Con la presente memoria, l’Autorità riferisce sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che la stessa si accinge a predisporre, consapevole della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, nonché per l’intero tessuto economico ed industriale. Infatti, l’Autorità ha recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento
https://www.arera.it/it/docs/21/209-21.htm
MEMORIA
209/2021/I/RIF
MEMORIA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI AMBIENTE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE E ALLA
MODULAZIONE DELLA TARI
Memoria per le Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori
pubblici della Camera dei Deputati
20 maggio 2021
Signor Presidente, Gentili Onorevoli,
desidero ringraziare, anche a nome degli altri Componenti del Collegio, Gianni
Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia, la Commissione Ambiente,
territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, per avere invitato l’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ad esprimere le proprie considerazioni
in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la
gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo
sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci
locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in
un’ottica di sviluppo dell’economia circolare.
Con la presente memoria, l’Autorità intende, dunque, fornire un contributo ai lavori
della Commissione in relazione ad una tematica cui dedica particolari sforzi, tenuto
conto che il raggiungimento, in tutte le aree del Paese, di una stretta coerenza tra la
qualità della gestione dei rifiuti e il costo di tale servizio costituisce un obiettivo
cruciale della regolazione, come prefigurato nel Quadro strategico delle proprie
attività per il triennio 2019 – 2021.
Rimaniamo, comunque, a disposizione per fornire ulteriori dati ed elementi
ritenuti utili, sia in forma scritta sia rispondendo direttamente ad eventuali Vostre
domande.
Il Presidente
Milano, 20 maggio 2021
- Premessa
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha
recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti
per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere – in un quadro di
progressiva stabilità e certezza della regolazione del settore – all’aggiornamento e
all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la
determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. In questo ambito,
l’11 maggio scorso, l’Autorità ha adottato i propri orientamenti generali, stimolando
riflessioni e contributi sui temi ritenuti di principale interesse.
In questa sede riferiremo sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei
provvedimenti regolatori principali che l’Autorità si accinge a predisporre,
consapevoli della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche
attive nel settore dei rifiuti (Regioni, Enti di governo di ambito, Province e Comuni),
nonché per l’intero tessuto economico e industriale.
L’impostazione di un sistema stabile di regole, improntato a criteri di trasparenza, di
certezza e di sostenibilità, avviene in una fase in cui, alle criticità generalmente
riconducibili al comparto della gestione dei rifiuti, se ne aggiungono altre, di carattere
straordinario. Tenere conto di tutti i profili rilevanti è il presupposto necessario per
varare una corretta disciplina settoriale, cui l’Autorità, nell’ambito delle competenze
assegnatele dal Legislatore, intende fornire il proprio contributo.
Si ritiene utile riportare di seguito i profili maggiormente significativi, nell’ambito
delle più recenti azioni regolatorie in materia di determinazione dei costi e di
modulazione dei corrispettivi agli utenti del comparto dei rifiuti urbani, per quanto
attiene, in particolare, a:
a. le risultanze emerse dall’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR3)
nel primo periodo regolatorio (2018-2021);
b. i principali interventi di aggiornamento tesi a coniugare la promozione
dell’efficienza, della sostenibilità (sociale, economica, ambientale) e la
mitigazione degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;
c. gli orientamenti per una nuova regolazione delle infrastrutture per l’economia
circolare;
d. la regolazione quale fattore abilitante nell’implementazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). - Risultanze
L’Autorità tende stabilmente ad impostare i provvedimenti riferiti a nuovi periodi
regolatori tenendo conto, tra l’altro, delle risultanze emerse nell’applicazione delle
misure precedentemente varate, al fine di delineare orientamenti di riforma che
possano, alla luce delle tendenze in atto e sulla base di una configurazione sempre più
stabile del quadro regole, sostenere il conseguimento di nuovi target di
miglioramento.
