CANONE UNICOGiurisprudenza Canone UnicoPrimo Pianotributi in genere

Legittimo il regolamento CUP che prevede il prelievo a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’autorizzazione

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Il TAR Milano, quarta Sezione, con la pronuncia in rassegna, affrontando i plurimi motivi di ricorso (che spaziano, ad esempio, dal tema della cosidetta “invarianza di gettito” ai coefficienti moltiplicatori delle tariffe, all’organo amministrativo competente all’approvazione delle tariffe), ricostruisce il quadro giuridico a fondamento dei limiti e delle prerogative della potestà regolamentare in materia.

TAR MI – SEZ.IV – Sentenza 1850 del 17/7/2023


Non vi è alcuna incompatibilità tra l’art. 1 L. 160/2019 e l’art. 21 comma 6 del Regolamento, a norma del quale: «6. Il canone è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo della stessa [autorizzazione n.d.r.], fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia». La disposizione non attiene infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, alla definizione del presupposto applicativo, ma riguarda invece soltanto l’accertamento dello stesso.

La disposizione, nel corretto esercizio del potere regolamentare e discrezionale attribuito al Comune (comma 821), è improntata alla necessaria leale collaborazione tra cittadino e amministrazione, oltre che ai principi di autoresponsabilità, ragionevolezza ed economicità dell’azione amministrativa. In virtù di detti canoni, l’accertamento del presupposto della debenza del C.U. (diffusione della pubblicità), anziché essere demandato a un defatigante e dispendiosissimo accertamento preventivo generalizzato da pare della P.A., è rimessa a una richiesta/dichiarazione del privato interessato. È sulla base della dichiarazione spontanea resa dall’operatore economico che la P.A. viene a conoscenza dell’esistenza del presupposto del CU, e ne pretende il pagamento, presumendosi nell’ordinamento che quanto dichiarato corrisponda a una reale volontà del soggetto privato, cui farà seguito un’effettiva concretizzazione dell’intento, dopo l’autorizzazione del Comune. Naturalmente, il privato che non intenda dar corso a quanto dichiarato, o non voglia darvi corso per l’intero periodo inizialmente indicato, ben può dare disdetta totale o anticipata dell’autorizzazione (art. 20 comma 3 del Regolamento), così liberandosi dell’obbligazione legata al versamento del canone. Il coinvolgimento del privato nell’accertamento della diffusione del messaggio pubblicitario, dunque, lungi dal prevedere l’applicazione del C.U. in difetto del presupposto, consente invece di allineare costantemente la debenza/non più debenza del canone alla volontà attuale dell’operatore privato.

Il Comune regolamentava perciò la fattispecie in termini pienamente conformi con la norma primaria (art. 1 comma 821 L. 160/2019) e con i principi generali che disciplinano l’esercizio del potere amministrativo.