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Approfondimento TARITARI

Memoria ARERA 20 maggio 2021 209/2021/I/rif

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Con la presente memoria, l’Autorità riferisce sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che la stessa si accinge a predisporre, consapevole della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, nonché per l’intero tessuto economico ed industriale. Infatti, l’Autorità ha recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

https://www.arera.it/it/docs/21/209-21.htm

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MEMORIA
209/2021/I/RIF
MEMORIA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI AMBIENTE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE E ALLA
MODULAZIONE DELLA TARI

Memoria per le Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori
pubblici della Camera dei Deputati
20 maggio 2021

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,
desidero ringraziare, anche a nome degli altri Componenti del Collegio, Gianni
Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia, la Commissione Ambiente,
territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, per avere invitato l’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ad esprimere le proprie considerazioni
in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la
gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo
sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci
locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in
un’ottica di sviluppo dell’economia circolare.
Con la presente memoria, l’Autorità intende, dunque, fornire un contributo ai lavori
della Commissione in relazione ad una tematica cui dedica particolari sforzi, tenuto
conto che il raggiungimento, in tutte le aree del Paese, di una stretta coerenza tra la
qualità della gestione dei rifiuti e il costo di tale servizio costituisce un obiettivo
cruciale della regolazione, come prefigurato nel Quadro strategico delle proprie
attività per il triennio 2019 – 2021.
Rimaniamo, comunque, a disposizione per fornire ulteriori dati ed elementi
ritenuti utili, sia in forma scritta sia rispondendo direttamente ad eventuali Vostre
domande.
Il Presidente
Milano, 20 maggio 2021

  1. Premessa
    L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha
    recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti
    per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere – in un quadro di
    progressiva stabilità e certezza della regolazione del settore – all’aggiornamento e
    all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti
    di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
    costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la
    determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. In questo ambito,
    l’11 maggio scorso, l’Autorità ha adottato i propri orientamenti generali, stimolando
    riflessioni e contributi sui temi ritenuti di principale interesse.
    In questa sede riferiremo sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei
    provvedimenti regolatori principali che l’Autorità si accinge a predisporre,
    consapevoli della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche
    attive nel settore dei rifiuti (Regioni, Enti di governo di ambito, Province e Comuni),
    nonché per l’intero tessuto economico e industriale.
    L’impostazione di un sistema stabile di regole, improntato a criteri di trasparenza, di
    certezza e di sostenibilità, avviene in una fase in cui, alle criticità generalmente
    riconducibili al comparto della gestione dei rifiuti, se ne aggiungono altre, di carattere
    straordinario. Tenere conto di tutti i profili rilevanti è il presupposto necessario per
    varare una corretta disciplina settoriale, cui l’Autorità, nell’ambito delle competenze
    assegnatele dal Legislatore, intende fornire il proprio contributo.
    Si ritiene utile riportare di seguito i profili maggiormente significativi, nell’ambito
    delle più recenti azioni regolatorie in materia di determinazione dei costi e di
    modulazione dei corrispettivi agli utenti del comparto dei rifiuti urbani, per quanto
    attiene, in particolare, a:
    a. le risultanze emerse dall’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR3)
    nel primo periodo regolatorio (2018-2021);
    b. i principali interventi di aggiornamento tesi a coniugare la promozione
    dell’efficienza, della sostenibilità (sociale, economica, ambientale) e la
    mitigazione degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;
    c. gli orientamenti per una nuova regolazione delle infrastrutture per l’economia
    circolare;
    d. la regolazione quale fattore abilitante nell’implementazione del Piano
    Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
  2. Risultanze
    L’Autorità tende stabilmente ad impostare i provvedimenti riferiti a nuovi periodi
    regolatori tenendo conto, tra l’altro, delle risultanze emerse nell’applicazione delle
    misure precedentemente varate, al fine di delineare orientamenti di riforma che
    possano, alla luce delle tendenze in atto e sulla base di una configurazione sempre più
    stabile del quadro regole, sostenere il conseguimento di nuovi target di
    miglioramento.
