L’agriturismo può essere assimilato agli alberghi ai fini TARI se la capacità di produrre rifiuti è analoga
Nota a Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2025, n. 7614 (RG 2140/2025)
Massima
Ai fini della TARI, l’equiparazione tra categorie tariffarie deve fondarsi esclusivamente sulla capacità (quantitativa e qualitativa) di produrre rifiuti urbani delle superfici tassabili. Ne consegue che l’attività agrituristica può essere assimilata a quella alberghiera quando, in concreto, presenta una potenzialità di produzione di rifiuti omogenea. Irrilevanti, a tali fini, la diversa disciplina di settore (turismo/agricoltura) e la natura dell’operatore.
La decisione (i passaggi chiave)
Nel sistema della TARI, il criterio che governa tutto non è l’etichetta dell’attività, ma la potenzialità delle superfici di generare rifiuti urbani. È questo, in sintesi, il perno su cui ruota la pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, 30 settembre 2025, n. 7614): il presupposto del tributo, come chiariscono i commi 641 e 642 dell’art. 1 della l. 147/2013, è la suscettibilità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, non la qualificazione civilistica o settoriale del soggetto che li usa. Da qui discende anche la logica del potere regolamentare comunale: l’art. 1, comma 652, della stessa legge consente di costruire categorie e sottocategorie proprio commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti, mediante i coefficienti di produttività del metodo normalizzato (d.P.R. 158/1999). In breve: prima i rifiuti, poi le categorie.
Che questo sia il canone dirimente lo conferma una giurisprudenza oramai stratificata della Cassazione, formatasi anche in vigenza dei precedenti regimi (TARSU/TIA) ma pienamente traslabile nella TARI: è legittimo che gli esercizi alberghieri siano tassati con tariffe sensibilmente superiori rispetto alle civili abitazioni perché, per comune esperienza e per dati regolamentari, la loro capacità produttiva di rifiuti è maggiore. Così, tra le altre, Cass. n. 13098/2020 (che richiama una lunga serie di precedenti, fra cui Cass. 8077/2018 e 22521/2017) e, più di recente, ordinanze che ribadiscono l’irrilevanza della stagionalità ai fini del presupposto impositivo, salvo riduzioni specificamente previste e motivate. La stessa Cassazione ha infatti escluso che la chiusura stagionale, di per sé, comporti esenzioni automatiche, se non in presenza di obiettive condizioni di non utilizzabilità dei locali (v. anche Cass. 22756/2016). In questa chiave, la differenziazione tariffaria non è una “punizione” per gli alberghi, ma una coerente applicazione del principio “chi inquina paga” alla diversa intensità d’uso delle superfici.
Proprio questa centralità della produttività di rifiuti spiega perché, nel caso degli agriturismi, non basti richiamare la diversa disciplina di settore (agricola vs. turistica) per escludere in radice qualunque equiparazione agli alberghi. La sentenza 2025 chiarisce che non si deve ragionare per “nature” astratte, ma per superfici e usi: se l’agriturismo ha aree effettivamente destinate a ricettività e somministrazione, su quelle superfici si applicano le tariffe della categoria omogenea (spesso quella alberghiera/paraalberghiera); sulle superfici agricole, invece, varranno le regole e le eventuali agevolazioni proprie di quella funzione, con una ripartizione piana dei metri quadrati in funzione dell’uso. È un approccio operativo che valorizza sia la misurazione (planimetrie, flussi, coperti, stagionalità) sia la motivazione tariffaria, e che lascia spazio a riduzioni mirate quando l’attività ricettiva sia minima o non continuativa.
Questo orientamento dialoga – e in parte si distanzia – rispetto a un significativo precedente del Consiglio di Stato (Sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1162), spesso invocato per sostenere che l’agriturismo non sarebbe mai assimilabile all’albergo perché diverso per statuto e finalità. Lì Palazzo Spada, muovendo anche dalle classificazioni del Codice del turismo e dalla legge-quadro sull’agriturismo, privilegiava la diversità tipologica e invitava i Comuni a creare sottocategorie ad hoc (anziché appiattire gli agriturismi sugli alberghi). La decisione del 2025, senza negare quella diversità, riordina i piani: ai fini TARI, la scelta regolatoria deve poggiare unicamente sulla produttività di rifiuti delle superfici tassabili, e solo in quella misura può risultare legittima un’assimilazione. In altri termini: l’agriturismo non è “albergo” in astratto; può diventarlo ai fini TARI quando – in concreto – la potenzialità di rifiuti dell’area ricettiva è omogenea a quella alberghiera.
