Ti stai domandando in questo periodo di emergenza se devi pagare o meno e cosa?
Ti manca solo di trovarti in debito con lo Stato, la Regione ed il Comune per tasse?
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Bene, qui troverai tutte le notizie e le spiegazioni che fanno al caso!
La sospensione del pagamento dei tributi locali dovrebbe essere inserita nel nuovo Decreto Rilancio che attende di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma intanto diversi Comuni (Roma, Bologna, Pisa, Crotone) già hanno deciso di rimandare al 31 maggio o al 30 giugno il termine di versamento delle tariffe comunali.
Nel Decreto Cura Italia era arrivato il primo stop momentaneo al pagamento delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali: dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020 sono sospesi sia i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, sia le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e delle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, nonchè gli accertamenti esecutivi per i tributi comunali (Legge 160/2019). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Ora bisogna vedere quando sarà fissata la scadenza di IMU, TARI, Contributo di Soggiorno, COSAP, CIP, Canoni mercatali ecc.
Il nuovo decreto Rilancio dovrebbe contenere, sempre per via del Coronavirus, la possibilità per i comuni di prorogare anche oltre il 31 maggio la sospensione dei tributi locali, a cominciare dallo slittamento del versamento dell’acconto Imu previsto per il prossimo 16 giugno, e passando anche per la decisione autonoma di qualche Comune di non far pagare ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiuse da marzo, le rate residue del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap).
La sospensione del pagamento dei tributi locali potrebbe anche essere operativa fino al 30 novembre 2020 grazie all’intervento della Cassa depositi e prestiti.
È necessario, comunque, consultare il sito istituzionale del proprio comune per verificare le singole decisioni in merito alla sospensione o meno di intimazioni, ingiunzioni, rateazioni, pagamenti relativi a Imu, Tari, Tasi, Cosap, Cip, ai servizi scolastici, al suolo pubblico e alla pubblicità, ed i nuovi termini di pagamento.
Sospensione tributi locali da parte dei comuni
Ad oggi, ad esempio, il comune di Pisa ha sospeso le intimazioni, le ingiunzioni, le rateazioni, i pagamenti relativi ai servizi scolastici, al suolo pubblico e alla pubblicità. Sospeso anche l’invio dei bollettini per la prima rata della Tari.
Ancora, il comune di Crotone ha disposto la dilazione ed il rinvio delle scadenze in corso degli adempimenti e dei pagamenti ordinari dei tributi: Tassa Rifiuti, Imu, Tosap, Imposta Comunale di Pubblicità, Diritti delle Pubbliche Affissioni, Tassa di Soggiorno; questi scadranno in un periodo che va dal 31 maggio 2020 al 31 ottobre 2020.
Sospensione tributi locali rafforzata a Bologna
L’intervento del comune di Bologna è stato ancora più estensivo. Il Comune prevede il differimento al 30 novembre del termine di versamento dell’imposta di soggiorno del primo secondo e terzo trimestre 2020.
I gestori devono comunque trasmettere al Comune la dichiarazione trimestrale entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre. In riferimento alla Tari, la scadenza della prima rata, prevista per il 18 maggio, viene prorogata tutti i contribuenti al 30 settembre; i dieci milioni in avanzo derivanti dell’attività di riscossione della Tari nel 2019 verranno destinati a scontare la tassa alle attività commerciali e produttive.
Con riguardo a Imposta pubblicità, Cosap e Tari giornaliera non verranno applicate sanzioni e interessi per i versamenti tardivi:
- della seconda rata dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità prevista per il 31 marzo 2020. Purché risulti versata entro il 30 giugno (quando si dovrà versare anche la terza rata);
- delle rate del Cosap permanente e temporaneo in scadenza al 31 marzo, al 30 aprile e al 31 maggio 2020, se versate entro il 30 giugno;
- le rate della Tari giornaliera, in scadenza al 31 marzo, al 30 aprile e al 31 maggio 2020, se versate entro il 30 giugno.
COMPETENZA.
Dal DL 201/2011 in avanti, la competenza per l’adozione non solo dei regolamenti ma anche delle delibere di aliquote e tariffe, è stata ascritta al Consiglio comunale (IMU – TARI e ancor prima Addizionale comunale IRPEF), residuando alla Giunta comunale solamente le tariffe dei tributi minori, compresa l’imposta di soggiorno. Ciò comporta che ogni decisione di sospensione o azzeramento o riduzione, va adottata dall’organo che ha approvato il medesimo atto tariffario, a nulla rilevando buone intenzioni collettive. La Giunta, ad esempio, non può pensare di sospendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno in violazione delle norme regolamentari, né può pensare di azzerare le tariffe sterilizzando così il regolamento.