    Nel caso della regolazione tariffaria del settore dei rifiuti, le evidenze emerse sono
    necessariamente limitate. La prima disciplina varata dall’Autorità è stata adottata
    nell’ottobre del 2019, in un contesto nel quale se ne prevedeva l’applicazione entro il
    primo quadrimestre dell’anno successivo. La pandemia da COVID-19 ha portato a un
    repentino cambio di scenario.
    L’Autorità, così come tutte le altre amministrazioni impegnate a dare i necessari
    contributi per limitare i negativi effetti dell’emergenza, si è trovata a dover adottare
    provvedimenti urgenti. Al fine di temperare le conseguenze più dannose della
    pandemia, sono state introdotte, da un lato, misure volte a tutelare l’utenza finale
    maggiormente colpita e, dall’altro, forme di flessibilità nella quantificazione dei costi
    riconosciuti. Contemporaneamente, a livello legislativo, veniva stabilita la proroga
    delle scadenze di molteplici adempimenti, ivi compresi quelli relativi alla
    determinazione della TARI.
    Se le difficoltà del contesto, per un verso, non hanno consentito un ordinato flusso di
    trasmissione della documentazione prevista ai sensi del MTR (l’Autorità sta
    raccogliendo predisposizioni tariffarie dal mese di settembre dello scorso anno), per
    un altro, non si sono tradotte in significative carenze nell’invio degli atti previsti.
    Infatti, un numero significativo di enti territorialmente competenti (di seguito, anche
    ETC)4 ha comunque trasmesso le pertinenti proposte tariffarie all’Autorità. Per i
    contesti territoriali in cui il previsto invio non risulta avvenuto, l’Autorità sta
    effettuando le necessarie verifiche.
    Nel dettaglio, sono giunte in Autorità circa 5.500 predisposizioni tariffarie, relative a
    una popolazione complessiva di poco superiore a 48 milioni di abitanti. L’elevata
    mole di atti trasmessi dagli ETC riflette un processo di organizzazione territoriale del
    servizio che, alla luce delle previsioni della normativa vigente, risulta essere ancora
    largamente incompleto. Infatti, le Regioni, in taluni casi, non hanno individuato gli
    Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO) e, nel caso della
    Lombardia, è stato adottato un modello alternativo all’organizzazione per ambiti o
    bacini territoriali ottimali e omogenei, in base alla possibilità prevista dall’articolo
    200, comma 7, del decreto legislativo n. 152/06. In almeno dieci Regioni
    gli EGATO risultano pienamente operativi, mentre, in altre aree del Paese, si osservano situazioni che presentano profili di completa o parziale non operatività degli stessi. Con
    riferimento al parametro della popolazione servita, su un totale di 2866 ETC censiti,
    si rinvengono rilevanti differenze dimensionali: i 26 più grandi risultano avere una
    popolazione significativamente maggiore dei restanti 2.840.
    Peraltro, non esiste una corrispondenza biunivoca tra ETC e predisposizione tariffaria,
    potendo darsi il caso che il medesimo ente si occupi di più predisposizioni. Da una
    parte, la configurazione della “filiera amministrativa”, essendo ampiamente articolata
    tra le singole Entità competenti, può creare una molteplicità di atti anche in presenza
    di un singolo ETC, laddove le competenze di coordinamento si debbano interfacciare
    con precisi poteri decisionali di singoli enti; poteri non assoggettati al coordinamento.
    Dall’altra, l’assetto della “filiera gestionale”, caratterizzata da poliedricità, in ragione
    di molteplici fattori, induce a forme di frammentazione e può comportare difficoltà di
    armonizzazione.
    Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha
    avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale approvazione. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC.
    Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, si rileva una sostanziale
    stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso
    programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad
    oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%), mostrando, per altro verso,
    un ricorso limitato alle leve originariamente previste per disciplinare gli incrementi
    tariffari che ne risultassero in eccesso.
    Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento
    alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di
    costo. In analogia, si registrano rilevanti gap anche nell’incidenza della copertura dei
    costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in
    attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore.