Nel caso della regolazione tariffaria del settore dei rifiuti, le evidenze emerse sono
necessariamente limitate. La prima disciplina varata dall’Autorità è stata adottata
nell’ottobre del 2019, in un contesto nel quale se ne prevedeva l’applicazione entro il
primo quadrimestre dell’anno successivo. La pandemia da COVID-19 ha portato a un
repentino cambio di scenario.
L’Autorità, così come tutte le altre amministrazioni impegnate a dare i necessari
contributi per limitare i negativi effetti dell’emergenza, si è trovata a dover adottare
provvedimenti urgenti. Al fine di temperare le conseguenze più dannose della
pandemia, sono state introdotte, da un lato, misure volte a tutelare l’utenza finale
maggiormente colpita e, dall’altro, forme di flessibilità nella quantificazione dei costi
riconosciuti. Contemporaneamente, a livello legislativo, veniva stabilita la proroga
delle scadenze di molteplici adempimenti, ivi compresi quelli relativi alla
determinazione della TARI.
Se le difficoltà del contesto, per un verso, non hanno consentito un ordinato flusso di
trasmissione della documentazione prevista ai sensi del MTR (l’Autorità sta
raccogliendo predisposizioni tariffarie dal mese di settembre dello scorso anno), per
un altro, non si sono tradotte in significative carenze nell’invio degli atti previsti.
Infatti, un numero significativo di enti territorialmente competenti (di seguito, anche
ETC)4 ha comunque trasmesso le pertinenti proposte tariffarie all’Autorità. Per i
contesti territoriali in cui il previsto invio non risulta avvenuto, l’Autorità sta
effettuando le necessarie verifiche.
Nel dettaglio, sono giunte in Autorità circa 5.500 predisposizioni tariffarie, relative a
una popolazione complessiva di poco superiore a 48 milioni di abitanti. L’elevata
mole di atti trasmessi dagli ETC riflette un processo di organizzazione territoriale del
servizio che, alla luce delle previsioni della normativa vigente, risulta essere ancora
largamente incompleto. Infatti, le Regioni, in taluni casi, non hanno individuato gli
Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO) e, nel caso della
Lombardia, è stato adottato un modello alternativo all’organizzazione per ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei, in base alla possibilità prevista dall’articolo
200, comma 7, del decreto legislativo n. 152/06. In almeno dieci Regioni
gli EGATO risultano pienamente operativi, mentre, in altre aree del Paese, si osservano situazioni che presentano profili di completa o parziale non operatività degli stessi. Con
riferimento al parametro della popolazione servita, su un totale di 2866 ETC censiti,
si rinvengono rilevanti differenze dimensionali: i 26 più grandi risultano avere una
popolazione significativamente maggiore dei restanti 2.840.
Peraltro, non esiste una corrispondenza biunivoca tra ETC e predisposizione tariffaria,
potendo darsi il caso che il medesimo ente si occupi di più predisposizioni. Da una
parte, la configurazione della “filiera amministrativa”, essendo ampiamente articolata
tra le singole Entità competenti, può creare una molteplicità di atti anche in presenza
di un singolo ETC, laddove le competenze di coordinamento si debbano interfacciare
con precisi poteri decisionali di singoli enti; poteri non assoggettati al coordinamento.
Dall’altra, l’assetto della “filiera gestionale”, caratterizzata da poliedricità, in ragione
di molteplici fattori, induce a forme di frammentazione e può comportare difficoltà di
armonizzazione.
Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha
avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale approvazione. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC.
Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, si rileva una sostanziale
stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso
programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad
oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%), mostrando, per altro verso,
un ricorso limitato alle leve originariamente previste per disciplinare gli incrementi
tariffari che ne risultassero in eccesso.
Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento
alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di
costo. In analogia, si registrano rilevanti gap anche nell’incidenza della copertura dei
costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in
attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore.
