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Le autorizzazioni pubblicitarie non valgono come concessioni di suolo pubblico

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Tar Catania – Sez. II – Sentenza 2007 del 26/6/2023


Nella decisione che è stata indicata si afferma, altresì, che l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, atteso il chiaro tenore letterale dell’art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507/ 1993, in quanto l’imposta comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra gli artt. 5 e 38 del decreto citato, i quali individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all’uso generalizzato (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. Trib., 27 luglio 2012, n. 13476).

Non può, quindi, ritenersi che le autorizzazioni all’installazione degli impianti possano valere come titolo concessorio per l’occupazione di suolo pubblico.