Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate
nota di lettura tuttotributi.it
a cura del prof. Tommaso Ventre, della dott.ssa Sveva Franco e della dott.ssa Alessia Biasiucci
Una prima notazione riguarda il nome del provvedimento che è fuorviante rispetto al suo contenuto. Infatti seppure lo stesso sia adottato al fine di adeguare l’ordinamento alle previsioni della legge 160/2019 in ordine alla istituzione della sezione separata ed alla definizione dei criteri obbligatori per l’iscrizione, il Ministero è andato oltre e ha riscritto completamente il regolamento dell’Albo andando poi ad abrogare, all’articolo 23 tanto Il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il «Regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» tanto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89, concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono abrogati.
Capo I
Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali
Il capo I sostituisce il contenuto del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289
Art. 1 Istituzione dell’albo
contenuto della pagina
L’articolo 1 prevede l’istituzione dell’albo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale. L’Albo riguarda i soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati «enti locali». Il comma 2 dispone che in apposita sezione dell’albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate di cui all’articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. il comma 3 prevede che le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate possono essere svolte anche dalle società di cui al comma 1. Viene infine disposto che entrambe le sezioni costituiscono l’unico «albo».
Osservazioni
Nell’articolo in commento sono disciplinate le modalità di istituzione del nuovo “albo” attuando la previsione normativa dell’articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce la sezione separata dedicata alle società di supporto.
Di particolare importanza il fatto che nel regolamento entrambe le sezioni sono complessivamente definite albo. Questa definizione sembrerebbe consentire la partecipazione alle gare per attività in concessione/ supporto in rti o altra forma giuridica consentita dall’ordinamento tra soggetti iscritti nelle distinte sezioni pur in presenza di requisiti di partecipazione relativi alla sola iscrizione all’Albo
Art. 2 Soggetti iscrivibili
L’articolo 2 prevede i soggetti iscrivibili nell’albo quali: le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonché’ le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate; i cui soci non esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell’albo e le società di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b, del decreto legislativo n. 446 del 1997. In ogni caso, le società sopra descritte non possono svolgere l’attività di commercializzazione della pubblicità. Nella sezione separata dell’albo sono iscritte le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Inoltre possono richiedere di essere iscritti: gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3; le società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997; l’agente della riscossione, «Agenzia delle entrate-Riscossione» di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2006, n. 225, di seguito denominato «ADER» che esercita l’attività di riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 193 del 2016. Su richiesta ADER è iscritta di diritto nell’albo e ad essa non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera a), n. 1 del presente articolo, nonché’ degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, commi 2 e 3, 15, 16 e 17. Non è iscrivibile, in ogni caso, la società precedentemente cancellata dall’albo, salvo il caso in cui la cancellazione è stata richiesta dalla società stessa. Gli enti locali interessati sono tenuti ad informare tempestivamente la Commissione di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e al capo II, di seguito denominata «Commissione», di qualsiasi accordo concernente la costituzione di gruppi di imprese, fatta eccezione per le associazioni temporanee di imprese costituite per la partecipazione alle gare, relative all’affidamento dell’attività di gestione delle entrate degli enti locali. Ciò che riguarda l’iscrizione nell’albo è subordinata alle condizioni che lo statuto delle società di cui ai commi 1 e 3 preveda l’inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote o azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dalla Commissione e indichi l’esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità.
Osservazioni
Nell’articolo è individuato il requisito dell’oggetto sociale della società che può aspirare all’iscrizione ovvero “la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali” ,ovvero “le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.
La norma prevede inoltre limiti ai soci delle società che non possono esercitare il controllo su altri soggetti iscritti e non possono cedere le proprie quote se non dopo l’autorizzazione della Commissione. Inoltre la società e i suoi soci non possono svolgere attività di commercializzazione di pubblicità. A tal fine deve essere inserita una specifica clausola nello statuto sociale.
Art. 3 Criteri di iscrizione
L’articolo 3 disciplina i criteri di iscrizione nell’albo delle società, riconosciute idonee con provvedimento della Commissione, le quali sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni, la prima che ricomprende i soggetti che effettuano la gestione delle attivita’ di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali e la seconda che ricomprende i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita’ di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa’ da essi partecipate. L’iscrizione nelle due separate sezioni è consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze al seguente link (http://www.finanze.gov.it/). Essa viene effettuata con attribuzione a ciascun soggetto iscritto di un numero di iscrizione progressivo. I numeri della sezione separata sono seguiti dalla lettera «S».
