Approfondimento TARITARI

La tari

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La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018) consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare,con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali di legge.

Il medesimo provvedimento (comma 1093) ha prorogato al 2019 la modalità di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Il decreto legge 124 del 2019 incide significativamente sulla disciplina:

  • proroga la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti;
  • fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l’anno 2020;
  • prevede l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate;
  • consente, dal 1° gennaio 2021, l’accesso in modo automatico al bonus sociale.

In particolare proroga, fino a diversa regolamentazione disposta dall’ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario. Prevede l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

Sul sito della Banca d’Italia è stato pubblicato il numero 474 della serie Questioni di economia e finanza: Il prelievo locale sui rifiuti in Italia: benefit tax o imposta patrimoniale (occulta)?  Il lavoro analizza le caratteristiche della Tari sia in termini di efficienza che in termini di equità, avvalendosi di una simulazione sui dati dell’indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia. L’Istituto rileva che i risultati dello studio indicano che la Tari non discrimina adeguatamente fra famiglie in base alla produzione di rifiuti e presenta effetti redistributivi peculiari a sfavore dei nuclei con redditi più bassi; una riconfigurazione del prelievo in chiave tariffaria porterebbe quindi benefici non solo in termini di efficienza – per gli incentivi ad un utilizzo più responsabile delle risorse pubbliche e di quelle ambientali – ma anche in termini di equità, poiché rimuoverebbe i profili di regressività dell’attuale tariffa.