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LE RIDUZIONI 2021 IMU E TARI PER I PENSIONATI ALL’ESTERO

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Anno nuovo, sconti nuovi. O quasi.

COSA CAMBIA ?

Sino al 2019: riduzioni IMU e TARI solo per pensionati residenti all’estero ed iscritti all’AIRE. Nel 2020: riduzioni solo per la TARI e sempre per i pensionati iscritti all’AIRE.  Da quest’anno, invece, i pensionati all’estero, iscritti e non iscritti all’AIRE, potranno contare su qualche agevolazione in più per i tributi locali.

In realtà, non si tratta di una novità vera e propria ma di un ritorno. Infatti, per evitare una procedura di infrazione dell’Unione Europea (che aveva ritenuto il previgente regime agevolativo discriminatorio nei confronti dei cittadini di altri Stati d’Europa), per il 2020, l’Italia non aveva applicato la riduzione del 50% dell’IMU, già prevista ed in vigore sino al 2019, per i soggetti pensionati residenti all’Estero ed iscritti all’Aire.

Si tratta di un duplice provvedimento agevolativo, quello di cui scriviamo, per il quale, peraltro, sono stati stanziati 12 milioni di euro, da ripartire a livello locale con decreto del Ministero dell’Interno e del MEF, ai sensi del comma 49 dell’articolo 1 della Legge 178/2020 : ”Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

A CHI SPETTANO LE RIDUZIONI ? REQUISITI SOGGETTIVI

Come previsto dal comma 48 della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178): “A partire dall’anno 2021 per una sola unita’ immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta’ o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ applicata nella misura della meta’ e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ dovuta in misura ridotta di due terzi.”

i pensionati residenti fiscalmente all’estero, potranno usufruire delle agevolazioni ma, attenzione, non si tratta di una riduzione per tutti, ma esclusivamente in favore di determinati soggetti.

Si tratta dei pensionati titolari di pensione estera residenti in Paesi in cui è in vigore una convenzione previdenziale con l’Italia.

Per questo motivo, i beneficiari delle agevolazioni sono le persone che hanno lavorato in Stati con i quali l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di protezione sociale. Sintetizzando ed esemplificando, lo sconto applicherà ai titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia e che risiedono all’estero. L’elenco è consultabile nel sito dell’INPS.

IN COSA CONSISTONO LE RIDUZIONI ?

RIFIUTI: In materia di TARI (sia essa tassa rifiuti che tariffa corrispettiva), infatti, grazie all’ articolo 1, comma 48, della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178), ha infatti previsto la riduzione dei 2/3 con quindi il pagamento di 1/3.

IMU: In ordine all’IMU, lo stesso articolo 1, comma 48, della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178), ha poi previsto anche una RIDUZIONE del 50%.

RIFIUTI

IMU

RIDUZIONE DI 2/3

RIDUZIONE DI 1/2

QUALI SONO LE CONDIZIONI ? REQUISITI OGGETTIVI

Le previste riduzioni IMU e TARI si applicano ad una sola unità immobiliare che non sia locata o data in comodato d’uso ma sia a disposizione del contribuente e che sia quindi:

  • posseduta in italia a titolo di proprietà o usufrutto

  • posseduta da soggetti non residenti nel teritorio dello Stato

  • posseduta da soggetti che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzone internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia

Trattasi di riduzioni obbligatorie per Legge e quindi non necessita che i Comuni le recepiscano con Regolamento.

COME RICHIEDERLE ? Va fatta richiesta al Comune per queste riduzioni?

La norma NON prevede una dichiarazione ma è consigliabile, almeno per la TARI, comunque produrla anche perché prevista da altra norma ossia dall’ articolo 1, comma 685, della Legge 147/2013.

Inoltre, va rammentato che per la TARI continua a rimanere in vigore l’analoga riduzione prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del Dl 47/2014. Quest’ultima prevede sempre una riduzione di 2/3 della Tari (o della tariffa corrispettiva) dovuta per una sola abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata né concessa in comodato d’uso, da parte di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, già pensionato nel paese di residenza.

A dirimere, infine, qualche ulteriore dubbio applicativo è di recente intervenuto il Mef.

IL CHIARIMENTO DEL MINISTERO

Sul tema si segnala, da ultimo, il chiarimento fornito dal Mef nel corso del recente TELEFISCO 2021 rispondendo ad apposito quesito:

QUESITO: Si chiede quale lettura dare al comma 48 della legge 178/2020 che ha previsto una riduzione al 50% per un immobile posseduto da un soggetto non residente in Italia. In particolare:

a differenza dell’articolo 9-bis del Dl 47/2014, la normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Aire, ma «a soggetti non residenti nel territorio dello Stato», quindi anche non Aire, ma a condizione che siano titolari di pensione «maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia»;

se sulla base di quanto sopra, il Comune è tenuto a riconoscere, ad esempio, l’assimilazione per un immobile posseduto da un cittadino tedesco che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;

ai fini Tari qual è il rapporto tra il comma 48 e l’articolo 9-bis del Dl 47/2014, posto che quest’ultima disposizione non risulta formalmente abrogata.

RISPOSTA: Si conferma che, a differenza della precedente disposizione, l’articolo 1, comma 48 della legge di Bilancio 2021, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in commento, fa esclusivo riferimento ai «soggetti non residenti nel territorio dello Stato», senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’Aire. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano:

• titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;

• residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Si ritiene che le agevolazioni in argomento possano trovare applicazione anche nel caso descritto nel secondo punto, ossia quando l’immobile è posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio dello Stato – che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia. Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal citato comma 48, vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

In merito all’articolo 9-bis del Dl 47 del 2014, per quanto concerne l’Imu, occorre precisare che, non essendo stata riproposta tale norma nella riforma dell’Imu ad opera della legge di Bilancio 2020, la stessa deve ritenersi tacitamente abrogata. Anche con riferimento alla Tari la disposizione in commento deve ritenersi superata, dal momento che la nuova disposizione ha ridisciplinato la fattispecie, confermando il beneficio fiscale in questione e agganciandolo a mutati presupposti.

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