In pochissimi casi, poi, sono state valorizzate le componenti tariffarie specificamente
introdotte per fronteggiare la pandemia, in parte, a causa di una certa rigidità dei
processi decisionali necessari, in parte, per la difficoltà di valutare compiutamente gli
effetti in condizioni di urgenza e – almeno in alcuni casi – per la prospettata possibilità
di ricorrere all’impiego di risorse provenienti da fondi pubblici. - Principali interventi di aggiornamento
Nel seguito, l‘Autorità provvederà a richiamare gli elementi di continuità e quelli
maggiormente innovativi, rispetto al quadro regolatorio definito con il MTR.
Innanzitutto, preme rilevare che è stata confermata l’impostazione generale che ha
contraddistinto la metodologia tariffaria nel primo periodo regolatorio, basata sulla
verifica e sulla trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate
tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili
obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di
crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del
servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli
enti territorialmente competenti, confermando, altresì, le corrispondenti leve messe a
disposizione nel primo periodo regolatorio (cui si è fatto limitato ricorso), in un
rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.
D’altro canto, i principali elementi di novità, oltre all’introduzione di una regolazione
tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, sono riconducibili alla
necessità di:
i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali
recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo
dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei;
ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei
costi, alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto
legislativo n. 116/20207 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da
utenze non domestiche, di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i
rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, nonché di costi efficienti
riferibili alle operazioni per la gestione della raccolta differenziata), tenuto
conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
iii) valorizzare, anche al fine di tener conto degli effetti della pandemia, sia la
programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione
dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti
periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di
governo dell’ambito, ove istituiti e operativi.
Con riferimento all’intricato rapporto tra la determinazione della TARI e la
modulazione della medesima tra le diverse categorie di produttori di rifiuti, si ritiene
utile richiamare l’attenzione delle Commissioni sui seguenti elementi.
Nel corso del 2020, l’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze, ha già promosso
un primo intervento (coerentemente con il principio “chi inquina paga”) a supporto
delle utenze produttive, industriali e commerciali, costrette alla chiusura e ha previsto
un meccanismo di conguaglio in più anni, con la possibilità di richiedere un’anticipazione a copertura della conseguente esposizione finanziaria, a garanzia del
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dei gestori.
Si sono rafforzate alcune leve tariffarie, associate a nuove forme di perequazione,
seguendo logiche di efficienza e i principi comunitari. In concomitanza, sulla base di
presupposti diversi, si è sviluppato un dibattito pubblico sull’impiego delle risorse da
destinare ai settori di pubblica utilità e, per altri versi, all’insieme delle
amministrazioni locali. Dibattito pubblico che prosegue ancora, nel tentativo di
identificare le corrette modalità di sostegno delle attività economiche colpite dalla
crisi, da un lato, e di contribuzione alla tenuta della finanza degli enti locali, dall’altro.
Alle limitate manovre di compensazione e di perequazione, che l’Autorità può attivare
mediante lo strumento tariffario, va affiancata una visione strutturale.
L’Autorità, in base alla normativa vigente, non adotta soluzioni tese a sussidiare taluni
soggetti, ma si limita alle valutazioni necessarie secondo i profili di propria
competenza. Infatti, la misura adottata nel 2020 si fondava su di una preliminare
valutazione in ordine alla mancata produzione di rifiuti di alcune categorie di utenze,
avvenuta in ragione del lockdown; misura che non appare replicabile nel contesto
attuale, alla luce di una elevata stratificazione disciplinare che impedisce di
identificare, in modo uniforme a livello nazionale, periodi di sospensione delle attività
e attività obbligate alla chiusura.
Se per un verso le difficoltà economiche e finanziare del comparto paiono evidenti,
in considerazione delle possibili condizioni di vulnerabilità economica di determinate
categorie di utenze e di una struttura di costi di gestione tendenzialmente rigida nel
breve periodo, pur a fronte di una rilevante variabilità nelle quantità, per un altro, si
confermano rilevanti criticità nell’identificare percorsi chiari e di ampio respiro per
superarle.
