A seguito della pubblicazione della legge n.130 del 31 agosto 2022, sono state apportate diverse modifiche al processo tributario.
ACCERTAMENTO & RISCOSSIONELegge Accertamento e RiscossionePrimo Piano

La nota di lettura di tuttoributi al nuovo regolamento dell’ALBO dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali

Print Friendly, PDF & Email

 

Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate

 

nota di lettura tuttotributi.it

a cura del prof. Tommaso Ventre, della dott.ssa Sveva Franco e della dott.ssa Alessia Biasiucci

 

Una prima notazione riguarda il nome del provvedimento che è fuorviante rispetto al suo contenuto. Infatti seppure lo stesso sia adottato al fine di adeguare l’ordinamento alle previsioni della legge 160/2019 in ordine alla istituzione della sezione separata ed alla definizione dei criteri obbligatori per l’iscrizione, il Ministero è andato oltre e ha riscritto completamente il regolamento dell’Albo andando poi ad abrogare, all’articolo 23 tanto Il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il «Regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» tanto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89, concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono abrogati.

 

Capo I

Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali

Il capo I sostituisce il contenuto del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289

Art. 1 Istituzione dell’albo

 

L’articolo 1 prevede l’istituzione dell’albo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale. L’Albo riguarda i soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati «enti locali». Il comma 2 dispone che in apposita sezione dell’albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate di cui all’articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. il comma 3 prevede che le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate possono essere svolte anche dalle società di cui al comma 1. Viene infine disposto che entrambe le sezioni costituiscono l’unico «albo».

Osservazioni

Nell’articolo in commento sono disciplinate le modalità di istituzione del nuovo “albo” attuando la previsione normativa dell’articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce la  sezione separata dedicata alle società di supporto.

Di particolare importanza il fatto che nel regolamento entrambe le sezioni sono complessivamente definite albo. Questa definizione sembrerebbe consentire la partecipazione alle gare per attività in concessione/ supporto in rti o altra forma giuridica consentita dall’ordinamento tra soggetti iscritti nelle distinte sezioni pur in presenza di requisiti di partecipazione relativi alla sola iscrizione all’Albo

 

Art. 2 Soggetti iscrivibili

L’articolo 2 prevede i soggetti iscrivibili nell’albo quali: le società di capitale aventi per oggetto la  gestione  delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonché’ le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e  le attività  di supporto propedeutiche all’accertamento  e  alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da  essi partecipate;   i  cui  soci  non esercitano  il  controllo  ai  sensi dell’articolo 2359, commi primo e  secondo  del  codice  civile,  nei confronti di altri soggetti iscritti nell’albo e   le società di cui  all’articolo  52,  comma  5,  lettera  b, del decreto legislativo n. 446 del 1997. In ogni caso, le società sopra descritte non possono svolgere l’attività di commercializzazione della pubblicità. Nella sezione separata dell’albo sono iscritte le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Inoltre possono richiedere di essere iscritti: gli  operatori  degli  Stati  membri  stabiliti  in  un  Paese dell’Unione europea che esercitano le attività di cui ai commi  1  e 3;  le  società  a  capitale  interamente   pubblico,   di   cui all’articolo  52,  comma  5,  lettera  b),  numero  3),  del  decreto legislativo n. 446 del 1997;  l’agente     della     riscossione,     «Agenzia delle entrate-Riscossione» di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2006, n.  225, di seguito denominato «ADER» che esercita l’attività di riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 193 del 2016. Su richiesta ADER è iscritta di diritto nell’albo e ad essa non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera a), n.  1 del presente articolo, nonché’ degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, commi 2 e 3, 15, 16 e 17.  Non è iscrivibile, in ogni caso, la società precedentemente cancellata dall’albo, salvo il caso in cui la cancellazione è stata richiesta dalla società stessa. Gli enti locali interessati sono tenuti ad   informare   tempestivamente la Commissione di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e al capo II, di seguito denominata «Commissione», di qualsiasi accordo concernente la costituzione di gruppi di imprese, fatta eccezione per le associazioni temporanee di imprese costituite per   la   partecipazione   alle   gare, relative   all’affidamento dell’attività di gestione delle entrate degli enti locali. Ciò che riguarda l’iscrizione nell’albo è subordinata alle condizioni che lo statuto delle società di cui ai commi 1 e 3 preveda  l’inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote o azioni per atto tra vivi non preventivamente  autorizzato  dalla  Commissione  e indichi l’esclusione di qualsiasi  attività  di  commercializzazione della pubblicità.