Osservazioni
La norma conferma l’unicità dell’albo ai fini di quanto commentato sotto l’articolo 1. Le sezioni sono due quindi, quella ordinaria e quella speciale il cui numero progressivo di iscrizione è caratterizzato dalla presenza della lettera “S” finale.
Art. 4 Domanda per l’iscrizione nell’albo
L’articolo 4 regola la domanda per l’iscrizione nell’albo, la quale è presentata alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze dal legale rappresentante e nella stessa sono effettuate anche le dichiarazioni di cui all’articolo 5. La domanda e’ corredata dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l’anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e professionalità, nonché’ l’assenza delle cause di incompatibilità. E’, inoltre, corredata da una dichiarazione notarile ovvero del collegio dei revisori che attesta la sussistenza del capitale sociale e il suo intero versamento in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Viene specificato che la documentazione da produrre per l’iscrizione nell’albo può essere sostituita, a norma delle disposizioni recate dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalle relative dichiarazioni sostitutive. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è fissato in centottanta giorni.
Osservazioni
La disposizione reca la previsione di una dichiarazione notarile ovvero del collegio dei revisori che attesta la sussistenza del capitale sociale e il suo intero versamento in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
A tal riguardo si osserva come le società possono avere anche un revisore unico. Inoltre tale attestazione avrebbe ben potuto essere (meglio?) resa da un professionista non legato da un rapporto con la società.
Per quanto riguarda l’attestazione notarile la stessa sembra percorribile solo in caso di aumento/ costituzione della società mentre per società già esistenti che hanno avuto altre vicende costitutive del capitale anche ad opera di diversi notai risulta di difficile attuazione.
Art. 5 Obblighi dei richiedenti l’iscrizione
L’articolo 5 illustra al fine dell’iscrizione nell’albo che le società richiedenti dichiarano, a norma del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l’identità dei titolari di quote o azioni. Qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale, è fatto obbligo di dichiarare l’identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque sono direttamente o indirettamente riferibili. Tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell’Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni. Le società richiedenti dichiarano, inoltre, che non effettuano ne’ hanno effettuato direttamente o indirettamente anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto, nonché’ di utilizzare per ogni successiva comunicazione con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze esclusivamente la posta elettronica certificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I soci dichiarano, a norma delle disposizioni del richiamato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2). I rappresentanti delle società dichiarano, a norma dello stesso articolo 47, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3) e al comma 7 del medesimo articolo 2.
Osservazioni
Particolarmente interessante la previsione secondo cui le società dichiarano che non effettuano ne’ hanno effettuato direttamente o indirettamente anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto. Dal tenore della previsione sembrerebbe quindi possibile l’anticipazione non onerosa anche non prevista negli atti di gara. Si ritiene che tale previsione possa essere limitata, nella casistica che nella realtà occorre, all’anticipazione di spese legate all’esecuzione dei servizi, tipicamente le spese postali.
Art. 6 Requisiti finanziari
L’articolo 6 riporta i requisiti finanziari per l’iscrizione nell’albo, essendo richieste delle misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria di cui all’articolo 1, comma 807 della citata legge n. 160 del 2019. L’esistenza del requisito finanziario del capitale interamente versato non può essere comprovata con l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Osservazioni
Sarebbe stato opportuno richiamare la previsione del comma 808 della medesima norma secondo cui “I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2024”.
Il tema delle condizioni e della misura del capitale è uno dei punti nevralgici della norma male poi ripreso in questa disposizione che il quadro normativo deve attuare senza il richiamo al comma 808.
Si ricorda poi che il capitale richiesto è stato modificato nella quantità rispetto alla originaria previsione legislativa ed è disciplinato dal comma 807
“807. Per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
- a) 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
- d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti”.
Art. 7 Requisiti tecnici
L’articolo 7 affronta i requisiti tecnici richiesti dalle società interessate: in primo luogo il possesso di idoneo apparato organizzativo funzionale allo svolgimento dei servizi affidati, nonché’ la presenza delle necessarie figure professionali; la disponibilità di idonei sistemi informativi le cui caratteristiche tecniche consentano la necessaria interoperabilità tra il sistema operativo della società e quelli degli enti locali in gestione, con obbligo di fornitura a questi ultimi delle necessarie abilitazioni al fine di garantire l’interscambio continuo di informazioni e l’accesso alla banca dati relativa alla gestione delle attività affidate con possibilità di estrarne copie.
