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Legittimo il regolamento comunale che prevede la perdita di efficacia dell’ autorizzazione pubblicitaria nei casi di variazione della ragione sociale

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TAR BO – SEZ. II – SENTENZA 647 DEL 16/8/2022

1.1 Come sottolineato dalla difesa comunale, nel titolo rilasciato il 27/5/2003 (doc. 1 ricorrente) veniva precisato che l’autorizzazione “perde immediatamente efficacia nei casi di: variazione di Ragione Sociale, voltura dell’attività cui si riferisce, variazione di qualsiasi caratteristica dei relativi mezzi, (…)”. La clausola riproduce la previsione di cui all’art. 9 comma 1-bis del regolamento (doc. 9 Comune).

1.2 La farmacia come bene aziendale apparteneva dall’impresa individuale “Farmacia Busacchi della dott.ssa Busacchi Maria Pia”, e con atto 22/2/2017 è subentrata la Società di nuova costituzione “Farmacia Busacchi della dott.ssa Maria Pia Busacchi & c. s.a.s.” (cfr. istanza in atti con visura della CCIAA di Bologna, doc. 4 ricorrente).

1.3 Ne è derivata la perdita di operatività del precedente titolo abilitativo del 2003 e la conseguente necessità di emissione di una nuova autorizzazione, previo compimento di un’istruttoria completa e non limitata alla presa d’atto della mutata denominazione dell’impresa.

1.4 Peraltro, il Comune ha dimostrato (cfr. par. E.1 dell’esposizione in fatto) che gli impianti pubblicitari assentiti nel 2003 sono stati innovati dalla ricorrente, in difetto del nulla osta prescritto. Alla croce a bandiera è stata aggiunta la scritta mentre la croce sotto-portico risulta spostata e affiancata da una centralina elettrica. Risulterebbero anche modificate le tre croci sotto il portico, con l’inserimento di una luce a led intermittente in luogo della precedente luce fissa. Come correttamente sottolineato dalla difesa comunale, la circostanza – integrando una “variazione di qualsiasi caratteristica dei relativi mezzi” – integra una concorrente causa di cessazione dell’efficacia dell’autorizzazione pregressa.