    In pochissimi casi, poi, sono state valorizzate le componenti tariffarie specificamente
    introdotte per fronteggiare la pandemia, in parte, a causa di una certa rigidità dei
    processi decisionali necessari, in parte, per la difficoltà di valutare compiutamente gli
    effetti in condizioni di urgenza e – almeno in alcuni casi – per la prospettata possibilità
    di ricorrere all’impiego di risorse provenienti da fondi pubblici.
  3. Principali interventi di aggiornamento
    Nel seguito, l‘Autorità provvederà a richiamare gli elementi di continuità e quelli
    maggiormente innovativi, rispetto al quadro regolatorio definito con il MTR.
    Innanzitutto, preme rilevare che è stata confermata l’impostazione generale che ha
    contraddistinto la metodologia tariffaria nel primo periodo regolatorio, basata sulla
    verifica e sulla trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate
    tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili
    obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di
    crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del
    servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli
    enti territorialmente competenti, confermando, altresì, le corrispondenti leve messe a
    disposizione nel primo periodo regolatorio (cui si è fatto limitato ricorso), in un
    rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.
    D’altro canto, i principali elementi di novità, oltre all’introduzione di una regolazione
    tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, sono riconducibili alla
    necessità di:
    i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali
    recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo
    dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei;
    ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei
    costi, alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto
    legislativo n. 116/20207 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da
    utenze non domestiche, di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i
    rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, nonché di costi efficienti
    riferibili alle operazioni per la gestione della raccolta differenziata), tenuto
    conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
    iii) valorizzare, anche al fine di tener conto degli effetti della pandemia, sia la
    programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione
    dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti
    periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di
    governo dell’ambito, ove istituiti e operativi.
    Con riferimento all’intricato rapporto tra la determinazione della TARI e la
    modulazione della medesima tra le diverse categorie di produttori di rifiuti, si ritiene
    utile richiamare l’attenzione delle Commissioni sui seguenti elementi.
    Nel corso del 2020, l’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze, ha già promosso
    un primo intervento (coerentemente con il principio “chi inquina paga”) a supporto
    delle utenze produttive, industriali e commerciali, costrette alla chiusura e ha previsto
    un meccanismo di conguaglio in più anni, con la possibilità di richiedere un’anticipazione a copertura della conseguente esposizione finanziaria, a garanzia del
    mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dei gestori.
    Si sono rafforzate alcune leve tariffarie, associate a nuove forme di perequazione,
    seguendo logiche di efficienza e i principi comunitari. In concomitanza, sulla base di
    presupposti diversi, si è sviluppato un dibattito pubblico sull’impiego delle risorse da
    destinare ai settori di pubblica utilità e, per altri versi, all’insieme delle
    amministrazioni locali. Dibattito pubblico che prosegue ancora, nel tentativo di
    identificare le corrette modalità di sostegno delle attività economiche colpite dalla
    crisi, da un lato, e di contribuzione alla tenuta della finanza degli enti locali, dall’altro.
    Alle limitate manovre di compensazione e di perequazione, che l’Autorità può attivare
    mediante lo strumento tariffario, va affiancata una visione strutturale.
    L’Autorità, in base alla normativa vigente, non adotta soluzioni tese a sussidiare taluni
    soggetti, ma si limita alle valutazioni necessarie secondo i profili di propria
    competenza. Infatti, la misura adottata nel 2020 si fondava su di una preliminare
    valutazione in ordine alla mancata produzione di rifiuti di alcune categorie di utenze,
    avvenuta in ragione del lockdown; misura che non appare replicabile nel contesto
    attuale, alla luce di una elevata stratificazione disciplinare che impedisce di
    identificare, in modo uniforme a livello nazionale, periodi di sospensione delle attività
    e attività obbligate alla chiusura.
    Se per un verso le difficoltà economiche e finanziare del comparto paiono evidenti,
    in considerazione delle possibili condizioni di vulnerabilità economica di determinate
    categorie di utenze e di una struttura di costi di gestione tendenzialmente rigida nel
    breve periodo, pur a fronte di una rilevante variabilità nelle quantità, per un altro, si
    confermano rilevanti criticità nell’identificare percorsi chiari e di ampio respiro per
    superarle.
