dipartimento delle Finanze sembra pervenire alla
conclusione per cui il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di
soggiorno, entrato in vigore con il DM 29 aprile 2022, esonera i soggetti obbligati dal
presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a
decorrere dalle annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021.
Tale conclusione, si anticipa da subito, non appare condivisibile se riferita alle
comunicazioni richieste dai Comuni contestualmente al versamento dell’imposta di
soggiorno. Ciò perché la tesi avanzata dal Ministero non sembra tenere debitamente conto
di alcuni elementi, peraltro già richiamati con la nota IFEL del 28 novembre 2022, che
attengono sia alla disciplina normativa di riferimento, sia alla diversa natura e finalità delle
comunicazioni periodiche connesse al versamento dell’imposta rispetto al modello
ministeriale di dichiarazione.
Con riguardo alla normativa di riferimento, oltre alla ben nota disposizione sulla potestà
regolamentare degli enti locali in materia tributaria (art.52, Dlgs 446/97), occorre
prioritariamente richiamare quanto previsto dalla disciplina dell’imposta di soggiorno (art.
4, co.1 ter, Dlgs 23/2011), la quale chiaramente dispone che “il gestore della struttura
ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] della presentazione
della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal
regolamento comunale”.
Come appare evidente, il richiamo normativo che fa salvi gli “ulteriori adempimenti previsti
[…] dal regolamento comunale”, consente (e, per certi versi, impone) ai Comuni di
disciplinare le modalità applicative del tributo, tanto più che la normativa statale dalla
quale promana il nuovo modello di dichiarazione ministeriale non incide in alcun modo
sulle modalità e sui tempi di versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle
strutture ricettive ai Comuni, la cui disciplina ricade nell’ambito della potestà
regolamentare comunale.
In proposito, vale la pena di sottolineare quanto espresso già con la richiamata nota IFEL
del 28 novembre 2022, secondo cui le comunicazioni che si accompagnano al riversamento
periodico dell’imposta di soggiorno ai Comuni rappresentano, se previste, un elemento
consustanziale al versamento stesso e non un adempimento autonomo e diverso rispetto
a questo. In quest’ottica, quindi, la previsione di tali comunicazioni, in quanto elemento
connaturato e non distinto dal versamento, rientra nell’ambito delle modalità di riscossione
del tributo, la cui disciplina è esclusivamente demandata al regolamento comunale.
Del pari, non appare condivisibile neppure il rilievo avanzato dal Dipartimento Finanze
secondo cui la previsione di ulteriori forme di comunicazioni diverse dal modello di
dichiarazione ministeriale costituirebbe una duplicazione di oneri confliggente con i
principi di semplificazione amministrativa, che impediscono di chiedere al contribuente
documenti e informazioni “già in possesso” dell’amministrazione.
Al riguardo occorre, innanzitutto, evidenziare che le comunicazioni periodiche connesse al
versamento non costituiscono acquisizione di dati “già in possesso” dell’amministrazione
comunale per il semplice fatto che la dichiarazione ministeriale, come noto, è resa ben oltre
i termini di versamento (e, dunque, delle connesse comunicazioni), avendo la normativa
statale individuato nel 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento il termine per
la presentazione della dichiarazione annuale.
Inoltre, deve osservarsi che l’effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali
al riversamento dell’imposta di soggiorno rappresenta, assai spesso, una facilitazione
per il soggetto obbligato in quanto i portali informatici attivati da molti Comuni
consentono di generare automaticamente il bollettino per il versamento e di ottenere la
precompilazione del “Modello 21”, necessario all’assolvimento degli adempimenti contabili.
Infine, attraverso le comunicazioni periodiche, anche l’assolvimento della nuova
dichiarazione ministeriale risulta facilitato, potendo il dichiarante beneficiare di un
documento riepilogativo o di una precompilazione analoga a quella del “Modello 21”.
In definitiva, alla luce di quanto argomentato, si ritiene che la previsione di comunicazioni
periodiche connesse al versamento rientri tra quegli elementi – quali, a titolo
esemplificativo, la tariffa applicabile o la periodicità del riversamento (mensile o
trimestrale) – che attengono alle modalità applicative del tributo, e segnatamente alle
modalità di riversamento dell’imposta, che tanto la normativa generale (art.52, Dlgs
446/97), quanto la legislazione specifica dell’imposta di soggiorno affidano all’esclusiva
potestà regolamentare del Comune.

02_03_2023_imposta_soggiorno_nota_commento_risoluzione_MEF_(002)

la risoluzione sull’imposta di soggiorno non condivisa da ifel

 

RISOLUZIONE-n.-1-del-2023-Dichiarazione-imposta-di-soggiorno-anni-2020-e-2021