Osservazioni
Si ritiene che sarebbe stato necessario un maggior dettaglio inerente le figure professionali. Infatti, stante la leggerezza della norma di base e la mancata previsione di paletti regolamentari, teoricamente, anche senza nemmeno un soggetto laureato o che abbia avuto alcuna esperienza nel campo del diritto tributario è possibile svolgere una attività estremamente complessa e pluridisciplinare.
Art. 8 Requisiti di onorabilità e professionalità
L’articolo 8 pronuncia sui requisiti di onorabilità e professionalità : non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell’albo: coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione; coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a: pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; reclusione non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; pena detentiva per un reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo; coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle società iscritte nell’albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 9; possesso almeno di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza professionale almeno quinquennale in un ente o in una società che svolga un’attività in campo tributario, finanziario e contabile.
Art. 9 Cause di incompatibilità
L’articolo 9 afferma che non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell’albo: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, i sindaci, i consiglieri e gli assessori degli enti locali affidanti, nonché’ i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all’ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; i ministri di culto; il coniuge ed i parenti entro il primo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c); i pubblici dipendenti, salvo che ricorra l’autorizzazione prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma l’applicazione delle altre norme in materia di incompatibilità previste, in via generale, dalla legislazione vigente.
Osservazioni
Si osserva come sia opportunamente stata eliminato rispetto al precedente regolamento l’incompatibilità relativa ai pubblici impiegati soprattutto in relazione ad essere coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado.
Art. 10 Iscrizione nell’albo
La norma disciplina i controlli e le verifiche che la Commissione deve espletare. l’articolo 10 prevede che l’iscrizione nell’albo è subordinata al riconoscimento da parte della Commissione nei confronti degli organi societari e dei soci delle società dei prescritti requisiti di onorabilità e professionalità e dell’assenza di cause di incompatibilità di cui agli articoli 8 e 9, nonché’, nei confronti delle società, dell’idoneità finanziaria, tecnica e organizzativa alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali di cui agli articoli 6 e 7. L’iscrizione è altresì subordinata alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni di cui all’articolo 5.
Art. 11 Attestazione dell’iscrizione nell’albo
L’articolo 11 comporta per la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attivita’ di supporto di cui all’articolo 1, comma 2, l’iscrizione nell’albo, la quale è attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da apposita autocertificazione. L’eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche la cancellazione dall’albo e la decadenza dalle gestioni, ai sensi degli articoli 14 e 16.
Osservazioni
La disposizione risulta del tutto inutile e per certi versi contraddittoria con quanto previsto dall’articolo 3 che prevede la pubblicità dell’iscrizione all’albo consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze (http://www.finanze.gov.it/).
Art. 12 Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale
L’articolo 12 dichiara che ai fini della revisione annuale per la verifica della sussistenza dei requisiti cui e’ subordinata l’iscrizione nell’albo, gli iscritti sono tenuti a far pervenire alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente tramite posta elettronica certificata: entro il 31 marzo di ciascun anno una specifica dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante: la permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l’iscrizione; il rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 53, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale prevede che sono escluse le attivita’ di incasso diretto; di non aver effettuato, direttamente o indirettamente, anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto; di aver fornito agli enti locali affidanti adeguate cauzioni a garanzia delle gestioni in atto, ove previste dagli atti di gara o dal contratto; la relazione sulla gestione dell’attività svolta, inviata all’ente affidante entro il bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, redatta sulla base di uno schema approvato con decreto del Direttore Generale delle Finanze entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente regolamento; entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d’esercizio; entro trenta giorni dalla comunicazione, i dati o notizie richiesti dalla Commissione.
Art. 13 Poteri istruttori e vigilanza
L’articolo 13 prevede al fine di consentire alla Commissione la valutazione dei requisiti per l’iscrizione e per la verifica della loro permanenza, nonché’ l’adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell’albo, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze effettua, a supporto della Commissione medesima, le attività istruttorie da questa ritenute necessarie per verificare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze si avvale della Guardia di finanza che, nell’esercizio dei poteri ad essa istituzionalmente attribuiti, acquisisce informazioni relativamente agli iscritti, ai richiedenti l’iscrizione nonché’ agli enti affidanti.
