Negli ultimi anni, in tema di IMU, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che nell’ipotesi di immobili inagibili o inabilitabili <<tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008)>>.
Sulla base di questo principio la Corte, con ordinanza n. 8592/2021 ha affermato che “ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla I.n. 214 del 2011) in tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente qualora lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4555 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4555 Anno 2023Si prenda in esame la pronuncia della Cass. Civ. Ord. Sez. V n. 4555 del 2023 afferente alla sentenza n. 130/2020 emessa dal CTR Emilia Romagna, in base al quale il ricorrente proponeva il ricorso alla CTP di Bologna avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2016 riferita ad immobili di sua proprietà e ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2012 e veniva così rigettato evidenziando che non risultava che fosse mai stata inoltrata dalla medesima domanda all’autorità comunale diretta a far dichiarare l’inagibilità.Occorre dare atto di un condivisibile orientamento formatosi in seno a questa Sezione, sia pure con riferimento all’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, con riferimento all’ipotesi della riduzione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dell’Ici nella misura del 50 per cento, sempre qualora l’immobile sia dichiarato inagibile; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021).
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1070 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1070 Anno 2023Nell’ordinanza Sez. 5 Num. 1070 del 16/01/2023 la Corte conferma l’orientamento (Cass. n. 24890/2016) che aveva sancito l’esigenza, anche in caso di parziale inagibilità e inutilizzabilità del bene, di una dichiarazione del contribuente diretta al conseguimento del beneficio fiscale, ha affermato, in assenza di una dichiarazione di inagibilità del bene, che la società non aveva, comunque, provato tale condizione,
«in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonchè per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto” (Cass. n.28921/2017, 13053/2017 12015/2015; n. 13230/2005).
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1016 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1016 Anno 2023Nell’ordinanza Sez.6 Num. 1016 del 16/01/2023 la Corte ribadisce in forza dell’art 13 comma 3 lett. b del d.lgs. 201 /2011 che << l’inagibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili, agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni posono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione >>
Pronuncia n. 35474 del 19/11/2021
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35474 Anno 2021Con la pronuncia n. 35474 del 19/11/2021 la Cassazione ha affermato che non spetta alcuna agevolazione dell’IMU se l’inagibilità dell’immobile non è a conoscenza del Comune.
La Cassazione ha così respinto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato il diniego di rimborso dell’IMU versata per l’anno 2012, riferita ad alcuni capannoni industriali.
In particolare il contribuente aveva eccepito che la CTR non aveva riconosciuto la spettanza della riduzione del 50% dell’imposta, prevista dall’art. 13 del d.l. 201/2011, in ragione del fatto che avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di inagibilità dei capannoni prima del versamento dell’imposta e non dopo.
La Cassazione respinge il ricorso evidenziando che l’art 13, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 201 del 2011 consente la riduzione dell’imposta del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.