TERMINI
L’articolo 52 intitolato alla “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” è espressione della Legge delega 662/96. La norma introduce la possibilità per il Comune e le Province di disciplinare le entrate locali, tributarie e non, mediante regolamento disponendo, al comma 1, che “Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.
In merito all’iter di formazione, regolamenti e delibere tariffarie sono importanti allegati obbligatori al bilancio, una simbiosi giustificata dalla necessità di collegare le risorse economiche alla spesa. Il costante slittamento dei termini ordinari di approvazione del bilancio, ben oltre il 31 dicembre dell’anno, hanno costretto all’introduzione di una norma ad hoc, per evitare che l’efficacia del regolamento si trovi spostata di un anno. Infatti, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del d lgs n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
Aggiungiamo il fondamentale art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che dispone: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».
La regola madre indicata dal comma 169 prevede che la manovra delle entrate sia approvata entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, senza chiarire il rapporto con il bilancio dell’ente locale adottato prima del termine nazionale. Ricordiamo che sul punto la Corte dei Conti, con parere 2/2011, aveva confermato l’atteggiamento di chiusura, ancorandosi al principio che ne prevede l’approvazione non oltre il bilancio dell’ente locale. Più di recente, alla luce della caotica situazione normativa e contabile che spesso sacrifica i comuni, la Corte dei Conti Lombardia, con parere 431 del 3 ottobre 2012, ammette la possibilità di rimodulare le tariffe. In assenza di un esplicito divieto, la Corte ha ritenuto che l’ente, con l’approvazione, non esaurisca il potere di deliberare in merito, dovendo solo osservare l’unico limite costituito dal termine ultimo imposto dal decreto ministeriale di differimento e che la riadozione del bilancio sia giustificata da provate ragioni di fatto o di diritto. A detta della Corte, in tali casi non è sufficiente ricorrere a una semplice variazione di bilancio, essendo invece necessario procedere alla completa riadozione del bilancio di previsione.
La questione era stata analizzata anche dal Dipartimento delle finanze, il quale, nella risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, pur ricordando che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del d lgs n. 267/2000, rileva che nel caso in cui il comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, alla variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di bilancio.
Infine, la stessa Corte dei conti Lombardia, con la deliberazione n. 216/2014, ha ammesso la possibilità di variare semplicemente il bilancio, senza nuova riapprovazione, in presenza di situazioni nuove in grado di giustificare la nuova scelta. Va evidenziato che fondamentale è la motivazione che permetta all’ente di intervenire (e che non può essere penalizzato dal fatto di aver adottato prima il bilancio rispetto ad altri enti che si sono avvalsi della proroga dei termini). La motivazione va ricondotta a ragioni normative ovvero di merito che comportino il mutamento del contesto iniziale, tali da giustificare la nuova scelta della misura impositiva, soprattutto quando è peggiorativa.
- Pertanto, anche le modifiche per ridurre il carico fiscale collegato ai tributi locali, devono essere introdotte nei tempi previsti e assumono efficacia dal 1° gennaio dell’anno.
- Il termine attuale per l’adozione del bilancio 2020 è posto al 30 aprile.
- In merito all’IMU 2020, la legge 160/2019 permette di approvare entro il 30 giugno anche se successivamente all’approvazione del bilancio dell’ente
- In merito alla TARI l’articolo 57 ter del dl 124/2019 fissa al 30 aprile il termine ultimo per la manovra TARI
- Per l’imposta di soggiorno, ai sensi del dl 50/2017, le modifiche possono avvenire in ogni momento, anche dopo i termini previsti per il bilancio
EFFICACIA
Ma non basta. Il legislatore del decreto crescita (34/2019), con le disposizioni contenute all’articolo 15 bis, riscrive le regole di efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale, confermate anche per la nuova IMU dalla legge 160/2019. Queste prevedono non solo che l’atto venga adottato nel rispetto di una certa regola temporale ma che venga completato il percorso procedurale di pubblicazione previsto dalla legge. La circolare 2/DF del 22 novembre 2019, emanata dal Dipartimento delle Finanze, illustra la modalità attuativa delle nuove regole sull’efficacia delle deliberazioni relative ai tributi locali.
Il rinnovato obbligo di trasmissione al MEF di dette deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, sono disciplinati per la generalità dei tributi comunali e provinciali dall’art. 13, comma 15 e 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011 a cui si aggiungono i termini e il regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento come disciplinati dalle seguenti norme in relazione ai singoli tributi:
- addizionale comunale all’IRPEF: art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- IMU: art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, ora legge 160/2011 articolo 1 comma 767: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”.
