Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)
IMULegge IMU

La nuova IMU

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Il testo vigente al 2 marzo 2022

NUOVA IMU 2020 – ART. 1 COMMI 738/783 – LEGGE DI BILANCIO 2020

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019

738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica  comunale  di  cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'
abolita, ad eccezione delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui
rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria  (IMU)  e'  disciplinata
dalle disposizioni di cui ai commi  da  739  a  783.  (8)  (11)  (15)
(19)(23) 
  739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del
territorio nazionale, ferma restando per la  regione  Friuli  Venezia
Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano  l'autonomia
impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad  applicarsi
le norme di cui alla legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,
relativa all'Imposta  immobiliare  semplice  (IMIS)  della  provincia
autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile  2014,  n.  3,
sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di
Bolzano. 
  740. Il presupposto dell'imposta e' il  possesso  di  immobili.  Il
possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita  alle
lettere  b)  e  c)  del  comma  741,  non   costituisce   presupposto
dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 
  741.  Ai  fini  dell'imposta  valgono  le  seguenti  definizioni  e
disposizioni: 
    a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o  che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione  di
rendita catastale, considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato
l'area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini  urbanistici,  purche'  accatastata
unitariamente;  il  fabbricato  di  nuova  costruzione  e'   soggetto
all'imposta a  partire  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data  in  cui  e'  comunque
utilizzato; 
    b) per abitazione principale si intende  l'immobile,  iscritto  o
iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unita'
immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la  dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi  situati  nel
territorio  comunale  o  in  comuni  diversi,  le  agevolazioni   per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione  al
nucleo familiare si  applicano  per  un  solo  immobile,  scelto  dai
componenti  del  nucleo  familiare.  Per  pertinenze  dell'abitazione
principale si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 
    c) sono altresi' considerate abitazioni principali: 
      1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa adibite ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze dei soci assegnatari; 
      2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  destinate  a  studenti   universitari   soci
assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 
      3) i fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24
giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 
      4) la casa familiare  assegnata  al  genitore  affidatario  dei
figli,  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che  costituisce
altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto  di
abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 
      5)  un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto
edilizio urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto  e  non
concesso  in  locazione  dal   personale   in   servizio   permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma  1,  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono
richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza
anagrafica; 
      6)  su  decisione  del  singolo  comune,  l'unita'  immobiliare
posseduta da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata. In caso di  piu'  unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere  applicata  ad  una
sola unita' immobiliare; 
    d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile  a  scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi,
ovvero  in  base  alle   possibilita'   effettive   di   edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli  effetti  dell'indennita'
di espropriazione per pubblica utilita'. Si  applica  l'articolo  36,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.  Sono  considerati,
tuttavia, non  fabbricabili,  i  terreni  posseduti  e  condotti  dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,
iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole  di
cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del
2004,  sui  quali  persiste  l'utilizzazione   agrosilvo-   pastorale
mediante l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del
fondo, alla silvicoltura, alla  funghicoltura  e  all'allevamento  di
animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area
sita nel proprio  territorio  e'  fabbricabile  in  base  ai  criteri
stabiliti dalla presente lettera; 
    e) per  terreno  agricolo  si  intende  il  terreno  iscritto  in
catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. 
  742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune  con  riferimento
agli   immobili   la   cui   superficie   insiste,   interamente    o
prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta  non  si
applica agli  immobili  di  cui  il  comune  e'  proprietario  ovvero
titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento  quando  la   loro
superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo  territorio.
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali  dei  comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui  l'imposta
si riferisce. 
  743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili,
intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del  diritto
reale di usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli
stessi. E' soggetto passivo  dell'imposta  il  genitore  assegnatario
della casa familiare a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che
costituisce altresi' il diritto di abitazione  in  capo  al  genitore
affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali,  il
soggetto passivo e' il concessionario. Per  gli  immobili,  anche  da
costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione
finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario  a  decorrere  dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto.  In  presenza