Art. 14 Cancellazione dall’albo
L’articolo 14 tratta la cancellazione dall’albo la quale può essere richiesta dalla società iscritta in qualsiasi momento. La Commissione procede alla cancellazione, anche su istanza dell’ente locale affidante, per i seguenti motivi: per il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2; per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall’articolo 5; per aver conferito il servizio in subappalto a terzi in violazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016 o a terzi non iscritti nell’albo; per la scoperta preesistenza o la mancata rimozione di una delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 9; per gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell’acquisizione o nella conduzione dei servizi; per il venir meno dei requisiti finanziari, tecnici e di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 6, 7 e 8; per aver rifiutato l’esibizione della documentazione richiesta o per non aver presentato alle prescritte scadenze la documentazione di cui all’articolo 12; il mancato rispetto, definitivamente accertato, degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonché’ dei contratti collettivi di lavoro degli addetti, susseguente alla contestazione dell’addebito; il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997. La cancellazione dall’albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.
Art. 15 Sospensione dell’iscrizione nell’albo
L’articolo 15 considera la sospensione dell’iscrizione nell’albo da parte della commissione, anche su istanza dell’ente locale affidante, per i seguenti motivi: per violazione degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonché’ dei contratti collettivi di lavoro degli addetti; per aver ritardato l’esibizione della documentazione richiesta; per aver compiuto irregolarità nella conduzione del servizio che non rivestono carattere di gravità tale da comportare la cancellazione di cui all’articolo 14; per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall’articolo 8, comma 1, lettera c), salvo che gli stessi vengano sostituiti da altri soggetti; per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 accertata con provvedimento sanzionatorio emanato dal
Garante per la protezione dei dati personali; per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; per il mancato rispetto nei confronti dei cittadini e delle imprese delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 82 del 2005 segnalato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).La Commissione assegna un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, ulteriormente prorogabile fino a un massimo di altri centoventi giorni, per la regolarizzazione degli adempimenti prescritti, decorso inutilmente il quale procede alla cancellazione a norma dell’articolo 14, comma 2. La sospensione dall’albo inibisce la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.
Art. 16 Decadenza
L’articolo 16 dispone la decadenza dalla gestione, anche su istanza dell’ente locale affidante, nei seguenti casi: per la cancellazione dall’albo; per non aver iniziato il servizio alla data fissata senza giustificato motivo; per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri; per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio; per aver omesso la presentazione del conto annuale della gestione, ovvero la relazione sulla gestione dell’attività svolta.
Art. 17 Effetti della decadenza
L’articolo 17 afferma che la società decaduta cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privata di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle entrate dell’ente affidante, inoltre è tenuta all’immediata consegna di tutta la documentazione inerente il servizio affidato. La mancata consegna comporta l’escussione da parte dell’ente affidante della cauzione prestata a garanzia della gestione. Nel caso di decadenza dalla gestione, il rappresentante legale dell’ente locale diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede, per il tramite dei competenti uffici, all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.
Art. 18 Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza
L’articolo 18 tratta la cancellazione, la sospensione dall’albo e la decadenza dalle gestioni, le quali sono disposte con apposito provvedimento della Commissione, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241. La cancellazione e la sospensione dall’albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
Capo II Commissione per la gestione dell’Albo
Il capo II sostituisce il contenuto del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 89
Art. 19 Composizione della Commissione
L’articolo 19 illustra la Commissione per l’esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza dalla gestione delle attivita’ di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, prevista dal citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Essa è nominata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ed è composta: dal direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze, con funzione di presidente; da due dirigenti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui almeno uno appartenente alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; da due rappresentanti dei comuni e da un rappresentante delle città metropolitane designati dall’Associazione nazionale comuni italiani; da un rappresentante delle province designato dall’Unione province italiane; da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell’albo, di cui uno in rappresentanza dei soggetti cui al comma 1, dell’articolo 1 e uno in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1; da 5 membri supplenti, in sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, di cui uno in rappresentanza del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dei comuni e delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province, uno dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 1, comma 1 e uno dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1. Sono incompatibili con la qualifica di componente della Commissione coloro: i quali ricoprono o hanno ricoperto nel triennio precedente una funzione o un incarico in una società iscritta nell’albo; per i quali sussiste una responsabilità penale, accertata con sentenza non sospesa, a titolo di dolo o di colpa grave. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i componenti della Commissione dichiarano ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze con profilo professionale non inferiore ad area III, che può essere sostituito da un impiegato con pari qualifica.