Osservazioni

Nell’articolo è individuato il requisito dell’oggetto sociale della società che può aspirare all’iscrizione ovvero  “la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali” ,ovvero “le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.

La norma prevede inoltre limiti ai soci delle società che non possono esercitare il controllo su altri soggetti iscritti e non possono cedere le proprie quote se non dopo l’autorizzazione della Commissione. Inoltre la società e i suoi soci non possono svolgere attività di commercializzazione di pubblicità. A tal fine deve essere inserita una specifica clausola nello statuto sociale.

 

Art. 3 Criteri di iscrizione

L’articolo 3 disciplina i criteri di iscrizione nell’albo delle società, riconosciute idonee con provvedimento della Commissione, le quali sono iscritte  in  ordine cronologico in due distinte  sezioni,  la  prima  che  ricomprende  i soggetti che effettuano la gestione delle attivita’ di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e  di altre entrate degli enti  locali  e  la  seconda  che  ricomprende  i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e  le  attivita’  di supporto propedeutiche  all’accertamento  e  alla  riscossione  delle entrate degli enti locali  e  delle  societa’  da  essi  partecipate. L’iscrizione nelle  due separate sezioni è  consultabili  sul  sito istituzionale       del       Dipartimento       delle        finanze al seguente link (http://www.finanze.gov.it/). Essa viene effettuata  con attribuzione  a ciascun soggetto iscritto di un numero di iscrizione  progressivo.  I numeri della sezione separata sono seguiti dalla lettera «S».

Osservazioni

La norma conferma l’unicità dell’albo ai fini di quanto commentato sotto l’articolo 1. Le sezioni sono due quindi, quella ordinaria e quella speciale il cui numero progressivo di iscrizione è caratterizzato dalla presenza della lettera “S” finale.

 

Art. 4 Domanda per l’iscrizione nell’albo

L’articolo 4 regola la domanda per  l’iscrizione nell’albo, la quale è  presentata  alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle  finanze  dal  legale  rappresentante  e  nella stessa sono effettuate anche le dichiarazioni di cui all’articolo  5. La domanda e’ corredata dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l’anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il  possesso  dei  prescritti requisiti tecnici, finanziari, di  onorabilità  e  professionalità, nonché’ l’assenza  delle  cause  di  incompatibilità.  E’, inoltre, corredata da una  dichiarazione notarile  ovvero  del  collegio  dei revisori che attesta la sussistenza del capitale  sociale  e  il  suo intero  versamento  in  denaro  o  tramite  polizza  assicurativa   o fideiussione bancaria. Viene specificato che la documentazione da produrre per  l’iscrizione  nell’albo  può essere sostituita, a norma delle disposizioni recate  dagli  articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000 n. 445, dalle relative dichiarazioni sostitutive.  Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è fissato in centottanta giorni.

Osservazioni

La disposizione reca la previsione di una dichiarazione notarile ovvero del collegio dei revisori che attesta la sussistenza del capitale sociale e il suo intero versamento in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

A tal riguardo si osserva come le società possono avere anche un revisore unico. Inoltre tale attestazione avrebbe ben potuto essere (meglio?) resa da un professionista non legato da un rapporto con la società.

Per quanto riguarda l’attestazione notarile la stessa sembra percorribile solo in caso di aumento/ costituzione della società mentre per società già esistenti che hanno avuto altre vicende costitutive del capitale anche ad opera di diversi notai risulta di difficile attuazione.