di piu' soggetti passivi con riferimento  ad  un  medesimo  immobile,
ognuno  e'  titolare  di  un'autonoma   obbligazione   tributaria   e
nell'applicazione  dell'imposta  si  tiene   conto   degli   elementi
soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota  di  possesso,
anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 
  744. E' riservato allo Stato il gettito  dell'IMU  derivante  dagli
immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,
calcolato ad aliquota dello 0,76  per  cento;  tale  riserva  non  si
applica agli immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo
catastale D posseduti dai  comuni  e  che  insistono  sul  rispettivo
territorio. Le attivita' di accertamento e riscossione relative  agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono
svolte dai comuni, ai quali  spettano  le  maggiori  somme  derivanti
dallo svolgimento delle  suddette  attivita'  a  titolo  di  imposta,
interessi e sanzioni. 
  745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal valore degli
immobili.  Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle  rendite
risultanti  in  catasto,  vigenti  al   1°   gennaio   dell'anno   di
imposizione, rivalutate del 5 per cento  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma  48,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i   seguenti
moltiplicatori: a) 160  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
catastale  A  e  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con
esclusione della categoria catastale A/10; b) 140  per  i  fabbricati
classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali  C/3,
C/4 e C/5; c)  80  per  i  fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale D/5; d) 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale A/10; e)  65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5; f) 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale C/1. Le variazioni  di  rendita  catastale  intervenute  in
corso  d'anno,  a  seguito  di  interventi  edilizi  sul  fabbricato,
producono  effetti  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  o,  se
antecedente, dalla data di utilizzo. (11) 
  746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino al  momento  della  richiesta  dell'attribuzione
della rendita il valore  e'  determinato,  alla  data  di  inizio  di
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione,
secondo i  criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma  3
dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.  359,  applicando  i
coefficienti ivi previsti, da aggiornare con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. In caso di locazione  finanziaria,  il
valore e'  determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili  del
locatore,  il  quale  e'  obbligato  a  fornire  tempestivamente   al
locatario tutti  i  dati  necessari  per  il  calcolo.  Per  le  aree
fabbricabili, il valore e' costituito  da  quello  venale  in  comune
commercio al 1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,  o  a  far  data
dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla  zona
territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilita',   alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri  per  eventuali  lavori  di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi  medi
rilevati  sul  mercato  dalla  vendita  di   aree   aventi   analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di
demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di  recupero  a   norma
dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  la
base imponibile e' costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in
corso  d'opera,  fino  alla  data  di  ultimazione  dei   lavori   di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,
fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,  ricostruito  o
ristrutturato e' comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche'
per quelli non coltivati, il valore e' costituito da quello  ottenuto
applicando  all'ammontare  del  reddito  dominicale   risultante   in
catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
  747. La base imponibile e' ridotta del 50 per  cento  nei  seguenti
casi: 
    a) per i fabbricati di  interesse  storico  o  artistico  di  cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante  il  quale
sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'
accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del  fabbricato  da
parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Ai fini dell'applicazione della  riduzione  di  cui  alla
presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi
di manutenzione; 
    c)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il
primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a
condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante
possieda una sola abitazione  in  Italia  e  risieda  anagraficamente
nonche' dimori abitualmente nello stesso comune  in  cui  e'  situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si  applica  anche  nel
caso in cui il comodante, oltre all'immobile  concesso  in  comodato,
possieda nello stesso comune un  altro  immobile  adibito  a  propria
abitazione  principale,   ad   eccezione   delle   unita'   abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il  beneficio
di cui alla presente  lettera  si  estende,  in  caso  di  morte  del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. 
  748. L'aliquota di base per  l'abitazione  principale  classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
e' pari allo 0,5  per  cento  e  il  comune,  con  deliberazione  del
consiglio comunale,  puo'  aumentarla  di  0,1  punti  percentuali  o
diminuirla fino all'azzeramento. 
  749.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze
si detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200
rapportati al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli  alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in
attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso  strumentale
di cui all'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento  e  i  comuni  possono  solo
ridurla fino all'azzeramento. 
  751. Fino all'anno  2021,  l'aliquota  di  base  per  i  fabbricati
costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice   alla   vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e  non  siano  in  ogni  caso
locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla  fino