    Qualora vi fosse un intervento risolutivo da parte dello Stato, in grado di garantire la
    necessaria stabilità economica e finanziaria al comparto, in un quadro di coerenza con
    il sistema degli incentivi definito a livello nazionale ed eurounitario, il recupero degli
    effetti negativi dovuti all’emergenza sarebbe rapido.
    In alternativa, resta unicamente la possibilità di definire progressivamente un
    meccanismo di bilanciamento interno al settore, operante su due dimensioni: la prima,
    tra diverse categorie di utenze in ragione delle loro caratteristiche; la seconda,
    considerando un arco di tempo sufficientemente ampio tale da rendere sostenibile il
    recupero graduale dell’impatto.
  4. Nuova regolazione delle infrastrutture
    Tra gli orientamenti generali resi pubblici dall’Autorità, un ruolo preminente è quello
    attributo alla definizione di una nuova regolazione delle infrastrutture per l’economia
    circolare.
    Un quadro di regole impostato correttamente può contribuire a delineare un percorso
    di sviluppo in grado di conseguire i nuovi target definiti nel cd. “Pacchetto
    dell’economia circolare” e, allo stesso tempo, attenuare il divario impiantistico tra le
    diverse aree del Paese.
    Alla luce della continua evoluzione che caratterizza il settore del trattamento dei rifiuti
    urbani – per effetto della transizione ecologica in atto e di specifiche scelte di
    pianificazione regionale – la situazione impiantistica e il relativo fabbisogno residuo
    sono da considerarsi come rappresentazioni dinamiche con un elevato tasso di
    variabilità, richiedendo, pertanto, sia per i rifiuti indifferenziati sia per quelli
    differenziati, periodici aggiornamenti per assicurarne l’efficacia.
    Al riguardo, tra le novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020, di
    particolare interesse in questa sede risulta la prevista adozione del Programma
    nazionale di gestione dei rifiuti da parte del Ministero per la transizione ecologica,
    chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le
    Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di
    gestione dei rifiuti. Tra i principali contenuti del citato Programma, si rinviene,
    appunto, la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per
    Regione, nonché l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti che
    presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero,
    i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree (definite tramite
    accordi tra Regioni per la “razionalizzazione degli impianti dal punto di vista
    localizzativo, ambientale, ed economico, sulla base del principio di prossimità”),
    tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio
    socioeconomico fra le aree del territorio nazionale.
    Ciò premesso, si ritiene che l’adozione del richiamato Programma rappresenti un’utile
    occasione per ridefinire il fabbisogno impiantistico nazionale (che richiederebbe,
    comunque, un meccanismo di aggiornamento periodico, al fine di accrescere
    l’efficacia degli strumenti di programmazione regionale10), tanto da essere
    individuato nel PNRR come riforma necessaria “ad evitare procedure di infrazione
    sui rifiuti [e a consentire] di colmare le lacune impiantistiche e gestionali”, a fronte
    “delle evidenze [segnalate] dalla Commissione Europea sull’assenza di una rete
    integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all’insufficiente
    capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della
    governance”.
    Per delimitare efficacemente il proprio intervento regolatorio, l’Autorità è orientata a
    introdurre una classificazione degli impianti esistenti, che permetta di identificare
    quelli da assoggettare a regolazione, tenendoli distinti dagli altri.
    In particolare, si intende far riferimento agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”
    (in tutto o in parte), identificati, anche alla luce delle caratteristiche dell’operatore che
    li gestisce, con quelli che soddisfino le seguenti condizioni:
    • avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di
    programmazione o da altri atti amministrativi;
    • offrire capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un
    forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;
    • essere individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di
    soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.
    Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” saranno, pertanto, assoggettati (al pari di
    quanto già avviene per gli impianti gestiti da operatori integrati) – per il periodo di tempo in cui sono qualificati come indispensabili – a forme di regolazione tariffaria
    per il riconoscimento dei costi efficienti di gestione e di investimento, sulla cui base
    identificare una struttura dei corrispettivi applicabili a chi conferisce.
    Di contro, verranno qualificati come impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” (in
    tutto o in parte) gli impianti non individuati come “minimi” e non integrati nella
    gestione.