Osservazioni
Si ritiene che la previsione dell’incompatibilità alla partecipazione alla commissione per i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto nel triennio precedente una funzione o un incarico in una società iscritta nell’albo sia particolarmente lesiva della rappresentatività dei soggetti iscritti all’albo nelle due sezioni.
Inoltre per come ampiamente formulata sembrerebbe escludere la partecipazione di chiunque si interessi professionalmente del settore con un grave vulnus oltre che alla rappresentatività anche alla professionalità dei partecipanti.
Art. 20 Competenze della Commissione
L’articolo 20 disciplina che la Commissione provvede all’esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione, al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e professionalità necessari per l’iscrizione e di verificare la sussistenza delle dichiarazioni di cui all’articolo 5 e l’assenza delle cause di incompatibilità. La Commissione dispone altresì in ordine ai necessari adempimenti istruttori, da effettuare per il tramite della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. La Commissione provvede all’esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall’albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonché’ alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell’iscrizione, a norma del citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
L’articolo 21 stabilisce che le riunioni della Commissione sono valide con l’intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. A parità di voti prevale quello del presidente. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con norme deliberate dalla Commissione stessa. I verbali che contengono, anche in allegato, le deliberazioni della Commissione sono sottoscritti, anche in forma digitale, dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti alla riunione. Le comunicazioni delle deliberazioni sono effettuate dal presidente della Commissione.
Art. 21 Funzionamento della Commissione
L’articolo 22 dichiara che I componenti della Commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell’incarico. In caso di sostituzione di uno dei componenti della Commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo. Ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 22 Durata in carica dei componenti
L’articolo 23 dispone il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il «Regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89, concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono abrogati. Le iscrizioni nell’albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l’esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l’iscrizione nell’albo. I membri della Commissione nominati a norma del menzionato decreto n. 89 del 2000 rimangono in carica fino alla nomina della Commissione di cui al precedente articolo 19, effettuata con decreto da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Capo III Disposizioni finali
Il capo III definisce le modalità transitorie.
Si osserva in proposito come l’abrogazione dei precedenti DM relativi alle nuove disposizioni del capo I e del Capo II pone non pochi problemi nel regime transitorio in assenza di previsioni. Infatti il meccanismo congegnato della sopravvivenza delle iscrizioni delle società precedentemente iscritte non sembra essere perfettamente funzionante fino alla presentazione dell’istanza da parte delle stesse società.
Si rischia così un grave vulnus anche in considerazione dei sei mesi di tempo che sono possibili per completare il procedimento di iscrizione.
Art. 23 Abrogazioni e disposizioni transitorie
In conclusione l’articolo 24 prevede che il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Lo stesso regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Osservazioni
Particolarmente problematica è la previsione secondo cui “Le iscrizioni nell’albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l’esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l’iscrizione nell’albo”.
Venendo meno infatti la norma di riferimento a causa della sua immediata abrogazione con l’entrata in vigore del dm le iscrizioni conseguite non hanno più alcun valore legale, né tantomeno la norma transitoria per come formulata raggiunge lo scopo prefissato. Avrebbe dovuto prevedere che le società precedentemente iscritte possono continuare a svolgere le proprie attività ovvero avrebbe quantomeno dovuto prevedere la sopravvivenza del dm 289 sino alla iscrizione delle società nel nuovo albo. Questa scelta sembra sorella di quella infelice della iscrizione provvisoria delle società di supporto perpetrata singolarmente dal Ministero nel periodo precedente l’adozione del regolamento.
Altrettanto e forse ancor di più problematica, per gli stessi motivi di abrogazione del dm 89 è la permanenza in carica della vecchia Commissione che è composta in maniera diversa rispetto alle previsioni ed i cui membri sono soggetti anche a cause di incompatibilità differenti e più stringenti.
Art. 24 Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno 11 agosto 2022.
nota di lettura DECRETO N. 101 DEL 13 aprile 2022
Pubblicato in gazzetta il Regolamento per l’iscrizione obbligatoria delle società di supporto