TAR MI – Sez IV – Sentenza 2344 del 26/10/2022
È allora evidente che il provvedimento che riserva in via esclusiva lo sfruttamento di un bene a un operatore economico, consentendo a quest’ultimo di utilizzarlo per svolgere un’attività d’impresa di erogazione di servizi pubblicitari, va considerato, nell’ottica della direttiva 2006/123/CE, un’autorizzazione di servizi contingentata e, come tale, da sottoporre alla procedura di gara (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17). Oltretutto, va sottolineato come «il confronto competitivo, oltre ad essere imposto dal diritto dell’Unione, risulta coerente con l’evoluzione della normativa interna sull’evidenza pubblica, che individua in tale metodo non solo lo strumento più efficace per la scelta del miglior “contraente” (in tal caso, concessionario), cioè del miglior interlocutore della pubblica amministrazione, ma anche come mezzo per garantire trasparenza alle scelte amministrative e apertura del settore dei servizi al di là di barriere all’accesso» (Consiglio di Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17).
In tal modo si persegue altresì l’interesse della collettività alla massimizzazione delle entrate nelle casse pubbliche attraverso la migliore utilizzazione e valorizzazione dei beni dello Stato e degli altri Enti pubblici.