Faq TARITARI

La tari in breve

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CHE COSA E’ LA TARI?  La TARI è la tassa sui rifiuti ed è dovuta al Comune. Interessa gli immobili e le aree scoperte che producono rifiuti, sia nell’ uso domestico che non domestico.

PERCHE’ SI PAGA? Va pagata per finanziare le attività di raccolta, trasporto, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

COME SI CALCOLA La TARI si compone di due elementi: una parte fissa ed una parte variabile e si calcola in base alla superficie catastale o iscrivibile al catasto –  in mancanza area calpestabile –  dei locali e di  aree scoperte, detenuti a qualsiasi titolo, anche occupati di fatto o a disposizione.

CALCOLO TARI DOMESTICACALCOLO TARI NON DOMESTICA
superficie mq. e dati catastalisuperficie mq. e dati catastali
periodo di occupazione immobileperiodo di occupazione
nucleo familiaretariffa in base a categoria (collegata codici ateco)
quota fissa5% tributo provinciale
quota variabile 

CI VUOLE UNA DICHIARAZIONE? I soggetti sono tenuti all’obbligo della dichiarazione iniziale, variazioni, cessazioni –  come previsto dal regolamento comunale –  che va resa entro il 30  giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificato il presupposto e  produce effetti anche per gli anni successivi senza obbligo cioè di presentare la dichiarazione ogni anno. Qualora intervengano modificazioni è invece necessario presentare nuova dichiarazione, entro lo stesso termine del 30 giugno dell’anno successivo, in questo caso con riferimento alla data di variazione.

CHI LA PAGA? Al pagamento sono tenuti tutti quelli che posseggono, occupano, detengono, a qualsiasi titolo, gli immobili e le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Peraltro, sussiste vincolo di solidarietà,  quindi coobbligazione, fra i componenti della famiglia anagrafica o fra coloro che utilizzino in comune le superfici. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

QUANDO E COME SI PAGA? La TARI si paga ad anno solare. Può  essere corrisposta  in unica soluzione oppure a  rate, con relative scadenze deliberate dall’Ente.  Generalmente gli avvisi, con cui si invitano i contribuenti al pagamento, sono corredati di modelli F24 pre-compilati con tutti i riferimenti fiscali dell’utente.  Il Comune, tuttavia,  può introitare le somme attraverso il conto corrente postale intestato allo stesso, offrendo anche altre modalità di pagamento come servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid,domiciliazione bancaria, ecc.).

Dopo anni di rinvii dal 2021 entra in gioco obbligatoriamente per gli enti una nuova modalità di pagamento, che si affianca a quelle esistenti PagoPA che è operativa sia per la tassa rifiuti che per il TEFA (tributo per la tutela, protezione e igiene dell’ambiente). PagoPA punta a diventare lo strumento primario per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, che entro il 28 febbraio 2021 hanno avuto l’obbligo di aggiungerlo ai sistemi di incasso in uso.

CI SONO AGEVOLAZIONI? Riduzioni obbligatorie per legge:

  • effettuazione del servizio di cui alla TARI in grave violazione della disciplina di riferimento;
  • interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  • Riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, previste dal regolamento dell’Ente ( art.1 comma 649 L.147/2013)

Inoltre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Un’ulteriore novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La tassa sui rifiuti per i pensionati esteri viene ridotta di un terzo. I beneficiari dello sconto sulla TARI sono i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Le riduzioni facoltative in materia di TARI 2020 sono previste dal comma 659 della Legge di Stabilità 2014. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.
  • Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti – es. utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico – commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
  • Esenzioni e riduzioni in favore di fasce ritenute dall’Ente meritevoli di tutela, indipendentemente dalla minore produzione di rifiuti. In questo caso l’Ente deve finanziare la misura ricorrendo a risorse alternative della fiscalità locale (art.1 comma 660 L.147/2013)

I COMUNI POSSONO APPORTARE MODIFICHE? Ex art.52 D.Lgs. 446/97,  Comuni determinano i metodi di misurazione della quantità dei rifiuti e di gestione dei servizi di smaltimento, con i criteri di ripartizione dei relativi costi nonchè:

  • i criteri di determinazione delle tariffe;
  • la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dei rifiuti;
  • la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  • la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia , anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

PER QUALI IMMOBILI NON SI PAGA LA TARI?  La TARI non si paga per immobili inutilizzabili, ovvero privi di utenze o in stato di provata fatiscenza, per aree scoperte pertinenziali o accessoria a locali tassabili, per area comune condominiale non occupata o detenuta in via esclusiva.

  • Superfici destinate al solo esercizio dell’attività sportiva.
  • Vani tecnici: vani ascensore, caldaie, cabine elettriche, centrali termiche, celle frigorifero.
  • Per la loro inutilizzabilità, immobili interessati da lavori di rifacimento e restauro per il periodo come riferito dal CILA – certificato lavori asseverato da tecnico abilitato.
  • Aree impraticabili perché intercluse da recinzione.
  • aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  • per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
  • soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
  •  i locali destinati all’esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto. Occorre precisare che bisogna fare sempre riferimento al regolamento dell’ente su questo punto in quanto si tratta di una questione di non univoca interpretazione.( si veda la recente sentenza Cassazione );
  • locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.

