CGT1G Verona – Sez. I – Sentenza 278 del 26/7/2023
Come appare chiaro, il regolamento comunale è intervenuto proprio nei punti lasciati volutamente alla
determinazione del regolamento dalla nuova legge che non riproduce alcuna disposizione ( come la
precedente) in tema di arrotondamenti o di messaggi polifacciali.
Ne consegue che il punto nodale della nuova disciplina è rappresentato dal fatto che è sottoposto a
tassazione “il mezzo pubblicitario”, che va identificato il supporto su cui è collocato il messaggio ( purchè
di superficie superiore a 300 cmq). Quindi è tassato il singolo messaggio pubblicitario ( come lo era in
precedenza) ma, in assenza di regole statali in tema di arrotondamenti, e segnali polifacciali, trovano
applicazione le norme emanate dai singoli regolamenti comunali.
Alla luce delle disposizioni che regolano la fattispecie quindi risulta corretto l’arrotondamento ad un metro
effettuato per ciascun mezzo pubblicitario di superficie inferiore al metro ed anche la tassabilità separata
dei singoli messaggi polifacciali ( non essendosi nemmeno discussa la legittimità del regolamento
emanato dal comune)