 

Art. 5 Obblighi dei richiedenti l’iscrizione

 

L’articolo 5 illustra al  fine dell’iscrizione  nell’albo che  le  società  richiedenti dichiarano, a norma del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l’identità dei titolari di quote o azioni. Qualora le quote  o  le azioni  siano  possedute  da  altre società di capitale, è  fatto  obbligo  di  dichiarare  l’identità delle persone fisiche cui le  stesse  appartengono  o  comunque  sono direttamente o indirettamente riferibili. Tale obbligo non  sussiste qualora la società che  detiene  direttamente  o  indirettamente  il controllo sia  quotata  in  una  borsa  valori  dell’Unione  europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti  il  compito  di verificare la trasparenza e  la  regolarità  delle  transazioni.  Le società richiedenti dichiarano, inoltre, che  non effettuano  ne’ hanno  effettuato   direttamente   o   indirettamente   anticipazioni finanziarie  comunque  onerose  nei  confronti  degli   enti   locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal  contratto,  nonché’ di utilizzare per ogni  successiva  comunicazione  con  la  Direzione legislazione  tributaria  e   federalismo   fiscale   del   Ministero dell’economia e delle finanze  esclusivamente  la  posta  elettronica certificata di cui all’articolo 6 del  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82. I soci dichiarano, a norma delle  disposizioni  del  richiamato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del 2000, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera  a),  numeri  1)  e  2).  I  rappresentanti  delle   società dichiarano, a norma dello stesso articolo 47,  la  sussistenza  delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3) e al comma 7  del medesimo articolo 2.

Osservazioni

Particolarmente interessante la previsione secondo cui le società dichiarano che  non effettuano  ne’ hanno  effettuato   direttamente   o   indirettamente   anticipazioni finanziarie  comunque  onerose  nei  confronti  degli   enti   locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal  contratto. Dal tenore della previsione sembrerebbe quindi possibile l’anticipazione non onerosa anche non prevista negli atti di gara. Si ritiene che tale previsione possa essere limitata, nella casistica che nella realtà occorre, all’anticipazione di spese legate all’esecuzione dei servizi, tipicamente le spese postali.

 

Art. 6 Requisiti finanziari

L’articolo 6 riporta i requisiti finanziari per l’iscrizione nell’albo, essendo richieste delle  misure  minime  di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria di cui all’articolo 1, comma 807 della citata legge n. 160 del 2019. L’esistenza del requisito finanziario del  capitale  interamente versato non  può  essere  comprovata  con  l’utilizzo  dell’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50.

Osservazioni

Sarebbe stato opportuno richiamare la previsione del comma 808 della medesima norma secondo cui “I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma  805 e quelli  iscritti  all’albo  di  cui  all’articolo  53  del  decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle  condizioni  e  alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale  sociale  entro il 31 dicembre 2024”.

Il tema delle condizioni e della misura del capitale è uno dei punti nevralgici della norma male poi ripreso in questa disposizione che il quadro normativo deve attuare senza il richiamo al comma 808.

Si ricorda poi che il capitale richiesto è stato modificato nella quantità rispetto alla originaria previsione legislativa ed è disciplinato dal comma 807

“807. Per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo  53,  comma  1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma  805,  sono  richieste  le  seguenti misure minime di capitale interamente versato  in  denaro  o  tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

  1. a) 2.500.000 euro  per  l’effettuazione,  anche  disgiuntamente, delle  attività  di  accertamento  dei  tributi  e  di   quelle   di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
  2. b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche  disgiuntamente, delle  attività  di  accertamento  dei  tributi  e  di   quelle   di riscossione dei tributi e di  altre  entrate  nelle  province  e  nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento  delle  funzioni  e  delle attività  di  supporto   propedeutiche   all’accertamento   e   alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione  fino  a 100.000 abitanti;

  1. c) 500.000 euro  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  e  delle attività  di  supporto   propedeutiche   all’accertamento   e   alla riscossione  delle  entrate  locali,  nei  comuni   con   popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
  2. d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e  delle attività  di  supporto   propedeutiche   all’accertamento   e   alla riscossione delle entrate locali, nelle province  e  nei  comuni  con popolazione superiore a 200.000 abitanti”.