NORME DI RIFERIMENTO La TARI – tassa sui rifiuti – è stata istituita dall’art.  comma 639 L.147/2013 (cd. Legge di stabilità anno 2014)ed ha sostituito le precedenti TIA (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares ( tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ).

Di seguito le norme in tema di rifiuti così come si sono succedute:

  • TARSU     D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993  Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni i Comuni devono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dalla presente normativa. (art. 58)
  • TIA/1        D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura di provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte, a qualunque uso adibiti. (art.49)
  • TIA/ 2       D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 D.Lgs. n. 36 del 16/01/2003. (Art238 comma 1)
  • TARES     Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011  (in vigore solo per il 2013) Dall’ 01/01/2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

FAQ

Si paga la tari sulle pertinenze? Le  pertinenze, box e cantinole, scontano la tari, ma solo per la quota fissa.

E’ possibile compensare un credito configuratosi per altro tributo? Si. Il pagamento della Tari con codice tributo 3944 è effettuabile anche in compensazione con crediti erariali, tramite modello F24.

Nel caso di smaltimento in proprio di rifiuti assimilati agli urbani da parte di attività economiche è obbligatorio non far pagare il tributo Il comma 649, secondo periodo, dell’art. unico della legge 147 del 2013 prevede che: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati». Pertanto il Comune nel proprio regolamento Tari deve prevedere obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa (i Comuni che nella determinazione della tariffa non applicano il D.P.R. 158/99 dovranno comunque prevedere una riduzione stimata analogamente in base al piano finanziario) determinata sulla base del quantitativo di rifiuti che i produttori documentano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati. La norma regolamentare dovrà pertanto prevedere i termini per la presentazione della richiesta di riduzione, la documentazione che dovrà essere presentata e le modalità di determinazione della riduzione. Riguardo quest’ultimo punto una delle soluzioni possibili è quella di calcolare la produttività teorica di rifiuti del soggetto utilizzando il parametro Kg/mq previsto per la specifica categoria del soggetto previsto dal D.P.R. 158/99 e fare il rapporto con il quantitativo avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa sarà proporzionale. 5

Oltre alle riduzioni obbligatorie e facoltative previste dalle norme di legge, il Comune, per incentivare comportamenti virtuosi, può prevedere forme premiali per chi effettua conferimenti di rifiuti differenziati in punti di raccolta appositi?   Il Comune nel disciplinare le riduzioni per raccolta differenziata può anche prevedere di riconoscere la riduzione solo a chi conferisce in appositi centri di raccolta (soprattutto quando la raccolta differenziata viene effettuata con contenitori stradali ed è quindi impossibile individuare i singoli conferitori). E’ certamente legittimo prevedere riconoscimenti premiali a chi ha determinati comportamenti positivi nel conferimento alla raccolta differenziata, comportamenti da determinare in base alle specificità del sistema di gestione adottato localmente.

Nel calcolo del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa per le utenze domestiche residenti è possibile non tenere conto di residenti assenti per la maggior parte dell’anno per motivi di studio, lavoro o cura? Si. Tuttavia occorre disciplinare correttamente sia la presentazione preventiva delle domande, che dovrebbe essere rinnovata annualmente, e della documentazione che attesta l’effettiva assenza dalla residenza. Si ritiene che l’assenza dalla residenza debba essere superiore ad un congruo periodo, di massima sei mesi nel corso dell’anno per giustificare la richiesta.

Quali sono i termini di pagamento della Tari e quelli di prescrizione dell’attività di accertamento e riscossione coattiva?  Le norme previste dalla legge riguardo il pagamento della Tari stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento 2 (comma 688, art. unico legge 147 del 2013). A carico del Comune c’è solo l’obbligo di informare il cittadino circa l’importo che deve pagare, sicuramente anche tramite un servizio di sportello, anche telefonico, ed eventualmente con l’invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso eventuali omessi o tardivi pagamenti debbono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e possono essere sanati con l’eventuale utilizzo del ravvedimento operoso. Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando – come accade nella grande maggioranza dei casi – dispositivi di liquidazione d’ufficio, deve indicare tale scelta con una apposita norma regolamentare. In questo caso, la normativa deve delineare la procedura che si intende seguire, dall’ invio di un modello di pagamento precompilato con la fornitura di tutte le informazioni sul tributo che deve essere pagato, agli eventuali solleciti bonari, alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento. La mancata approvazione di una norma regolamentare che preveda una procedura diversa obbliga il Comune ad applicare la norma di legge e quindi a notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento, le relative sanzioni, e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni. La legge di bilancio per il 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi 784-815, legge 160/2019). Destinatari dell’intervento sono  gli enti locali, vale a dire le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali; non ne sono interessate le Regioni. Il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.