Infine, due ricadute pratiche ben note in giurisprudenza: (i) onere dichiarativo e probatorio in capo al contribuente che invochi esclusioni o riduzioni per superfici produttive di rifiuti speciali/non urbani o per usi intermittenti (le agevolazioni non operano automaticamente e vanno chieste e documentate); (ii) la legittimità di tariffe diversificate entro forchette motivate dai coefficienti e dal PEF, senza necessità di una micro-motivazione “per categoria” oltre quanto richiesto agli atti generali. È la rotta indicata, tra l’altro, dalla Cassazione sulle tariffe alberghiere e ribadita dai suoi arresti più recenti sul regime dichiarativo in TARI.
In conclusione, la sentenza 2025 offre agli uffici tributi un criterio semplice e verificabile: mappare le superfici per funzione, misurare la produttività attesa di rifiuti e collocare ciascuna porzione nella categoria tariffaria corrispondente, prevedendo sottocategorie e riduzioni dove i dati lo giustifichino. Così si concilia l’autonomia regolamentare con l’eguaglianza sostanziale dei contribuenti e con il principio europeo del “chi inquina paga”.
Perché è importante
La sentenza fornisce un criterio operativo chiaro per i Comuni e chiude una frequente contesa: l’agriturismo non è “albergo” per definizione, ma può esserlo ai fini TARI se – guardando alle superfici effettivamente destinate all’ospitalità/ristoro – la potenzialità di produzione dei rifiuti è comparabile a quella alberghiera.
Al contrario, quando le superfici ricettive sono minime, l’attività è stagionale o l’offerta è molto limitata (es. solo degustazioni, pochi coperti, niente cucina calda), la categoria più onerosa potrebbe non essere giustificata, ferma la necessità di istruire e motivare correttamente il regolamento e gli atti applicativi.
Implicazioni pratiche
Per i Comuni
- Regolamenti TARI: confermata la legittimità di categorie che assimilino agriturismi e alberghi, purché basate su coefficienti e su un’istruttoria che dimostri l’omogeneità della produzione attesa di rifiuti.
- Motivazione: nelle delibere tariffarie richiamare esplicitamente PEF, coefficienti Kd/Kc e dati locali (flussi ospiti, coperti medi, stagionalità, raccolta differenziata).
- Perimetrazione superfici: pretendere e verificare planimetrie che distinguano aree agricole (magazzini, cantine, stalle, campi) da aree ricettive/ristoro (camere, sale, cucine, dehors).
- Riduzioni: valutare riduzioni stagionali/chiusure e specifiche agevolazioni per le parti rurali quando producono rifiuti non urbani o in quantità minima.
- Contenzioso: nelle difese, evitare argomentazioni “identitarie” (l’agriturismo non è albergo) e focalizzarsi su dati di produttività e coefficienti.
Per gli agriturismi
- Mappatura delle superfici: separare in modo chiaro le aree agricole da quelle ricettive; la bollettazione dovrebbe riflettere tale distinzione.
- Prove documentali: conservare registri di presenze, coperti, periodi di chiusura; utili per chiedere riduzioni o per contestare assimilazioni eccessive.
- Dialogo regolatorio: partecipare alle consultazioni sul PEF e sulle tariffe, proponendo categorie/sottocategorie più aderenti alle specificità locali (es. micro-ricettività, agricampeggio).
Cosa cambia rispetto al TAR Campania
Il TAR aveva ritenuto illegittima qualunque “assimilazione” perché l’agriturismo, per statuto e finalità, è attività diversa dall’alberghiera e accessoria all’agricoltura. Il Consiglio di Stato capovolge l’impostazione: le differenze ordinamentali non contano ai fini TARI; ciò che conta è quanto e che rifiuti si producono sulle superfici tassabili.
Suggerimenti operativi per gli uffici tributi
- Aggiornare il regolamento inserendo una clausola di assimilazione condizionata (“quando la potenzialità di produzione è omogenea…”) e prevedendo sottocategorie per agriturismi con minore intensità d’uso.
- Allegare alla delibera tariffaria una nota tecnica con i parametri di produttività (fonti, benchmark, eventuali indagini locali).
- Istruire i fascicoli TARI con rilievi e planimetrie: riparto mq agricoli / ricettivi.
- Gestire la stagionalità con riduzioni pro-quota motivate (autodichiarazioni, SCIA di apertura/chiusura, bolle di conferimento).
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641-642, 652, 659 (TARI).
- D.lgs. 446/1997, art. 52 (autonomia regolamentare).
- Cass., Sez. V, ord. 21 luglio 2025, n. 20464 (maggiore tariffa per alberghi legittima in base alla maggiore capacità di produrre rifiuti).
- Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2025, n. 7614 (qui annotata).
Sentenza in pillole (box riassuntivo)
- Oggetto: TARI, assimilazione agriturismo = albergo.
- Esito: Appello accolto; riformato TAR; ricorso di primo grado rigettato.
- Principio: conta solo la produttività di rifiuti delle superfici, non l’etichetta giuridica dell’attività.
- Operativo: separare mq agricoli e mq ricettivi; tariffe coerenti con coefficienti; possibili riduzioni per stagionalità.
- Spese: compensate.