 

Art. 7 Requisiti tecnici

L’articolo 7 affronta i requisiti tecnici richiesti dalle società interessate: in primo luogo il possesso di idoneo apparato organizzativo funzionale  allo svolgimento  dei  servizi  affidati,  nonché’   la   presenza   delle necessarie figure professionali;  la  disponibilità  di  idonei  sistemi  informativi  le  cui caratteristiche tecniche consentano la  necessaria  interoperabilità tra il sistema operativo della società e quelli degli enti locali in gestione, con obbligo di fornitura a questi ultimi  delle  necessarie abilitazioni  al  fine  di  garantire  l’interscambio   continuo   di informazioni e l’accesso alla banca dati relativa alla gestione delle attività affidate con possibilità di estrarne copie.

Osservazioni

Si ritiene che sarebbe stato necessario un maggior dettaglio inerente le figure professionali. Infatti, stante la leggerezza della norma di base e la mancata previsione di paletti regolamentari, teoricamente, anche senza nemmeno un soggetto laureato o che abbia avuto alcuna esperienza nel campo del diritto tributario  è possibile svolgere una attività estremamente complessa e pluridisciplinare.

 

Art. 8 Requisiti di onorabilità e professionalità

L’articolo 8 pronuncia sui requisiti di onorabilità e professionalità : non  possono  essere  legali  rappresentanti,   amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali  o speciali, soci di società iscritte nell’albo: coloro che, per legge  o  per  provvedimento  giudiziale,  non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione; coloro che sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; coloro che sono stati condannati  con  sentenza  irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a: pena detentiva non inferiore a sei mesi per  uno  dei  reati previsti  dalle  norme   che   disciplinano   l’attività   bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e  dalle  norme  in  materia  di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei  delitti previsti nel titolo XI del libro V del  codice  civile  e  nel  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; reclusione non inferiore ad un anno, per un  delitto  contro la pubblica amministrazione,  contro  la  fede  pubblica,  contro  il patrimonio, contro  l’ordine  pubblico,  contro  l’economia  pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; pena detentiva per un reato di associazione  per  delinquere di tipo mafioso; reclusione non  inferiore  a  due  anni,  per  un  qualunque delitto non colposo; coloro che siano stati condannati ad una  delle  pene  di  cui alla lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta  delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle società iscritte  nell’albo  devono  essere  in  possesso  dei seguenti requisiti:  assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 9; possesso almeno di titolo di studio di  scuola  secondaria  di secondo grado o, in  mancanza,  di  idonea  esperienza  professionale almeno  quinquennale  in  un  ente  o  in  una  società  che  svolga un’attività in campo tributario, finanziario e contabile.

Art. 9  Cause di incompatibilità

L’articolo 9 afferma che non possono  essere legali  rappresentanti,   amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali  o speciali, soci di società iscritte nell’albo:  i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, i sindaci, i consiglieri e gli  assessori  degli enti locali affidanti, nonché’ i membri  degli  organi  di  controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente  all’ambito  territoriale in cui esercitano il loro mandato; i ministri di culto; il coniuge ed i parenti entro il primo grado dei  soggetti  di cui alle lettere a), b) e c); i pubblici  dipendenti,  salvo  che  ricorra  l’autorizzazione prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165. Resta ferma l’applicazione  delle altre  norme  in  materia  di incompatibilità  previste,  in  via  generale,  dalla   legislazione vigente.

Osservazioni

Si osserva come sia opportunamente stata eliminato rispetto al precedente regolamento l’incompatibilità relativa ai pubblici impiegati soprattutto in relazione ad essere coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado.

