tributi in genere

LA NORMA

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NUOVO CANONE PATRIMONIALE

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 83, 367, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, dell’art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2019 e di cui al comma 736, dell’art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2019
816. A decorrere dal 2021 il canone  patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  ai  fini  di  cui  al
presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato  «  canone  »,  e'
istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di
seguito  denominati  «  enti  »,  e   sostituisce:   la   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e  8,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e
delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone
ricognitorio  o  concessorio  previsto  da  norme  di  legge  e   dai
regolamenti comunali e provinciali, fatti  salvi  quelli  connessi  a
prestazioni di servizi. 
  817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare  un
gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai  tributi  che  sono
sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita'  di
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 
  818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada  situati
all'interno di centri abitati di comuni con popolazione  superiore  a
10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 
  819. Il presupposto del canone e': 
    a) l'occupazione,  anche  abusiva,  delle  aree  appartenenti  al
demanio o al  patrimonio  indisponibile  degli  enti  e  degli  spazi
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 
    b)  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari,  anche   abusiva,
mediante impianti installati su aree appartenenti  al  demanio  o  al
patrimonio indisponibile degli enti, su beni  privati  laddove  siano
visibili da luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  del  territorio
comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso  pubblico  o  a
uso privato. 
  820.  L'applicazione  del  canone  dovuto  per  la  diffusione  dei
messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del  comma  819  esclude
l'applicazione del canone dovuto  per  le  occupazioni  di  cui  alla
lettera a) del medesimo comma. 
  821. Il canone e'  disciplinato  dagli  enti,  con  regolamento  da
adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  in  cui  devono
essere indicati: 
    a)  le  procedure  per  il   rilascio   delle   concessioni   per
l'occupazione   di   suolo   pubblico    e    delle    autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari; 
    b) l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti  pubblicitari
autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito  comunale,  nonche'  il
numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia  o
la relativa superficie; 
    c) i criteri per la  predisposizione  del  piano  generale  degli
impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i  comuni  superiori  ai
20.000 abitanti, ovvero  il  richiamo  al  piano  medesimo,  se  gia'
adottato dal comune; 
    d) la superficie degli impianti destinati dal comune al  servizio
delle pubbliche affissioni; 
    e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione per particolari
fattispecie; 
    f)  le  ulteriori  esenzioni  o  riduzioni  rispetto   a   quelle
disciplinate dai commi da 816 a 847; 
    g) per le occupazioni e la diffusione  di  messaggi  pubblicitari
realizzate abusivamente,  la  previsione  di  un'indennita'  pari  al
canone maggiorato fino al 50 per cento,  considerando  permanenti  le
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari  realizzate  con
impianti  o  manufatti  di  carattere  stabile  e   presumendo   come
temporanee le occupazioni e la diffusione  di  messaggi  pubblicitari
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del  verbale  di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; 
    h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore
all'ammontare del canone o dell'indennita' di cui alla lettera g) del
presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme  restando
quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e  5,  e  23  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  822. Gli enti procedono alla  rimozione  delle  occupazioni  e  dei
mezzi   pubblicitari   privi   della   prescritta    concessione    o
autorizzazione o effettuati in difformita' dalle stesse o per i quali
non sia stato eseguito il  pagamento  del  relativo  canone,  nonche'
all'immediata copertura della pubblicita'  in  tal  modo  effettuata,
previa redazione di processo  verbale  di  constatazione  redatto  da
competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione  a
carico  dei  soggetti  che  hanno   effettuato   le   occupazioni   o
l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la  pubblicita'  e'
stata effettuata. 
  823. Il canone e' dovuto dal titolare dell'autorizzazione  o  della
concessione  ovvero,  in  mancanza,   dal   soggetto   che   effettua
l'occupazione o la diffusione dei messaggi  pubblicitari  in  maniera
abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato  in
solido il soggetto pubblicizzato. 
  824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il  canone
e' determinato, in base alla durata,  alla  superficie,  espressa  in
metri quadrati, alla tipologia e alle finalita', alla  zona  occupata
del territorio comunale o provinciale o della citta' metropolitana in
cui e' effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato  di
eventuali effettivi e comprovati oneri di  manutenzione  in  concreto
derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano,
a qualsiasi titolo, gia' posti a carico dei soggetti  che  effettuano
le occupazioni.  La  superficie  dei  passi  carrabili  si  determina
moltiplicando  la  larghezza  del  passo,   misurata   sulla   fronte
dell'edificio o del  terreno  al  quale  si  da'  l'accesso,  per  la
profondita' di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo  ai
passi carrabili  puo'  essere  definitivamente  assolto  mediante  il
versamento,  in  qualsiasi  momento,  di  una  somma  pari  a   venti
annualita'. 
  825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari  di  cui  al  comma
819, lettera b), il canone e' determinato  in  base  alla  superficie
complessiva del mezzo pubblicitario,  calcolata  in  metri  quadrati,
indipendentemente  dal  tipo  e  dal  numero  dei  messaggi.  Per  la
pubblicita' effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso  pubblico
o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha
rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario
del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e'  obbligato  in
solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per  diffondere
il messaggio. Non sono soggette al canone le  superfici  inferiori  a
trecento centimetri quadrati. 
  826. La tariffa standard annua, modificabile  ai  sensi  del  comma
817,  in  base  alla  quale  si  applica  il  canone  relativo   alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione  o  la
diffusione di messaggi pubblicitari si protragga  per  l'intero  anno
solare e' la seguente: 
    

