Cos’è la definizione delle liti pendenti in Cassazione?
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Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, con valore della controversia non superiore a 100.000 euro, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Anche le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito con valore della controversia non superiore a 50.000 euro possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.
Il valore della controversia è determinato dall’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è costituito dall’importo delle stesse – vedi articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La domanda per ottenere l’agevolazione può essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 130/2022) e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, non sia stata depositata una pronuncia definitiva.
Cosa deve intendersi per lite pendente?
Lo precisa l’art. 5, comma 4, secondo cui :
“Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.
L’interpretazione autentica di cui sopra è utile perché si può verificare che una sentenza, depositata entro il 15 luglio 2022, e non ancora impugnata, purchè nei termini, possa ugualmente rientrare nella normativa definitoria, logicamente se il ricorso, che in ipotesi si può proporre entro sei mesi (oltre agosto) dal deposito, sia tempestivamente notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022.
Come si perfeziona la definizione delle liti pendenti in Cassazione?
Entro il 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una autonoma domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento.
Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione, ed è esclusa la compensazione.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, salvo l’eventuale notifica del diniego. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Quale è il procedimento che viene seguito per la definizione delle liti pendenti?
Occorre in primo luogo che sia presentata domanda dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione e comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
è necessario rimarcare come la stessa legge disponga che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione de qua; in tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che introduce e disciplina la definizione delle liti pendenti in cassazione.
Le controversie sono quindi definite con decreto assunto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., vale a dire con il decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione.
La legge prevede inoltre che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che introduce e disciplina la definizione delle liti pendenti in Cassazione per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento.
Come si calcolano i pagamenti da effettuare per procedere alla definizione delle liti pendenti?
Per definire le liti occorre effettuare il pagamento di un importo pari al 5% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione:
– per le quali l’Agenzia delle Entrate o l’Ente impositore risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
– il cui valore sia non superiore a 100.000 euro.
Saranno invece definite con il pagamento di un importo pari al 20% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione:
per le quali l’Agenzia delle Entrate o l’Ente impositore risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito;
– il cui valore non sia superiore a 50.000 euro
Ai fini del pagamento si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite ai fini della definizione. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati e con il pagamento degli importi dovuti; qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
In cosa cambia rispetto ai tributi erariaii la definizione delle liti pendenti in Cassazione per gli enti locali?
Ai sensi del comma 15 dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130
“Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e’ parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.
Come precisato dalla legge si tratta di un obbligo e non di una facoltà cui sono chiamati gli enti territoriali.
Senza le disposizioni regolamentari la norma statale non potrebbe essere pienamente attuata. Sorge pertanto l’obbligo in capo agli enti in quanto la mancata disciplina limiterebbe di fatto l’uguaglianza dei cittadini di fronte ad una misura di tale portata agevolativa.
E’ bene precisare che sono chiamati a disciplinare la fattispecie unicamente quegli enti che alla data del 16 settembre 2022 abbiano un contenzioso tributario pendente in Cassazione per il quale il contribuente abbia vinto almeno uno dei due gradi di giudizio.
Lo schema di regolamento IFEL
Protipo_Regolamento_definizioni_liti_pendenti_Corte_Cassazione_ex_legge_130-2022
La modulistica messa a disposizone da tuttotributi.it per gli enti locali
Abbiamo elaborato una bozza di regolamento che consente agli enti di attuare le disposizoni normative nazionali. Si tratta di una bozza resa disponibile gratuitamente grazie al lavoro del prof. Tommaso Ventre che ne ha curato la stesura.
Tale bozza necessita di essere compresa e adeguata alle precipue disposizoni regolamentari di ciascun ente.
bozza regolamento
Ricalcalcando la modulistica messa a disposizione per i tributi erariali è stato poi predisposto il modello di domanda con le relative istruzioni
modello-Istruzioni-modello-domanda
Dai link seguenti è possibile scaricare i file in formato word