Art. 10  Iscrizione nell’albo

La norma disciplina i controlli e le verifiche che la Commissione deve espletare. l’articolo 10 prevede che  l’iscrizione nell’albo è subordinata al riconoscimento da parte della Commissione nei confronti degli organi  societari  e  dei  soci delle  società  dei   prescritti   requisiti   di   onorabilità   e professionalità e dell’assenza di cause di incompatibilità  di  cui agli  articoli  8  e  9,  nonché’,  nei  confronti  delle   società, dell’idoneità finanziaria, tecnica  e  organizzativa  alla  gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei  tributi  e  di quelle di riscossione dei tributi  e  di  altre  entrate  degli  enti locali  di  cui  agli  articoli  6  e  7.  L’iscrizione è altresì subordinata alla verifica della sussistenza  delle dichiarazioni  di cui all’articolo 5.

 

 

Art. 11 Attestazione dell’iscrizione nell’albo

L’articolo 11 comporta per la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelli  di  riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attivita’ di supporto di cui all’articolo 1, comma 2, l’iscrizione nell’albo, la quale  è attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  da  apposita  autocertificazione. L’eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000, anche la  cancellazione  dall’albo  e  la decadenza dalle gestioni, ai sensi degli articoli 14 e 16.

Osservazioni

La disposizione risulta del tutto inutile e per certi versi contraddittoria con quanto previsto dall’articolo 3 che prevede la pubblicità dell’iscrizione all’albo consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze (http://www.finanze.gov.it/).

 

Art. 12 Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale

L’articolo 12 dichiara che ai  fini  della  revisione  annuale  per  la   verifica   della sussistenza dei requisiti cui e’ subordinata l’iscrizione  nell’albo, gli iscritti sono tenuti a far pervenire alla Direzione  legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e  delle finanze, esclusivamente tramite posta elettronica certificata: entro il 31 marzo di ciascun anno una specifica dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante:  la  permanenza  dei   requisiti   previsti   dal   presente regolamento per l’iscrizione;  il rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 53, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del  1997,  il  quale prevede che sono escluse le attivita’ di incasso diretto; di  non  aver  effettuato,  direttamente  o  indirettamente, anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti  degli  enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto; di aver fornito agli enti locali affidanti adeguate cauzioni a garanzia delle gestioni in atto, ove previste dagli atti di gara  o dal contratto; la relazione sulla  gestione  dell’attività  svolta,  inviata all’ente  affidante  entro  il  bimestre  successivo  alla   chiusura dell’esercizio  finanziario,  redatta  sulla  base  di   uno   schema approvato con decreto del Direttore Generale delle Finanze entro  sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana del presente regolamento; entro  trenta  giorni  dalla  sua  approvazione,  il  bilancio d’esercizio; entro trenta giorni dalla  comunicazione,  i  dati  o  notizie richiesti dalla Commissione.

 

Art. 13 Poteri istruttori e vigilanza

L’articolo 13 prevede al fine  di  consentire  alla  Commissione  la  valutazione  dei requisiti per l’iscrizione e per la verifica della  loro  permanenza, nonché’  l’adozione  dei  prescritti  provvedimenti  in  ordine  alla gestione  dell’albo,   la   Direzione   legislazione   tributaria   e federalismo fiscale  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze effettua,  a  supporto  della  Commissione  medesima,  le   attività istruttorie da questa ritenute necessarie per verificare il  rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento.  Per lo svolgimento delle attività di cui al  comma 1,  la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze si avvale della Guardia di finanza che, nell’esercizio  dei  poteri  ad  essa  istituzionalmente  attribuiti, acquisisce informazioni relativamente agli iscritti,  ai  richiedenti l’iscrizione nonché’ agli enti affidanti.