         ===================================================
         |  Classificazione dei comuni   |Tariffa standard |

         +===============================+=================+

         |Comuni con oltre 500.000       |                 |
         |abitanti                       |euro 70,00       |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni con oltre 100.000 fino a|                 |
         |500.000 abitanti               |euro 60,00       |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni con oltre 30.000 fino a |                 |
         |100.000 abitanti               |euro 50,00       |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni con oltre 10.000 fino a |                 |
         |30.000 abitanti                |euro 40,00       |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni fino a 10.000 abitanti  |euro 30,00       |

         +-------------------------------+-----------------+


    
  827. La tariffa standard giornaliera,  modificabile  ai  sensi  del
comma 817, in base alla quale si  applica  il  canone  relativo  alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione  o  la
diffusione di messaggi  pubblicitari  si  protragga  per  un  periodo
inferiore all'anno solare e' la seguente: 
    

         ===================================================
         |  Classificazione dei comuni   |Tariffa standard |

         +===============================+=================+

         |Comuni con oltre 500.000       |                 |
         |abitanti                       |euro 2           |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni con oltre 100.000 fino a|                 |
         |500.000 abitanti               |euro 1,30        |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni con oltre 30.000 fino a |                 |
         |100.000 abitanti               |euro 1,20        |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni con oltre 10.000 fino a |                 |
         |30.000 abitanti                |euro 0,70        |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni fino a 10.000 abitanti  |euro 0,60        |

         +-------------------------------+-----------------+


    
  828. I comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitane  non
possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827
riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000  fino  a  100.000
abitanti. Per le province e per le citta'  metropolitane  le  tariffe
standard annua e giornaliera sono pari  a  quelle  della  classe  dei
comuni fino a 10.000 abitanti. 
  829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard  di  cui
al comma  826  e'  ridotta  a  un  quarto.  Per  le  occupazioni  del
sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al  primo  periodo
va applicata fino a  una  capacita'  dei  serbatoi  non  superiore  a
tremila litri; per i  serbatoi  di  maggiore  capacita',  la  tariffa
standard di cui al primo periodo e' aumentata di un quarto  per  ogni
mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5
per cento sulla misura della capacita'. 
  830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei  adibiti
ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e  rivi  di
traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e  di
Chioggia ai sensi del regio  decreto  20  ottobre  1904,  n.  721,  e
dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del  codice  della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni  la
tariffa standard prevista dal comma 826 e' ridotta di  almeno  il  50
per cento. 
  ((831. Per le occupazioni permanenti del territorio  comunale,  con
cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi
di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua, calore,  di  servizi  di  telecomunicazione  e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone  e'  dovuto  dal
soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo
pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in  via
mediata, attraverso l'utilizzo  materiale  delle  infrastrutture  del
soggetto titolare della  concessione  sulla  base  del  numero  delle
rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:)) 
    

       ((-------------------------------------------
          Classificazione dei comuni         Tariffa
         -------------------------------------------
         Comuni fino a 20.000 abitanti     euro 1,50
         -------------------------------------------
         Comuni oltre 20.000 abitanti      euro 1
         -------------------------------------------))
 
