L’imposta di soggiorno
L’articolo 4 del D.Lgs. 23 del 2011 (federalismo municipale) attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L’imposta può essere istituita da:
- comuni capoluogo di provincia;
- unioni dei comuni;
- comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
L’imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a:
- interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- relativi servizi pubblici locali.
Ai sensi del comma 2, l’imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale. Resta ferma la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Si tratta sostanzialmente di limitazioni alla circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, esigenze di carattere militare, incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Il comma 3 affida a un regolamento governativo (adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , d’intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. I comuni, con proprio regolamento (da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive), hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo, i comuni possono comunque adottare gli atti necessari per l’applicazione dell’imposta.
L’articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 2010 ha consentito a Roma Capitale, tra le misure volte a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, di istituire un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
L’articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 consente, a decorrere dal 2017, ai comuni di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015, modificata dalla legge di bilancio 2017) che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
L’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno di Roma capitale.