allo 0,25 per cento o diminuirla fino  all'azzeramento.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione  e  non
siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. 
  752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e'  pari  allo  0,76
per cento e i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
possono  aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla   fino
all'azzeramento. 
  753. Per gli immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo
catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la
quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e  i  comuni,
con deliberazione del consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino
all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 
  754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e  diversi
da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di  base  e'  pari
allo 0,86 per cento e  i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, possono aumentarla sino all'1,06  per  cento  o  diminuirla
fino all'azzeramento. 
  755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente  agli  immobili  non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208,  i  comuni,  con  espressa  deliberazione  del
consiglio comunale, pubblicata nel  sito  internet  del  Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle  finanze  ai  sensi
del comma 767, possono  aumentare  ulteriormente  l'aliquota  massima
nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione
della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)  di
cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata  fino
all'anno 2019 alle condizioni di cui  al  comma  28  dell'articolo  1
della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni  successivi  possono
solo ridurre la maggiorazione di  cui  al  presente  comma,  restando
esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento. 
  756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in  deroga  all'articolo
52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  possono
diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente
con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato. 
  757. In ogni  caso,  anche  se  non  si  intenda  diversificare  le
aliquote rispetto a quelle  indicate  ai  commi  da  748  a  755,  la
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo
all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale  che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del  comune
tra quelle individuate con  il  decreto  di  cui  al  comma  756,  di
elaborare il prospetto delle  aliquote  che  forma  parte  integrante
della delibera stessa. La delibera approvata senza il  prospetto  non
e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo
stesso decreto di cui al comma 756 sono  stabilite  le  modalita'  di
elaborazione e  di  successiva  trasmissione  al  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  prospetto
delle aliquote. 
  758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli  come  di  seguito
qualificati: 
    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza  agricola,
comprese le societa' agricole di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 99 del  2004,  indipendentemente  dalla
loro ubicazione; 
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile; 
    d) ricadenti in aree montane o di  collina  delimitate  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
  759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante  il
quale sussistono le condizioni prescritte: 
    a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai  comuni,  nonche'  gli
immobili posseduti, nel  proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dagli
enti del Servizio sanitario nazionale,  destinati  esclusivamente  ai
compiti istituzionali; 
    b) i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle  categorie
catastali da E/1 a E/9; 
    c)  i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui
all'articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601; 
    d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  19  della
Costituzione, e le loro pertinenze; 
    e) i fabbricati di proprieta' della  Santa  Sede  indicati  negli
articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede  e  l'Italia,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso  esecutivo  con  la  legge  27
maggio 1929, n. 810; 
    f)  i  fabbricati  appartenenti  agli   Stati   esteri   e   alle
organizzazioni internazionali per i  quali  e'  prevista  l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati  in  base  ad  accordi
internazionali resi esecutivi in Italia; 
    g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di  cui  alla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima
lettera  i);  si  applicano,  altresi',  le   disposizioni   di   cui
all'articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. 
  760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge
9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota
stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e'  ridotta  al  75  per
cento. 
  761. L'imposta e' dovuta per  anni  solari  proporzionalmente  alla
quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto  il  possesso.  A
tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per
piu' della meta' dei giorni di cui il  mese  stesso  e'  composto  e'
computato per intero. Il giorno  di  trasferimento  del  possesso  si
computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento
resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni  di  possesso
risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli  anni  solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
  762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del
1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta
al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la  prima  il  16
giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del    contribuente    provvedere    al    versamento    dell'imposta
complessivamente   dovuta   in   un'unica   soluzione   annuale,   da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima  rata  e'
pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e
la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di  prima
applicazione dell'imposta, la prima rata  da  corrispondere  e'  pari
alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno  2019.
Il versamento della rata a saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero
anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote  risultanti
dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai  sensi
del comma 767 nel sito internet del Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre  di
ciascun anno. 
  763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma
759, lettera g), e' effettuato in tre rate di cui le  prime  due,  di
importo pari ciascuna al 50 per cento  dell'imposta  complessivamente
corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei  termini
del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima,
a  conguaglio  dell'imposta  complessivamente  dovuta,  deve   essere
versata entro il 16 giugno  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferisce il versamento, sulla base  delle  aliquote  risultanti  dal
prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del
comma 767 nel  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze, alla  data  del  28  ottobre
dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g),
eseguono i versamenti dell'imposta con  eventuale  compensazione  dei
crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e'  scaturito  il
credito, risultanti dalle  dichiarazioni  presentate  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell'imposta, le prime due rate  sono  di  importo  pari
ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta  a
titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. 
  764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di  cui
al  comma  757  e  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento   di
disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto. 
  765. Il versamento del tributo e' effettuato esclusivamente secondo
le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  ovvero   tramite   apposito
bollettino postale al quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997,  in
quanto  compatibili,  nonche'  attraverso  la  piattaforma   di   cui
all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  con  le  altre  modalita'
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e  con  il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite
le  modalita'  attuative   del   periodo   precedente   relativamente
all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5  del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con  il  medesimo  decreto
sono determinate le modalita' per assicurare la fruibilita' immediata
delle  risorse  e  dei  relativi  dati  di  gettito  con  le   stesse
informazioni  desumibili  dagli  altri  strumenti  di  versamento   e
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota
di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale,  secondo  quanto
previsto a legislazione vigente al fine  di  garantire  l'assenza  di
oneri per il bilancio dello Stato. 
  766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, che si pronuncia entro il termine  di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto  puo'  essere
comunque adottato, sono  individuati  i  requisiti  e  i  termini  di
operativita'  dell'applicazione  informatica  resa   disponibile   ai
contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per  la  fruibilita'
degli elementi informativi utili alla determinazione e al  versamento
dell'imposta.  L'applicazione  si  avvale  anche  delle  informazioni
dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche  rese
disponibili con le modalita' disciplinate nello stesso decreto. 
  767. Le aliquote e  i  regolamenti  hanno  effetto  per  l'anno  di
riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito  internet  del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, entro il  28  ottobre  dello  stesso  anno.  Ai  fini  della
pubblicazione, il comune e' tenuto  a  inserire  il  prospetto  delle
aliquote di cui al comma 757 e il testo  del  regolamento,  entro  il
termine perentorio del 14 ottobre dello  stesso  anno,  nell'apposita
sezione del Portale del  federalismo  fiscale.  In  caso  di  mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  i
regolamenti vigenti nell'anno precedente. 
  768. Per i beni immobili  sui  quali  sono  costituiti  diritti  di
godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1,  lettera
a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n.  206,  il  versamento  dell'imposta  e'  effettuato  da  chi
amministra il  bene.  Per  le  parti  comuni  dell'edificio  indicate
nell'articolo  1117,  numero  2),  del  codice   civile,   che   sono
accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso  in
cui venga costituito il condominio, il versamento  dell'imposta  deve
essere effettuato dall'amministratore del  condominio  per  conto  di
tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento  o  nella
liquidazione coatta amministrativa,  il  curatore  o  il  commissario
liquidatore sono tenuti al  versamento  della  tassa  dovuta  per  il
periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il  termine
di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 
  769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli  di  cui  al  comma
759,  lettera  g),  devono  presentare   la   dichiarazione   o,   in
alternativa, trasmetterla in  via  telematica  secondo  le  modalita'
approvate con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui  il  possesso
degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute   variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione
ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi,  sempre  che  non  si
verifichino  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati   cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con  il  predetto
decreto  sono  altresi'  disciplinati  i  casi  in  cui  deve  essere
presentata  la  dichiarazione.   Restano   ferme   le   dichiarazioni
presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili,
in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del  decreto
di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad  utilizzare  il
modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai  fini  dell'applicazione
dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e  5),  e  al
comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello  di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. 
  770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI,  entro  il  30  giugno
dell'anno successivo a quello in cui il possesso  degli  immobili  ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti  ai  fini  della
determinazione dell'imposta. Si applica  il  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre  2012,