    L’Autorità ritiene che l’identificazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”
    potrebbe avvenire considerando, quale riferimento territoriale, il livello regionale,
    ovvero di macroarea (anche tenuto conto del riferimento alle “macroaree” contenuto
    nella recente disciplina del Programma nazionale di gestione dei rifiuti ai fini
    dell’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentino le
    maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, nonché dei
    relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare).
    Considerando anche che il PNRR ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di introdurre
    “norme finalizzate a rafforzare l’efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore
    della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune
    impiantistiche”, l’Autorità ritiene che tra le attività volte a perseguire gli obiettivi di
    sostenibilità ambientale potrebbe essere annoverato anche un intervento normativo
    con il quale individuare (e aggiornare con frequenza periodica, ad esempio biennale)
    gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, da assoggettare a regolazione, nei termini
    generali sopra rappresentati, al fine di promuoverne l’efficienza in un quadro di
    progressivo dinamismo concorrenziale.
  5. Regolazione quale fattore abilitante nell’implementazione del PNRR
    Il MTR-2, definito ex-ante e destinato ad essere applicato nel prossimo quadriennio
    (2022-2025), fornisce l’opportunità di ampliare lo spettro dei fattori inquadrabili in
    una nuova disciplina. Il momento storico in cui questa opportunità si manifesta, per
    vero, offre numerosi elementi significativi, la cui corretta trattazione può favorire una
    evoluzione del settore dei rifiuti, contribuendo a creare le condizioni per il
    raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali.
    Appare, pertanto, necessario procedere nella valutazione di un sistema di strumenti
    regolatori che consideri simultaneamente, oltre alla necessità di tener conto delle sia
    pur limitate risultanze relative all’applicazione delle regole attualmente vigenti e degli
    effetti dell’avvenuto recepimento del cd. “Pacchetto dell’economia circolare”, anche
    la concomitante implementazione del PNRR.
    Il PNRR considera un periodo che va dal 2021 al 2026, prevedendo investimenti e
    riforme rivolte al settore dei rifiuti che si rivelino utili a contribuire al rilancio
    dell’intero Paese. Si tratta di un periodo in larga parte coincidente con quello del
    MTR-2 e, conseguentemente, una coerente declinazione delle misure previste
    rappresenta un passaggio fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi.
    Tra gli elementi di maggior rilievo inseriti nel PNRR, si ritiene utile menzionare i
    seguenti: con riferimento agli investimenti, si precisa che essi sono rivolti “ad un
    miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione
    di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro,
    imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi per particolari flussi”;
    riguardo alle riforme, alla luce “delle evidenze emerse dalla Commissione Europea
    sull’assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti
    attribuibile all’insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale,
    alla debolezza della governance, risulta necessario sviluppare un programma
    nazionale per la gestione dei rifiuti”; inoltre, dal momento che, in relazione ai processi
    autorizzativi e allo svolgimento delle gare d’appalto, i “ritardi sono spesso dovuti alla
    mancanza di competenze tecniche e amministrative del personale di regioni, province
    e comuni”, si prevede di fornire un “supporto tecnico” alle amministrazioni
    competenti.
    In altri termini, per affrontare le criticità riscontrate nel settore, il PNRR prospetta, da
    un lato, l’impiego di risorse nel rafforzamento delle infrastrutture del settore, e
    dall’altro, di rendere maggiormente efficaci i processi decisionali nell’ambito della
    “filiera amministrativa”, sia contenendone le diseconomie da coordinamento con il
    programma nazionale, sia rafforzandone le capacità operative e tecniche mediante il
    necessario sostegno. Si tratta di un insieme di azioni che può trovare il necessario
    supporto nella regolazione che l’Autorità si dispone ad elaborare e ad approvare, in
    ragione delle proprie competenze e secondo le linee strategiche adottate, anche con
    riferimento a un più ampio orizzonte temporale per la programmazione, nonché ad
    una rinnovata attenzione alla promozione dell’efficienza delle attività di gestione e di
    investimento, alla luce della gerarchia dei rifiuti.