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Non discriminatoria la normativa regionale che impone l’obbligo di comunicare le transazioni delle strutture turistiche

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Sentenza del 27/4/2022 n. 303 – Corte di Giustizia UE – Collegio 2

In merito all’obbligo, previsto da una legge regionale, relativo all’imposta sugli esercizi ricettivi turistici, di comunicare all’autorità tributaria regionale informazioni relative alle transazioni turistiche, detto obbligo non costituisce una disposizione fiscale espressamente esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico e non costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Infatti, la disposizione in questione della legge regionale controversa è inscindibile, quanto al suo contenuto, dalla legge regionale che costituisce a sua volta una normativa tributaria, e che pertanto rientra nel settore tributario espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico. Inoltre, l’obbligo di fornire determinate informazioni relative alle transazioni delle strutture turistiche riguarda tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal luogo in cui tali prestatori sono stabiliti e dal modo in cui essi prestano detti servizi e, di conseguenza, è da escludere il carattere discriminatorio dell’obbligo in quanto compatibile con il diritto europeo.