    
  ((In ogni caso l'ammontare del canone dovuto  a  ciascun  ente  non
puo' essere inferiore a euro 800.  Il  canone  e'  comprensivo  degli
allacciamenti alle  reti  effettuati  dagli  utenti  e  di  tutte  le
occupazioni di suolo pubblico con  impianti  direttamente  funzionali
all'erogazione del servizio  a  rete.  Il  numero  complessivo  delle
utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
comunicato al comune competente per territorio con  autodichiarazione
da inviare, mediante  posta  elettronica  certificata,  entro  il  30
aprile di ciascun anno. Gli importi sono  rivalutati  annualmente  in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al  31  dicembre
dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il
30  aprile  di  ciascun  anno  in  unica  soluzione   attraverso   la
piattaforma di cui all'articolo  5  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le  occupazioni  del  territorio
provinciale e delle citta' metropolitane, il  canone  e'  determinato
nella   misura   del   20   per   cento    dell'importo    risultante
dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50,
per il numero complessivo delle utenze presenti nei  comuni  compresi
nel medesimo ambito territoriale)). 
  832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni  e  le
diffusioni di messaggi pubblicitari: 
    a) eccedenti i mille metri quadrati; 
    b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali
e sportive, qualora  l'occupazione  o  la  diffusione  del  messaggio
pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in  cui
le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate  con  il
patrocinio dell'ente, quest'ultimo  puo'  prevedere  la  riduzione  o
l'esenzione dal canone; 
    c) con spettacoli viaggianti; 
    d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia. 
  833. Sono esenti dal canone: 
    a)  le  occupazioni  effettuate  dallo  Stato,   dalle   regioni,
province, citta' metropolitane,  comuni  e  loro  consorzi,  da  enti
religiosi per l'esercizio di  culti  ammessi  nello  Stato,  da  enti
pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per  finalita'  specifiche  di
assistenza,  previdenza,  sanita',  educazione,  cultura  e   ricerca
scientifica; 
    b) le occupazioni con le  tabelle  indicative  delle  stazioni  e
fermate e degli orari dei servizi pubblici di  trasporto,  nonche'  i
mezzi la cui esposizione  sia  obbligatoria  per  norma  di  legge  o
regolamento,  purche'  di  superficie  non  superiore  ad  un   metro
quadrato, se non sia stabilito altrimenti; 
    c) le occupazioni occasionali di durata non  superiore  a  quella
che e' stabilita nei regolamenti di polizia locale; 
    d) le occupazioni con impianti adibiti ai  servizi  pubblici  nei
casi  in  cui  ne  sia  prevista,  all'atto   della   concessione   o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune al  termine  della
concessione medesima; 
    e) le occupazioni di aree cimiteriali; 
    f)  le  occupazioni  con  condutture   idriche   utilizzate   per
l'attivita' agricola; 
    g) i messaggi  pubblicitari,  escluse  le  insegne,  relativi  ai
giornali e alle  pubblicazioni  periodiche,  se  esposti  sulle  sole
facciate esterne delle edicole o  nelle  vetrine  o  sulle  porte  di
ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; 
    h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei
servizi di trasporto pubblico di ogni genere  inerenti  all'attivita'
esercitata dall'impresa di trasporto; 
    i) le insegne, le targhe e simili  apposte  per  l'individuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni  altro  ente
che non persegua scopo di lucro; 
    l)  le  insegne  di  esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la  sede  ove  si
svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino
a 5 metri quadrati; 
    m) le indicazioni relative  al  marchio  apposto  con  dimensioni
proporzionali alla dimensione delle gru mobili,  delle  gru  a  torre
adoperate nei cantieri edili e delle macchine  da  cantiere,  la  cui
superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 
      1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le  gru  a  torre
adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  con  sviluppo
potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 
      2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le  gru  a  torre
adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  con  sviluppo
potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 
      3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le  gru  a  torre
adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  con  sviluppo
potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; 
    n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale
e dell'indirizzo apposti sui veicoli  utilizzati  per  il  trasporto,
anche per conto  terzi,  di  proprieta'  dell'impresa  o  adibiti  al
trasporto per suo conto; 
    o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali  di
pubblico   spettacolo   se   riferite   alle   rappresentazioni    in
programmazione; 
    p) i messaggi pubblicitari,  in  qualunque  modo  realizzati  dai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge  27  dicembre
2002,  n.  289,  rivolti  all'interno  degli  impianti  dagli  stessi
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con  capienza
inferiore a tremila posti; 
    q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita' commerciale  o  di
produzione di beni o servizi  ove  si  effettua  l'attivita'  stessa,
nonche' i mezzi pubblicitari, ad  eccezione  delle  insegne,  esposti
nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei  locali  medesimi  purche'
attinenti all'attivita'  in  essi  esercitata  che  non  superino  la
superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 
    r) i passi carrabili, le rampe  e  simili  destinati  a  soggetti
portatori di handicap. 
  834.  Gli  enti  possono  prevedere  nei   rispettivi   regolamenti
ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento  una  tantum  all'atto
del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la
tariffa massima per le intercapedini. 
  835. Il versamento del  canone  e'  effettuato,  direttamente  agli
enti,   contestualmente   al    rilascio    della    concessione    o
dell'autorizzazione all'occupazione o alla  diffusione  dei  messaggi
pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal  comma  786
del presente articolo. La richiesta di rilascio della  concessione  o
dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della
dichiarazione da parte del soggetto passivo. 
  836. Con decorrenza dal 1° dicembre  2021  e'  soppresso  l'obbligo
dell'istituzione da parte dei comuni  del  servizio  delle  pubbliche
affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi  o
da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni
di manifesti contenenti  comunicazioni  istituzionali  e'  sostituito
dalla pubblicazione nei rispettivi  siti  internet  istituzionali.  I
comuni  garantiscono  in  ogni  caso  l'affissione  da  parte   degli
interessati di manifesti contenenti  comunicazioni  aventi  finalita'
sociali,  comunque  prive  di   rilevanza   economica,   mettendo   a
disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. 
  837. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  i  comuni  e  le  citta'
metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  il  canone
di  concessione  per  l'occupazione  delle   aree   e   degli   spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio  indisponibile,  destinati  a
mercati  realizzati  anche   in   strutture   attrezzate.   Ai   fini
dell'applicazione del canone,  si  comprendono  nelle  aree  comunali
anche i tratti di strada situati all'interno di  centri  abitati  con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma
7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
  838. Il canone di cui al  comma  837  si  applica  in  deroga  alle
disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e  sostituisce
la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al  capo
II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,  il  canone  per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente  articolo,  i
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  839. Il canone di cui al comma 837  e'  dovuto  al  comune  o  alla
citta' metropolitana dal titolare  dell'atto  di  concessione  o,  in
mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla
superficie risultante dall'atto di concessione o, in  mancanza,  alla
superficie effettivamente occupata. 
  840. Il canone di cui al comma 837  e'  determinato  dal  comune  o
dalla citta' metropolitana in base alla durata, alla tipologia,  alla
superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati  e  alla  zona
del territorio in cui viene effettuata. 
  841.  La  tariffa  di  base  annuale  per  le  occupazioni  che  si
protraggono per l'intero anno solare e' la seguente: 
    