 

Art. 14 Cancellazione dall’albo

L’articolo 14 tratta la cancellazione dall’albo la quale può essere richiesta dalla  società iscritta in qualsiasi momento. La Commissione procede  alla  cancellazione,  anche  su  istanza dell’ente locale affidante, per i seguenti motivi:  per il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2; per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall’articolo 5; per aver conferito  il  servizio  in  subappalto  a  terzi  in violazione  delle  disposizioni  di   cui   al   richiamato   decreto legislativo n. 50 del 2016 o a terzi non iscritti nell’albo; per la scoperta preesistenza o la  mancata  rimozione  di  una delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 9; per  gravi   irregolarità   o   reiterati   abusi   commessi nell’acquisizione o nella conduzione dei servizi; per il venir meno  dei  requisiti  finanziari,  tecnici  e  di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 6, 7 e 8; per aver rifiutato l’esibizione della documentazione richiesta o per non aver presentato alle prescritte scadenze la  documentazione di cui all’articolo 12;  il mancato rispetto, definitivamente accertato, degli obblighi derivanti  dalle  leggi  in   materia   di   lavoro,   tributaria   e previdenziale, nonché’  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  degli addetti, susseguente alla contestazione dell’addebito; il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997. La cancellazione dall’albo comporta la  decadenza  da  tutte  le gestioni.

 

Art. 15  Sospensione dell’iscrizione nell’albo

L’articolo 15 considera la sospensione dell’iscrizione nell’albo da parte della commissione, anche su istanza dell’ente  locale affidante, per i seguenti motivi: per violazione degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di  lavoro, tributaria  e  previdenziale,  nonché’   dei   contratti collettivi di lavoro degli addetti; per  aver   ritardato   l’esibizione   della   documentazione richiesta; per aver compiuto irregolarità nella conduzione del  servizio che non  rivestono  carattere  di  gravità  tale  da  comportare  la cancellazione di cui all’articolo 14; per aver assunto, da parte dei  legali  rappresentanti  o  dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall’articolo 8, comma 1, lettera c), salvo che gli stessi vengano sostituiti da altri soggetti; per  la  mancata  osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 27 aprile 2016 accertata con provvedimento sanzionatorio emanato  dal

Garante per la protezione dei dati personali; per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; per il mancato rispetto nei confronti dei cittadini e  delle imprese delle disposizioni recate dal citato decreto  legislativo  n. 82 del 2005 segnalato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).La Commissione assegna  un  termine  non  inferiore  a  sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, ulteriormente prorogabile fino a un massimo di altri centoventi giorni, per la regolarizzazione degli adempimenti prescritti, decorso inutilmente  il  quale  procede alla cancellazione a norma dell’articolo 14, comma 2. La sospensione dall’albo inibisce la partecipazione alle gare per l’affidamento dei  servizi  ma non  comporta  decadenza  dalle gestioni in atto.

 

Art. 16 Decadenza

L’articolo 16 dispone la decadenza  dalla  gestione,  anche  su istanza dell’ente locale affidante, nei seguenti casi: per la cancellazione dall’albo; per non aver iniziato il  servizio  alla  data  fissata  senza giustificato motivo; per  inosservanza  degli  obblighi  previsti   dall’atto   di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri; per non aver prestato o adeguato  la  cauzione  stabilita  per l’effettuazione del servizio; per aver omesso  la  presentazione  del  conto  annuale  della gestione, ovvero la relazione sulla gestione dell’attività svolta.

 

Art. 17 Effetti della decadenza

L’articolo 17 afferma che la società decaduta cessa con effetto immediato dalla  data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privata di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione e  di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle entrate dell’ente affidante, inoltre  è tenuta all’immediata consegna di  tutta  la documentazione inerente il servizio  affidato. La mancata consegna comporta l’escussione da parte  dell’ente affidante  della  cauzione prestata a garanzia della gestione. Nel caso di decadenza dalla gestione, il rappresentante legale dell’ente locale diffida il gestore decaduto a non effettuare  alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede,  per  il  tramite dei   competenti    uffici,    all’immediata    acquisizione    della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.

 

Art. 18 Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza

L’articolo 18 tratta la cancellazione, la sospensione dall’albo e la decadenza dalle gestioni, le quali  sono disposte con apposito provvedimento della Commissione, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241.  La cancellazione e la sospensione dall’albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.