n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more
dell'entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al  primo  periodo,  i
contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  26  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014. 
  771. Il contributo di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' rideterminato  nella  misura
dello 0,56 per mille a  valere  sui  versamenti  relativi  agli  anni
d'imposta 2020 e successivi ed e' calcolato sulla  quota  di  gettito
dell'IMU relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo e' versato
a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli  incassi
dell'IMU e riversamento diretto  da  parte  della  struttura  stessa,
secondo modalita' stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle
entrate. 
  772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini
della determinazione del reddito di impresa e del  reddito  derivante
dall'esercizio  di  arti  e  professioni.  La  medesima  imposta   e'
indeducibile  ai  fini   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si  applicano
anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita  con  la
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e  all'IMIS  della  provincia
autonoma di Trento, istituita con la legge  provinciale  30  dicembre
2014, n. 14. 
  773.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   772   relative   alla
deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di  impresa  e
del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni  dell'IMU,
dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;  la  deduzione  ivi
prevista si applica nella misura del  60  per  cento  per  i  periodi
d'imposta successivi  a  quelli  in  corso,  rispettivamente,  al  31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. 
  774. In caso di  omesso  o  insufficiente  versamento  dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  775. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si
applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per  cento  del  tributo
non  versato,  con  un  minimo  di  50  euro.  In  caso  di  infedele
dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per  cento  al  100  per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In  caso  di
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario,  si  applica
la sanzione da euro 100 a euro 500; in  caso  di  risposta  oltre  il
termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune  puo'  applicare
la sanzione da  50  a  200  euro.  Le  sanzioni  di  cui  ai  periodi
precedenti sono ridotte ad un terzo  se,  entro  il  termine  per  la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza  del  contribuente,
con  pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione  e  degli
interessi. Resta salva la facolta' del comune di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
  776. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo  di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
i comuni possono con proprio regolamento: 
    a)  stabilire  che  si  considerano   regolarmente   eseguiti   i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 
    b) stabilire  differimenti  di  termini  per  i  versamenti,  per
situazioni particolari; 
    c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta  pagata  per  le
aree successivamente divenute  inedificabili,  stabilendone  termini,
limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 
    d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili,   al   fine   della
limitazione del potere di accertamento del comune  qualora  l'imposta
sia stata versata sulla base di un  valore  non  inferiore  a  quello
predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo  di  ridurre
al massimo l'insorgenza di contenzioso; 
    e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato  gratuito
al comune o ad altro ente territoriale, o ad  ente  non  commerciale,
esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi  istituzionali  o
statutari. 
  778. Il comune designa il funzionario responsabile  dell'imposta  a
cui sono attribuiti  i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa. 
  779.COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. 
  780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:  l'articolo  8,
ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del  comma  9,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da
1 a 12-ter e 13-bis, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
il comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e  la  disciplina
dell'imposta comunale unica (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni
riguardanti la disciplina dell'IMU e della  TASI.  Restano  ferme  le
disposizioni che disciplinano la  TARI.  Sono  altresi'  abrogate  le
disposizioni incompatibili  con  l'IMU  disciplinata  dalla  presente
legge. 
  781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza  del
relativo  contratto,  la  gestione  dell'imposta   municipale   sugli
immobili ai soggetti ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2019,
risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI. 
  782. Restano ferme le disposizioni recate  dall'articolo  1,  comma
728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'  dall'articolo  38
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  in  ordine  al  quale  il
rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011  deve
intendersi riferito alle  disposizioni  della  presente  legge  sulla
riforma dell'IMU. 
  783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'  comunale  resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera  a),  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata  dal  comma  851  del
presente articolo, in materia di ristoro ai  comuni  per  il  mancato
gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a  16,
53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresi'
fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di  IMU  e
TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e  sugli  accantonamenti  nei
confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in  attuazione
del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 

2 Comments

Novità per il calcolo imu 2022   - Tuttotributi 10 Marzo 2022 at 22:28

[…] tutto sulla nuova imu […]

Calcolo imu 2022 - TuttoTributi.it 18 Maggio 2022 at 15:52

[…] tutto sulla nuova imu […]

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