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Approfondimento IdricoIDRICO

La tariffa del servizio idrico

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La tariffa del servizio idrico 05/03/2018 Le disposizioni vigenti

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della tariffa, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, l’art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’EGATO, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».

 Prima di proseguire occorre richiamare il riparto di competenze stabilito, in materia tariffaria, dal D.P.C.M. 20 luglio 2012 (che ha individuato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite, dall’art. 21 del D.L. 201/2011, all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, AEEGSI). In estrema sintesi, in ambito tariffario viene attribuito al Ministero dell’ambiente (in particolare dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 1) il compito di definire i criteri che devono essere seguiti dall’Autorità nel disciplinare le componenti di costo per la determinazione della tariffa. Lo stesso D.P.C.M. stabilisce che l’Autorità predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e approva le tariffe del servizio idrico integrato proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito.

Relativamente ai compiti del Ministero dell’ambiente si ricorda che l’art. 154, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ha demandato al Ministero l’individuazione delle “componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua”. L’art. 170, comma 3, lettera l), del medesimo decreto legislativo dispone che – in via transitoria – fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’art. 154, continua ad applicarsi il D.M. 1° agosto 1996 recante criteri di definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato costituenti un “metodo normalizzato”. Le disposizioni di attuazione adottate nel corso della legislatura

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico approvato dall’AEEGSI con la deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR, attuativa delle succitate previsioni dettate dal D.P.C.M. 20 luglio 2012. Le principali novità del nuovo metodo tariffario riguardano la soppressione della componente “remunerazione del capitale” (in linea con il risultato del referendum del 2011) e l’inclusione dei costi ambientali tra le componenti di costo.

A partire dal 1° gennaio 2016 il metodo tariffario è invece disciplinato dalla delibera 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr. Come sottolineato nel comunicato stampa diramato dall’Autorità, il nuovo metodo tariffario (c.d. Metodo Tariffario Idrico 2, MTI 2) “poggia sui due principi guida del precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi alle diverse esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance. La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile quindi ad una matrice di schemi regolatori (rispetto al precedente metodo tariffario, si amplia la gamma dei diversi tipi di schemi tariffari, sei e non più quattro) nell’ambito della quale ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base alle proprie realtà”. 

Si ricorda altresì che, in attuazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 1, lettera d), del citato D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il D.M. Ambiente 24 febbraio 2015, n. 39 è stato emanato il regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua (pubblicato nella G.U. n. 81 dell’8 aprile 2015).

Sullo stato della regolazione tariffaria sul territorio nazionale, utili elementi di informazione sono stati forniti dal Ministro dell’ambiente nella seduta del 9 novembre 2015, in risposta all’interrogazione 4-01684. Informazioni più approfondite e dettagliate sono disponibili nella Relazione annuale 2017 dell’AEEGSI. Le norme del collegato ambientale in materia di tariffe

L’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) prevede che, a decorrere dal 2016, una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall’Autorità e indicata separatamente in bolletta, sia destinata ad alimentare il Fondo di garanzia per il settore idrico, istituito dalla medesima norma presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. 

L’articolo 60 prevede invece che l’Autorità, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l’Autorità definisca le necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa sociale del servizio idrico integrato. In sintesi, tale decreto prevede un quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 50 litri per abitante al giorno, una tariffa agevolata, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale. 

E’ previsto, inoltre, che, nel disciplinare il bonus acqua, si dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l’equilibrio economico-finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto di determinati criteri.