Capo II Commissione per la gestione dell’Albo

Il capo II sostituisce il contenuto del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 89

Art. 19 Composizione della Commissione

L’articolo 19 illustra la Commissione per l’esame delle domande di iscrizione,  per  la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo,  la revoca e la decadenza dalla gestione delle attivita’ di  liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei  tributi  e  delle altre entrate degli enti locali, prevista  dal  citato  articolo  53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del  1997. Essa  è  nominata  con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ed è composta: dal  direttore  della  Direzione  legislazione  tributaria  e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze,  con funzione di presidente; da due dirigenti del Dipartimento delle finanze del  Ministero dell’economia e delle finanze, di cui almeno  uno  appartenente  alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; da due rappresentanti dei comuni e da un rappresentante  delle città metropolitane  designati  dall’Associazione  nazionale  comuni italiani; da un  rappresentante  delle  province  designato  dall’Unione province italiane; da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell’albo, di  cui uno in rappresentanza dei soggetti cui al comma 1, dell’articolo 1  e uno in rappresentanza dei soggetti di cui al  comma  2  del  medesimo articolo 1; da 5 membri supplenti, in sostituzione di quelli effettivi  in caso di impedimento di questi ultimi, di cui  uno  in  rappresentanza del Dipartimento delle finanze del Ministero  dell’economia  e  delle finanze,  uno  dei  comuni  e  delle  città  metropolitane,  uno  in rappresentanza delle province, uno dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 1, comma 1 e uno dei soggetti di cui al comma 2  del medesimo articolo 1. Sono  incompatibili  con  la  qualifica  di  componente   della Commissione coloro: i quali ricoprono o hanno ricoperto  nel  triennio  precedente una funzione o un incarico in una società iscritta nell’albo; per i quali sussiste una responsabilità penale, accertata con sentenza non sospesa, a titolo di dolo o di colpa grave. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i  componenti  della Commissione dichiarano ai sensi del citato articolo  47  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l’inesistenza  delle cause di incompatibilità di cui al comma 2. Le funzioni di segreteria  sono  svolte  da  un  funzionario  in servizio presso la Direzione legislazione  tributaria  e  federalismo fiscale del Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  con  profilo professionale non inferiore ad area III, che può  essere  sostituito da un impiegato con pari qualifica.

Osservazioni

Si ritiene che la previsione dell’incompatibilità alla partecipazione alla commissione per i soggetti che  ricoprono o hanno ricoperto nel triennio precedente una funzione o un incarico in una società iscritta nell’albo sia particolarmente lesiva della rappresentatività dei soggetti iscritti all’albo nelle due sezioni.

Inoltre per come ampiamente formulata sembrerebbe escludere la partecipazione di chiunque si interessi professionalmente del settore con un grave vulnus oltre che alla rappresentatività anche alla professionalità dei partecipanti.

Art. 20 Competenze della Commissione

L’articolo 20 disciplina che la Commissione provvede all’esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione, al fine di  valutare  il possesso  da parte  dei  richiedenti  dei  requisiti   tecnici,   finanziari,   di onorabilità e  professionalità  necessari  per  l’iscrizione  e  di verificare la sussistenza delle dichiarazioni di cui all’articolo 5 e l’assenza delle cause di  incompatibilità.  La  Commissione  dispone altresì in ordine ai necessari adempimenti istruttori, da effettuare per il tramite della Direzione legislazione tributaria e  federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. La  Commissione   provvede   all’esame   delle   richieste   di cancellazione e sospensione dall’albo, alla revoca o decadenza  dalla gestione, nonché’ alla  revisione  della  sussistenza  dei  requisiti necessari per  il  permanere  dell’iscrizione,  a  norma  del  citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

L’articolo 21 stabilisce che le riunioni della Commissione sono valide con l’intervento di almeno cinque componenti  e le  deliberazioni  vengono  adottate  a maggioranza. A parità di voti prevale quello del presidente. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con norme deliberate dalla Commissione stessa. I verbali che contengono, anche in allegato, le deliberazioni della Commissione sono sottoscritti, anche  in  forma  digitale, dal presidente,  dal  segretario  e  da  tutti  i  membri  presenti  alla riunione. Le comunicazioni delle deliberazioni sono effettuate dal presidente della Commissione.