Qualora vi fosse un intervento risolutivo da parte dello Stato, in grado di garantire la
necessaria stabilità economica e finanziaria al comparto, in un quadro di coerenza con
il sistema degli incentivi definito a livello nazionale ed eurounitario, il recupero degli
effetti negativi dovuti all’emergenza sarebbe rapido.
In alternativa, resta unicamente la possibilità di definire progressivamente un
meccanismo di bilanciamento interno al settore, operante su due dimensioni: la prima,
tra diverse categorie di utenze in ragione delle loro caratteristiche; la seconda,
considerando un arco di tempo sufficientemente ampio tale da rendere sostenibile il
recupero graduale dell’impatto. - Nuova regolazione delle infrastrutture
Tra gli orientamenti generali resi pubblici dall’Autorità, un ruolo preminente è quello
attributo alla definizione di una nuova regolazione delle infrastrutture per l’economia
circolare.
Un quadro di regole impostato correttamente può contribuire a delineare un percorso
di sviluppo in grado di conseguire i nuovi target definiti nel cd. “Pacchetto
dell’economia circolare” e, allo stesso tempo, attenuare il divario impiantistico tra le
diverse aree del Paese.
Alla luce della continua evoluzione che caratterizza il settore del trattamento dei rifiuti
urbani – per effetto della transizione ecologica in atto e di specifiche scelte di
pianificazione regionale – la situazione impiantistica e il relativo fabbisogno residuo
sono da considerarsi come rappresentazioni dinamiche con un elevato tasso di
variabilità, richiedendo, pertanto, sia per i rifiuti indifferenziati sia per quelli
differenziati, periodici aggiornamenti per assicurarne l’efficacia.
Al riguardo, tra le novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020, di
particolare interesse in questa sede risulta la prevista adozione del Programma
nazionale di gestione dei rifiuti da parte del Ministero per la transizione ecologica,
chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le
Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di
gestione dei rifiuti. Tra i principali contenuti del citato Programma, si rinviene,
appunto, la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per
Regione, nonché l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti che
presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero,
i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree (definite tramite
accordi tra Regioni per la “razionalizzazione degli impianti dal punto di vista
localizzativo, ambientale, ed economico, sulla base del principio di prossimità”),
tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio
socioeconomico fra le aree del territorio nazionale.
Ciò premesso, si ritiene che l’adozione del richiamato Programma rappresenti un’utile
occasione per ridefinire il fabbisogno impiantistico nazionale (che richiederebbe,
comunque, un meccanismo di aggiornamento periodico, al fine di accrescere
l’efficacia degli strumenti di programmazione regionale10), tanto da essere
individuato nel PNRR come riforma necessaria “ad evitare procedure di infrazione
sui rifiuti [e a consentire] di colmare le lacune impiantistiche e gestionali”, a fronte
“delle evidenze [segnalate] dalla Commissione Europea sull’assenza di una rete
integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all’insufficiente
capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della
governance”.
Per delimitare efficacemente il proprio intervento regolatorio, l’Autorità è orientata a
introdurre una classificazione degli impianti esistenti, che permetta di identificare
quelli da assoggettare a regolazione, tenendoli distinti dagli altri.
In particolare, si intende far riferimento agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”
(in tutto o in parte), identificati, anche alla luce delle caratteristiche dell’operatore che
li gestisce, con quelli che soddisfino le seguenti condizioni:
• avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di
programmazione o da altri atti amministrativi;
• offrire capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un
forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;
• essere individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di
soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.
Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” saranno, pertanto, assoggettati (al pari di
quanto già avviene per gli impianti gestiti da operatori integrati) – per il periodo di tempo in cui sono qualificati come indispensabili – a forme di regolazione tariffaria
per il riconoscimento dei costi efficienti di gestione e di investimento, sulla cui base
identificare una struttura dei corrispettivi applicabili a chi conferisce.
Di contro, verranno qualificati come impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” (in
tutto o in parte) gli impianti non individuati come “minimi” e non integrati nella
gestione.