- tributi comunali diversi dall’IMU, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’imposta di soggiorno, vale a dire, a legislazione vigente, tassa sui rifiuti (TARI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e imposta di scopo (ISCOP): art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011. Pubblicazione entro il 28 ottobre sul sito ministeriale ed efficacia delle tariffe per le scadenze fissate dopo il primo dicembre
- imposta di soggiorno, contributo di sbarco, contributo di soggiorno per Roma Capitale e contributo di sbarco per il comune di Venezia: art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011: effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15: esempio approvazione entro gennaio e pubblicazione da parte del mef a febbraio, l’efficacia è dal 1 aprile-
COME INTERVENIRE IN RIDUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI?
- IN CASO DI TARI, il Consiglio comunale ha tempo per decidere entro il 30 aprile anche se l’intervento è tra i più difficili, in quanto risorsa vincolata al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti e dunque a un PEF che diventerebbe il primo atto da modificare.
- Più gestibile la manovra IMU sulle imprese anche se, in tal caso, vanno considerati due aspetti: l’impossibilità di colpire la quota stato dei fabbricati D e la necessità di individuare la corrispondente riduzione di spesa.
- L’IMPOSTA DI SOGGIORNO subirà un contraccolpo già dimostrabile dai dati sulle revoche dei pernottamenti dei prossimi mesi e dai divieti di spostamento imposti dalla legge. In effetti la prima preoccupazione è su questo fronte, con azioni di taglio della spesa correlata, ovvero trovando altre risorse (soluzione che appare al momento improponibile). Se a questo si intende aggiungere la sospensione dell’applicazione del tributo, si dovrà agire con apposita delibera consiliare da pubblicare nei modi sopra visti e con effetti che la norma colloca al 1 giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nel sito ministeriale.
- Va inoltre segnalata la possibilità di agire con la revoca di recenti delibere adottate. La revoca del provvedimento prescinde dall’esistenza di vizi di legittimità, potendo essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. La motivazione del provvedimento assunto deve essere proiettata verso la valorizzazione del sopravvenuto interesse pubblico ovvero della nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; la revoca produce effetti ex nunc, salvaguardando quelli medio tempore prodotti dal provvedimento revocato. In tal caso, la revoca interrompe la procedura di efficacia correlata agli obblighi di pubblicazione.
In ogni caso, il primo intervento, la prima analisi, la prima riflessione è sulla riduzione della spesa, posto che ogni singolo euro atteso dai tributi locali è destinato a finanziare interventi approvati nei diversi documenti di programmazione dell’ente.
Il cammino verso la manovra dei tributi locali 2020 si annuncia molto complessa, anche dopo l’approvazione del maxiemendamento per la conversione del DL 18/2020 Cura Italia. I numerosi emendamenti presentati per il superamento delle contraddizioni generate sui termini di approvazione dei regolamenti e delle tariffe non hanno raggiunto la meta sperata, mentre, altri interventi rappresentano un dietro front su aspetti molto delicati della gestione tributaria.
Le disposizioni che interessano ai nostri fini sono contenute:
- negli articoli 67 e 68 per quanto concerne le attività e la riscossione degli enti impositori
- nell’articolo 107 in ordine alla disciplina del termini di approvazione del bilancio e delle tariffe TARI-TARIP
- nell’articolo 108 per le attività di notifica degli atti
L’ARTICOLO 67
L’articolo 67 prevede la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori per il periodo 18 marzo – 31 maggio, fase nella quale si assiste a un fermo di carattere amministrativo dovuto al divieto di assembramento e anche al divieto di spostamento. Ciò non significa che gli uffici non possano lavorare ma che, in ogni caso, non maturano termini utili ai fini procedimentali. La norma richiama l’universo delle attività di carattere tributario tipiche della gestione dei tributi, compresi quelli locali
- Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori
La norma di sospensione prevedeva, al momento della pubblicazione del decreto legge, il comma 4 che prolungava i termini di prescrizione e di decadenza scadenti nel 2020, di ben due anni, richiamando l’ormai famoso articolo 12 del dl 159/2015
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L’articolo 12 si compone di tre commi, tra i quali spicca l’importanza del comma 2 che prevede, appunto, la proroga dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno di emergenza
- Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi’, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche’ la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e’ stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
- L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Il MAXIEMENDAMENTO dispone all’articolo 67: Al comma 4, dopo le parole: «l’articolo 12» inserire le seguenti: «, commi 1 e 3. Si esclude in tal modo l’applicazione della proroga di due anni per la notifica di accertamento, cartelle e ingiunzioni restando operante solo la sospensione dei termini per un periodo pari alla sospensione delle attività, cosa ben diversa da una proroga di due anni.
