Modello Comunicazione ad Agenzia delle Entrate per non annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro
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Modello Comunicazione ad Agenzia delle Entrate per non annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro

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Annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a mille euro.

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
•    interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
•    sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973).

L’annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
•    capitale;
•    rimborso spese per procedure esecutive;
•    diritti di notifica.

Diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

Ciò premesso, l’art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i citati Enti possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Modalità di comunicazione del provvedimento di non applicazione dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro

La Comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell’art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 (e quindi la non applicazione dell’annullamento automatico parziale) deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:

  • il modulo – pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
  • copia del provvedimento adottato.

Per eventuali chiarimenti sulle modalità operative relative alla trasmissione della documentazione richiesta è possibile contattare l’Help Desk Enti di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Comunicazione-C229LB2023

La disciplina dell’annullamento automatico

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico  previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Per approfondimenti consulta la sezione dedicata agli Enti creditori.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.