Art. 21 Funzionamento della Commissione

L’articolo 22 dichiara che I componenti della Commissione durano in carica per tre  anni  e possono essere confermati nell’incarico. In caso di sostituzione di uno dei componenti della  Commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica  per  il  residuo periodo. Ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

 

Art. 22 Durata in carica dei componenti

L’articolo 23 dispone il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il «Regolamento relativo all’albo dei soggetti  abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi  e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai  sensi  dell’articolo  53,  comma  1,  del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446» e  il  decreto  del Ministro  delle  finanze  9  marzo  2000,  n.  89,   concernente   il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la  gestione dell’albo  dei  soggetti  abilitati  ad   effettuare   attività   di liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelle  di  riscossione dei tributi e di altre  entrate  delle  province  e  dei  comuni,  da adottare ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono abrogati. Le iscrizioni nell’albo eseguite ai sensi del citato decreto  n. 289  del  2000  continuano  a  produrre  effetti  anche   a   seguito dell’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento.  Gli   iscritti presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del  presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo  47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui  attestano  l’esistenza  dei  requisiti  previsti  dal   presente regolamento per l’iscrizione nell’albo. I membri della  Commissione  nominati  a  norma  del  menzionato decreto n. 89 del 2000 rimangono in carica  fino  alla  nomina  della Commissione di cui al precedente articolo 19, effettuata con  decreto da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del  presente regolamento.

 

Capo III Disposizioni finali

Il capo III definisce le modalità transitorie.

Si osserva in proposito come l’abrogazione dei precedenti DM relativi alle nuove disposizioni del capo I e del Capo II pone non pochi problemi nel regime transitorio in assenza di previsioni. Infatti il meccanismo congegnato della sopravvivenza delle iscrizioni delle società precedentemente iscritte non sembra essere perfettamente funzionante fino alla presentazione dell’istanza da parte delle stesse società.

Si rischia così un grave vulnus anche in considerazione dei sei mesi di tempo che sono possibili per completare il procedimento di iscrizione.

Art. 23 Abrogazioni e disposizioni transitorie

In conclusione l’articolo 24 prevede che il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo  giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana. Lo stesso regolamento munito del  sigillo  dello  Stato,  sarà inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Osservazioni

Particolarmente problematica è la previsione secondo cui “Le iscrizioni nell’albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l’esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l’iscrizione nell’albo”.

Venendo meno infatti la norma di riferimento a causa della sua immediata abrogazione con l’entrata in vigore del dm le iscrizioni conseguite non hanno più alcun valore legale, né tantomeno la norma transitoria per come formulata raggiunge lo scopo prefissato. Avrebbe dovuto prevedere che le società precedentemente iscritte possono continuare a svolgere le proprie attività ovvero avrebbe quantomeno dovuto prevedere la sopravvivenza del dm 289 sino alla iscrizione delle società nel nuovo albo. Questa scelta sembra sorella di quella infelice della iscrizione provvisoria delle società di supporto perpetrata singolarmente dal Ministero nel periodo precedente l’adozione del regolamento.

Altrettanto e forse ancor di più problematica, per gli stessi motivi di abrogazione del dm 89 è la permanenza in carica della vecchia Commissione che è composta in maniera diversa rispetto alle previsioni ed i cui membri sono soggetti anche a cause di incompatibilità differenti e più stringenti.

Art. 24 Entrata in vigore

Il  regolamento entra in vigore il giorno 11 agosto 2022.

 

nota di lettura DECRETO N. 101 DEL 13 aprile 2022

Pubblicato in gazzetta il Regolamento per l’iscrizione obbligatoria delle società di supporto