Tutto rinviato alla Corte Costituzionale. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha emesso un’ordinanza sul ricorso presentato da un contribuente contro Napoli Obiettivo Valore. Il ricorso riguardava un sollecito di pagamento relativo alla Tari 2020, nei confronti del quale lo stesso contribuente aveva risposto impugnando lo stesso atto. Il contribuente aveva messo in dubbio la legittimità costituzionale del sollecito. La CGT ha accolto il ricorso. Ancora in discussione la mancata iscrizione di Nov all’albo delle società di riscossione. “Come primo motivo di ricorso- si legge nel dispositivo- ha dedotto la nullità dell’atto impugnato perché emesso da Napoli Obiettivo Valore s.r.l., soggetto non iscritto all’albo di cui all’articolo 53, decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446 (soggetti abilitati alla concessione di attività di accertamento e riscossione dei tributi locali), né nella sezione separata dell’albo introdotta dall’articolo 1, legge 27 dicembre 2019, numero 160 (soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto a quelle di accertamento e riscossione)”. Per la Cgt si tratta di un motivo sufficiente a chiedere l’intervento della Corte Costituzionale. “Si dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3,25,76 e 97 della Costituzione, si dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e si sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte”.