         ===================================================
         |  Classificazione dei comuni   |Tariffa standard |

         +===============================+=================+

         |Comuni con oltre 500.000       |                 |
         |abitanti                       |euro 70,00       |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni con oltre 100.000 fino a|                 |
         |500.000 abitanti               |euro 60,00       |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni con oltre 30.000 fino a |                 |
         |100.000 abitanti               |euro 50,00       |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni con oltre 10.000 fino a |                 |
         |30.000 abitanti                |euro 40,00       |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni fino a 10.000 abitanti  |euro 30,00       |

         +-------------------------------+-----------------+


    
  842. La tariffa di base  giornaliera  per  le  occupazioni  che  si
protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e' la seguente: 
    

         ===================================================
         |  Classificazione dei comuni   |Tariffa standard |

         +===============================+=================+

         |Comuni con oltre 500.000       |                 |
         |abitanti                       |euro 2           |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni da oltre 100.000 fino a |                 |
         |500.000 abitanti               |euro 1,30        |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni da oltre 30.000 fino a  |                 |
         |100.000 abitanti               |euro 1,20        |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni da oltre 10.000 fino a  |                 |
         |30.000 abitanti                |euro 0,70        |

         +-------------------------------+-----------------+

         |Comuni fino a 10.000 abitanti  |euro 0,60        |

         +-------------------------------+-----------------+

    
  843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le tariffe di cui
al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione
all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e  possono
prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al  comma
837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento  delle
medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono  con
carattere ricorrente e  con  cadenza  settimanale  e'  applicata  una
riduzione  dal  30  al  40  per  cento  sul  canone  complessivamente
determinato ai sensi del  periodo  precedente.  Per  l'anno  2020,  i
comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap  e
Cosap se non in  ragione  dell'adeguamento  al  tasso  di  inflazione
programmato. 
  844. Gli importi dovuti sono  riscossi  utilizzando  unicamente  la
piattaforma di cui all'articolo  5  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre  modalita'  previste  dal
medesimo codice. 
  845.  Ai  fini  del  calcolo  dell'indennita'  e   delle   sanzioni
amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h),  in  quanto
compatibile. 
  846. Gli enti  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo n.  446  del  1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del
relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla
data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio  di  gestione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone
di occupazione di spazi ed aree  pubbliche  o  dell'imposta  comunale
sulla pubblicita' e dei diritti  sulle  pubbliche  affissioni  o  del
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
A  tal  fine  le  relative  condizioni  contrattuali  sono  stabilite
d'accordo tra  le  parti  tenendo  conto  delle  nuove  modalita'  di
applicazione dei canoni di cui ai  commi  816  e  837  e  comunque  a
condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante. 
  847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del
1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997  e
ogni altra disposizione in contrasto con le presenti  norme.  Restano
ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario
e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il  capo  II  del
decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come  riferimento  per  la
determinazione  della  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche appartenenti alle regioni di  cui  agli  articoli  5  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68. (1) 

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