Con il decreto del 14 giugno 2023 è stata nominata la nuova Commissione che ffettua l’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo dei gestori, la revoca e la decadenza dalla gestione (Art. 53, comma 2 , D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446).
Il decreto
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 53, comma l, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
VISTO il comma 2 del suddetto articolo 53, che stabilisce che l’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuati da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell’A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell’U.P.I. – Unione province Italiane;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89 concernente il “Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 1002 del 21 settembre 2021, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione per il triennio 2021 – 2024;
VISTO l’articolo 1, comma 805, del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 Aprile 2022, n.101, che adotta il “Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”; VISTO l’art. 23, comma 1, del ripetuto Decreto ministeriale n. 101 del 2022, che abroga
il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89 concernente il “Regolamento recante norme
relative alla commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”;
CONSIDERATO che l’art. 23, comma 3, del ripetuto Decreto ministeriale n. 101 del 2022, stabilisce che i membri della Commissione nominati a norma del menzionato decreto n. 89 del 2000 rimangono in carica fino alla nomina della Commissione di cui all’articolo 19, effettuata con decreto da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento;
RITENUTO di dover procedere al rinnovo della Commissione per l’albo per il triennio 2023– 2026;
VISTO l’articolo 19, comma 1, del menzionato Decreto Ministeriale n.101 del 2022, a norma del quale la commissione per l’albo è composta:
a) dal Direttore centrale della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze, con funzione di Presidente;
b) da due dirigenti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui almeno uno appartenente alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) da due rappresentanti dei comuni e da un rappresentante delle città metropolitane designati dall’Associazione nazionale comuni italiani;
d) da un rappresentante delle province designati dall’Unione province italiane; e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell’albo, di cui uno in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 1, e uno in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
f) da 5 membri supplenti, in sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, di cui uno in rappresentanza del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dei comuni e delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province, uno dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 1, comma 1 e uno dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 designati dalle rispettive associazioni di categoria, di cui uno in rappresentanza dei concessionari di cui al Decreto legislativo;
VISTO l’art. 19, comma 4, del medesimo Decreto ministeriale, secondo cui le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze con profilo professionale non inferiore ad area III, che può essere sostituito da un impiegato con pari qualifica;
VISTO l’art. 22, comma 1, del ripetuto Decreto ministeriale n. 101 del 2022, secondo il quale i componenti della commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell’incarico;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 55310 del 29/09/2022 con la quale l’U.P.I. ha designato la Dott.ssa Luisa GOTTARDI in qualità di titolare ed il Dott. Giancarlo MOCA in qualità di supplente;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 14520 del 17.03.2023 con la quale l’ANCI ha designato il Dott. Andrea FERRI e il Dott. Giampaolo DE PAULIS in rappresentanza dei comuni in qualità di titolari, il dott. Enrico MINIOTTI in rappresentanza delle città metropolitane in qualità di titolare e il dott. Fabrizio FAZIOLI in qualità di supplente;
La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente VISTA la nota acquisita al prot. 58869 dell’11/10/2022 con la quale ANACAP ha designato l’Avv. Pietro DI BENEDETTO in qualità titolare e il rag. Ezio BURASCHI in qualità di supplente;
VISTA la nota acquisita al prot. 65321 dell’11/11/2022 con la quale CONFENTRATE ha designato il dott. Tommaso VENTRE in qualità di titolare e la dott.ssa Cristina CARPENEDO in qualità di supplente;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;
DECRETA:
La commissione per l’esame delle domande di iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all’art. 53, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione dei soggetti iscritti è così composta:
PRESIDENTE:
– dott. Ilario SCAFATI, Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze;
COMPONENTI:
– dott.ssa Claudia ROTUNNO e dott. Giancarlo BRUSCO in qualità di titolari, dott. Andrea LANZI PIZZABIOCCA in qualità di supplente, dirigenti in servizio presso il Dipartimento delle finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in rappresentanza dell’amministrazione finanziaria
– dott. Andrea FERRI e dott. Giampaolo DE PAULIS in rappresentanza dei comuni in qualità di titolari, dott. Enrico MINIOTTI in rappresentanza delle città metropolitane in qualità di titolare, dott. Fabrizio FAZIOLI in qualità di supplente;
– dott.ssa Luisa GOTTARDI in qualità di titolare, dott. Giancarlo MOCA in qualità di supplente, in rappresentanza delle province;
– Avv. Pietro DI BENEDETTO in qualità di titolare, rag. Ezio BURASCHI in qualità di supplente, in rappresentanza dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 1, comma 1, Regolamento, D.M. 101/2022.
– Dott. Tommaso VENTRE in qualità di titolare, dott.ssa Cristina CARPENEDO in qualità di supplente, in rappresentanza dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 1, comma 2, Regolamento, D.M. 101/2022.
Le funzioni di Segretario sono espletate dalla dott.ssa Paola SARRA, funzionario appartenente all’area III in servizio presso la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze e, in sua assenza, da un funzionario con pari qualifica appartenente alla stessa Direzione.
Roma, lì 14/06/2023
DI cosa si occupa la Commissione?
DECRETO 13 aprile 2022, n. 101
Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita’ di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita’ di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa’ da essi partecipate (22G00110) (GU Serie Generale n.174 del 27-07-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2022
Art. 19 Composizione della Commissione 1. La Commissione per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza dalla gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, prevista dal citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e' nominata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composta: a) dal direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente; b) da due dirigenti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno appartenente alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; c) da due rappresentanti dei comuni e da un rappresentante delle citta' metropolitane designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione province italiane; e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, di cui uno in rappresentanza dei soggetti cui al comma 1, dell'articolo 1 e uno in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1; f) da 5 membri supplenti, in sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, di cui uno in rappresentanza del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei comuni e delle citta' metropolitane, uno in rappresentanza delle province, uno dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 1, comma 1 e uno dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1. 2. Sono incompatibili con la qualifica di componente della Commissione coloro: a) i quali ricoprono o hanno ricoperto nel triennio precedente una funzione o un incarico in una societa' iscritta nell'albo; b) per i quali sussiste una responsabilita' penale, accertata con sentenza non sospesa, a titolo di dolo o di colpa grave. 3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti della Commissione dichiarano ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 2. 4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze con profilo professionale non inferiore ad area III, che puo' essere sostituito da un impiegato con pari qualifica.
Art. 20 Competenze della Commissione 1. La Commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione, al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e professionalita' necessari per l'iscrizione e di verificare la sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 e l'assenza delle cause di incompatibilita'. La Commissione dispone altresi' in ordine ai necessari adempimenti istruttori, da effettuare per il tramite della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La Commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonche' alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione, a norma del citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Art. 21 Funzionamento della Commissione 1. Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. A parita' di voti prevale quello del presidente. 2. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con norme deliberate dalla Commissione stessa. 3. I verbali che contengono, anche in allegato, le deliberazioni della Commissione sono sottoscritti, anche in forma digitale, dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti alla riunione. Le comunicazioni delle deliberazioni sono effettuate dal presidente della Commissione.
Art. 22 Durata in carica dei componenti 1. I componenti della Commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico. 2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della Commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo. 3. Ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.