Ogni quanto tempo deve essere letto il contatore e da chi?
Il servizio di lettura dei contatori è svolto dal gestore del servizio di acquedotto, che è anche il soggetto responsabile dell’installazione, del buon funzionamento e della manutenzione e della verifica dei contatori.
Considerato che non tutti i contatori sono accessibili al gestore, la regolazione prevede un numero minimo di tentativi che il gestore deve eseguire per leggere il contatore all’anno:
- se il consumo medio annuo dell’utente è inferiore o uguale a 3.000 mc: 2 tentativi, distanti tra loro almeno 150 giorni solari;
- se il consumo medio annuo dell’utente è superiore a 3.000 mc: 3 tentativi, distanti tra loro almeno 90 giorni solari.
Le utenze condominiali sono considerate un’utenza singola.
Per le forniture appena attivate, il gestore deve fare un tentativo di lettura entro sei mesi dall’attivazione.
Il gestore deve informare l’utente del giorno e della fascia oraria in cui passerà il letturista, in particolare nel caso di utenze con contatori e non accessibile tale comunicazione deve essere fornita 2-5 giorni lavorativi prima del passaggio, tramite posta elettronica, sms o telefonata o la modalità preferita indicata dall’utente
Riferimenti:
- Atto 218/2016/R/idr artt. 6 e 7
Cosa succede se il gestore non può accedere al contatore per leggerlo?
Se il gestore non può accedere al contatore per leggerlo, deve lasciare all’utente un’informativa scritta sul passaggio e sulla possibilità di comunicare l’autolettura.
Inoltre il gestore deve raccogliere la lettura che eventualmente l’utente lascia fuori dalla porta quando è previsto il passaggio del letturista (c.d. post-it).
Se il contatore dell’utente non è accessibile e qualora il gestore non riesca ad e effettuare la lettura per due volte consecutive e non abbia a disposizione un’autolettura, dovrà fare un ulteriore tentativo, al più tardi nel mese successivo al secondo tentativo fallito, anche in fasce orarie diverse da quelle in cui di solito avviene il passaggio del letturista.
In assenza di letture effettive o autoletture, l’utente riceve bollette contenenti i consumi stimati. Le stime si basano sul consumo medio annuo dell’utente, che è calcolato tramite le letture e le autoletture disponibili più recenti. In assenza di letture o autoletture, il gestore utilizza il valore medio di riferimento della tipologia di utenza di appartenenza.
Riferimenti:
- Atto 218/2016/R/idr artt. 7, 10 e 11
È consentita l’autolettura del contatore?
Il gestore deve consentire l’autolettura 365 giorni all’anno, h24, almeno con l’utilizzo di sms, telefono e internet.
L’autolettura deve sempre essere presa in carico a meno che non sia palesemente errata. In tal caso l’utente è avvisato tempestivamente. Se l’autolettura presa in carico, a seguito di successivi controlli, non può essere ritenuta valida, l’utente ne è informato entro 9 giorni lavorativi.
L’autolettura ritenuta valida dal gestore è equiparata ad una lettura del letturista e deve essere usata per la fatturazione.
Riferimenti:
- Atto 218/2016/R/idr artt. 8 e 9
Ci sono delle garanzie in caso di contestazione delle letture?
Sì, il gestore deve dotarsi di modalità per dare evidenza della lettura rilevata in caso di contenzioso (ad esempio con una fotografia).Le letture devono essere rese disponibili all’utente, anche tramite un’area dedicata del sito web del gestore o tramite applicazioni.
Riferimenti:
- Atto 218/2016/R/idr artt. 7 e 13
Se presso l‘utenza non è installato un contatore, come vengono calcolati i consumi?
L’Autorità ha stabilito un generale obbligo di fatturare sulla base dei consumi misurati dai misuratori, che devono pertanto essere via via installati dai gestori.
Nei casi residuali in cui il misuratore non fosse installato, le modalità per calcolare i consumi variano a seconda del territorio e di quanto stabilito nei Regolamenti di servizio: ad esempio, in base al numero degli occupanti dell’immobile servito, in base alla superficie, in base al numero di rubinetti. In ogni caso non deve mai trattarsi di modalità sproporzionate