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A decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).
L’obbligo normativo
A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
Il chiarimento del ministero sul prospetto aliquote imu 2022
Con la citata risoluzione 1 2020 si chiarisce che “atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.”
Il Dipartimento prosegue precisando che “è evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al comma 756.”
Il Dipartimento, conclude, stabilendo che “per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”
A questo punto, mancando il citato decreto del Ministero, per l’anno 2022 sussiste l’ampia manovrabilità delle aliquote IMU secondo i consueti principi di ragionevolezza e non discriminazione, ciò in quanto, secondo la tesi ministeriale, la medesima ampia manovrabilità potrebbe sussistere sino “all’adozione del decreto di cui al comma 756”, pertanto qualora il suddetto decreto non dovesse essere emanato entro i termini previsti per l’adozione delle aliquote IMU per l’anno 2022, anche per tale annualità potrebbe sussistere la manovrabilità delle aliquote già vigente per l’anno 2020.