Quando un immobile è effettivamente soggetto al versamento dell’Imu? A questa domanda ha risposto la Cassazione con la sentenza dell’8 ottobre scorso. Anche se la casa è inagibile, non vendibile, priva di agibilità, destinata alla demolizione o abusiva l’Imu va comunque pagata. L’obbligo di versare l’Imu sussiste finché l’immobile esiste fisicamente e risulta iscritto al catasto edilizio urbano, indipendentemente dal suo stato di conservazione o dal fatto che sia effettivamente utilizzabile. La sentenza nasce nell’ambito di una procedura fallimentare.
Una s.r.l. in liquidazione aveva ricevuto dal Comune un avviso di accertamento per il versamento della Tari relativo ad alcuni immobili di sua proprietà. Il curatore fallimentare aveva impugnato l’atto, affermando che quegli immobili non dovevano essere assoggettati a imposta, poiché sottoposti a sequestro e ordine di demolizione. Siccome gli edifici non avevano più alcun valore commerciale, per la difesa non dovevano essere tassati con l’imposta locale. Da questo scaturiva la richiesta di considerare fiscalmente il mero valore dell’area di sedime equiparando la situazione a quella di un fabbricato in costruzione, a cui deve essere applicato un trattamento fiscale più favorevole per il contribuente. La commissione tributaria provinciale e quella regionale hanno respinto il ricorso della s.r.l. E la Cassazione ha confermato l’orientamento dei giudici tributari, aggiungendo una spiegazione su quando va pagata l’Imu. Non occorre l’agibilità, non occorre l’utilizzabilità, cioè la possibilità concreta di usare l’edificio. Inoltre, l’iscrizione di un immobile al catasto edilizio urbano è già sufficiente a far nascere l’obbligo di pagare l’imposta, a prescindere dalla sua agibilità e utilizzabilità.
