Sentenza del 28/6/2023 n. 9104 – CGT2G Napoli – Sezione 31
Nella fattispecie in esame in ordine all’eccepita prescrizione della pretesa fiscale trova applicazione il termine prescrizionale breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni); tale difatti è il consolidato principio affermato dalla Cassazione, per cui i tributi locali, come nella fattispecie in oggetto, (a differenza di quelli erariali), sono da ritenersi “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’ art. 2948 n. 4 del c.c., che stabilisce la prescrizione quinquennale.