L’Autorità ritiene che l’identificazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”
potrebbe avvenire considerando, quale riferimento territoriale, il livello regionale,
ovvero di macroarea (anche tenuto conto del riferimento alle “macroaree” contenuto
nella recente disciplina del Programma nazionale di gestione dei rifiuti ai fini
dell’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentino le
maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, nonché dei
relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare).
Considerando anche che il PNRR ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di introdurre
“norme finalizzate a rafforzare l’efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore
della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune
impiantistiche”, l’Autorità ritiene che tra le attività volte a perseguire gli obiettivi di
sostenibilità ambientale potrebbe essere annoverato anche un intervento normativo
con il quale individuare (e aggiornare con frequenza periodica, ad esempio biennale)
gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, da assoggettare a regolazione, nei termini
generali sopra rappresentati, al fine di promuoverne l’efficienza in un quadro di
progressivo dinamismo concorrenziale. - Regolazione quale fattore abilitante nell’implementazione del PNRR
Il MTR-2, definito ex-ante e destinato ad essere applicato nel prossimo quadriennio
(2022-2025), fornisce l’opportunità di ampliare lo spettro dei fattori inquadrabili in
una nuova disciplina. Il momento storico in cui questa opportunità si manifesta, per
vero, offre numerosi elementi significativi, la cui corretta trattazione può favorire una
evoluzione del settore dei rifiuti, contribuendo a creare le condizioni per il
raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali.
Appare, pertanto, necessario procedere nella valutazione di un sistema di strumenti
regolatori che consideri simultaneamente, oltre alla necessità di tener conto delle sia
pur limitate risultanze relative all’applicazione delle regole attualmente vigenti e degli
effetti dell’avvenuto recepimento del cd. “Pacchetto dell’economia circolare”, anche
la concomitante implementazione del PNRR.
Il PNRR considera un periodo che va dal 2021 al 2026, prevedendo investimenti e
riforme rivolte al settore dei rifiuti che si rivelino utili a contribuire al rilancio
dell’intero Paese. Si tratta di un periodo in larga parte coincidente con quello del
MTR-2 e, conseguentemente, una coerente declinazione delle misure previste
rappresenta un passaggio fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi.
Tra gli elementi di maggior rilievo inseriti nel PNRR, si ritiene utile menzionare i
seguenti: con riferimento agli investimenti, si precisa che essi sono rivolti “ad un
miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione
di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro,
imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi per particolari flussi”;
riguardo alle riforme, alla luce “delle evidenze emerse dalla Commissione Europea
sull’assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti
attribuibile all’insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale,
alla debolezza della governance, risulta necessario sviluppare un programma
nazionale per la gestione dei rifiuti”; inoltre, dal momento che, in relazione ai processi
autorizzativi e allo svolgimento delle gare d’appalto, i “ritardi sono spesso dovuti alla
mancanza di competenze tecniche e amministrative del personale di regioni, province
e comuni”, si prevede di fornire un “supporto tecnico” alle amministrazioni
competenti.
In altri termini, per affrontare le criticità riscontrate nel settore, il PNRR prospetta, da
un lato, l’impiego di risorse nel rafforzamento delle infrastrutture del settore, e
dall’altro, di rendere maggiormente efficaci i processi decisionali nell’ambito della
“filiera amministrativa”, sia contenendone le diseconomie da coordinamento con il
programma nazionale, sia rafforzandone le capacità operative e tecniche mediante il
necessario sostegno. Si tratta di un insieme di azioni che può trovare il necessario
supporto nella regolazione che l’Autorità si dispone ad elaborare e ad approvare, in
ragione delle proprie competenze e secondo le linee strategiche adottate, anche con
riferimento a un più ampio orizzonte temporale per la programmazione, nonché ad
una rinnovata attenzione alla promozione dell’efficienza delle attività di gestione e di
investimento, alla luce della gerarchia dei rifiuti.