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Legittimo il regolamento CUP che prevede il prelievo sui singoli messaggi delle preinsegne

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La quarta sezione del TAR Milano, con un’articolata pronuncia che affronta molteplici aspetti applicativi legati all’istituzione del CUP per via regolamentare, riconosce anche, tra l’altro, la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dei commi da 817, 819, 821, 822, 825, 826 e 827 dell’art.1 della Legge 160/2019.

TAR MI – SEZ.IV – Sentenza 1848 del 17/7/2023


Innanzi tutto, l’assoggettamento delle preinsegne a prelievo frazionato integra un criterio che dà piena applicazione al principio di commisurazione del canone alla superficie di diffusione del messaggio pubblicitario, come stabilito dall’art. 1 comma 825 L. 160/2019.

Inoltre, le disposizioni afferenti al codice della strada citate dalle attrici non hanno alcuna attinenza con la fattispecie oggi in esame, essendo palesemente dirette ad altre finalità, e se possono essere utili al fine di individuare la definizione delle preinsegne, di certo non rilevano in alcun modo e ad alcun titolo nella determinazione del canone applicato alle stesse.

Né è fondata l’eccezione relativa alla violazione dell’invarianza del prelievo, dedotta con riferimento all’affermato incremento delle somme pagate per le preinsegne stesse. Invero, come in precedenza esposto, l’invarianza del gettito va valutata con riferimento all’intero importo riscosso dal Comune in virtù del nuovo C.U., da raffrontare alle somme conseguite dal civico ente in virtù dei tributi e canoni sostituiti, non certo con riferimento a una singola voce di prelievo, o alle ricadute dell’introduzione della nuova prestazione su specifiche aziende o particolari postazioni pubblicitarie.