ART. 68 SOSPENSIONE VERSAMENTI.
La disposizione dedicata ai versamenti è contenuta nell’articolo 68 che si limita a sospendere i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Si tratta dei versamento scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e derivanti da questa tipologia di atti. Ciò permette di far rientrare anche le dilazioni riconosciute sui medesimi atti scadenti appunto nel medesimo periodo temporale.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La norma lascia dunque in vita tutti i termini di versamento richiesti con altri atti quindi bollette, avvisi di pagamento, intimazione ad adempiere. Per questa ragione diverse amministrazioni stanno adottando delibere di sospensione dei versamenti TARI, ICP, TOSAP/COSAP.
Sulla possibilità di agire in sospensione mediante atto dell’ente impositore, la competenza è in linea di principio del Consiglio comunale salvo che siano state approvate disposizioni regolamentari che assegnano tale potere alla giunta. La scelta va, in ogni caso, ponderata sulla situazione di cassa del bilancio comunale mentre, per quanto concerne l’IMU, l’operazione è altamente rischiosa per il forte coinvolgimento dello Stato nel prelievo di gettito, e non solo dei fabbricati D.
In merito invece all’approvazione di nuove riduzioni di tributi, l’ente può muoversi solo all’interno della potestà concessa dalle norme nazionali che non considerano fattispecie di emergenza analoghe a quella in corso. Appare urgente in tal senso un intervento normativo
L’ ARTICOLO 107 (DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI)
Un articolo oggetto di forte attenzione è quello relativo al differimento di termini per l’approvazione del bilancio. In particolare, il comma 2, al momento della pubblicazione prevedeva che, per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.
CON LA CONVERSIONE IN LEGGE IL TERMINE PASSA AL 31 LUGLIO
La norna presenta importanti profili di discussione se consideriamo che, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF… e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
Come conciliare questa norma con le diverse indicazioni previste per la TARI e per l’IMU?
TARI. Il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede
“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;
aggiungiamo che questa norma è stata modificata solo per la parte relativa alle tariffe, dal medesimo articolo 107 che al comma 4 dispone
Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020
- SOLO TARIFFE
- NON SONO CITATI I REGOLAMENTI
La mancanza di una presa di posizione del MEF, dotato del potere di impugnazione dei regolamenti adottati fuori termine, impone prudenza e la conseguente applicazione del termine prudenziale del 30 aprile.
In merito alle Tariffe TARI-TARIP, il comma 5, alla lettera c) prevede che I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
L’articolo 107 prevede una deroga SOLO PER LE TARIFFE che non trascina i regolamenti , fermi al 30 aprile; infatti la norma speciale sembra prevalere anche sullo spostamento del bilancio.
Il comma 5 permette di adottare il nuovo PEF con modalità ARERA deliberazione 443/2019 entro dicembre 2020 applicando, per il 2020, le tariffe 2019. Non sarà possibile fare un nuovo piano col vecchio metodo ma solo mantenere il precedente pef e le precedenti tariffe. Eventuali scostamenti, sia in positivo che in negativo, saranno oggetto di un conguaglio sui tre anni successivi, anche se la norma per come scritta pare non dialogare per nulla con la deliberazione 443.
IMU. Anche in questo caso, esiste una norma speciale contenuta nella legge 160/2019 che al comma 779 dell’articolo 1
- Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.
Valgono le riflessioni fatte sulla TARI
SI CONSIGLIA DI RISPETTARE IL TERMINE DEL 30 GIUGNO IN QUANTO NON MODIFICATO
ART. 108 SERVIZIO POSTALE
È importante segnalare quanto sta accadendo nel sistema postale. L’articolo 108, al momento della pubblicazione, prevedeva che
per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.
Il servizio postale non si ferma ma viene modificata la modalità di consegna. In ogni caso va segnalato che Poste Italiane pubblica sul proprio sito frequenti avvisi di modifica del sistema postale.
Tuttavia in sede di conversione, il legislatore fa retromarcia, riscrivendo la modalità di notifica per la legge 890/82 (modalità atti giudiziari) e per le sanzioni al cds mediante l’inserimento del comma 1 bis:
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto , nonche’ per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legislativo 22 luglio 1999 n. 261 e all’ , gli operatorilegge 20 novembre 1982, n. 890 articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e’ apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui e’ attestata anche la suddetta modalita’ di recapito.
1 bis Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».