dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (R
CONTENZIOSOPrimo Pianotributi in genere

La mediazione tributaria nei tributi locali imu tari

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L’istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche agli enti locali e all’agente ed ai concessionari della riscossione.

Nell’ambito dei tributi comunali mostra un’applicazione pratica non particolarmente frequente, se non per il fatto che la mediazione tributaria è obbligatoria quando si propone un ricorso ed è disciplinata dall’art. 17-bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992.

Il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a partire dal 1° gennaio 2016, estende l’istituto tributario del reclamo/mediazione – obbligatorio per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro – anche alle controversie aventi ad oggetto la contestazione degli atti emanati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli Enti locali, dagli Agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché alle controversie catastali cd. individuali, anche se di valore indeterminato. Il presente volume si propone di analizzare ed illustrare all’operatore comunale i nuovi istituti deflattivi del  contenzioso tributario per una più efficace azione di riscossione.

Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza del Comune. Infatti, nei casi previsti dall’art 17 bis del D.Lgs. 546/1992 – come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017 – con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune (procedimento di reclamo-mediazione) che si può concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e Comune.

N.B. Durante la fase di mediazione (90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte del Comune), i termini rimangono sospesi e il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

La procedura di reclamo-mediazione si attiva per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (per valore della controversia si intende l’importo del tributo/canone pubblicitario al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

ATTI OGGETTO DI RICORSO-RECLAMO

  1. avviso di accertamento/liquidazione;
  2. provvedimento che irroga le sanzioni;
  3. rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  4. diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  5. ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;
  6. ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest’ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
  7. atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione e in tal caso la procedura di reclamo-mediazione è di competenza dell’Agente di riscossione.

COME SI RICHIEDE LA MEDIAZIONE PER I TRIBUTI LOCALI?

IL RICORSO-RECLAMO 
(vedi fac-simile nella sezione “modulistica” della presente pagina)

Una volta appurato che l’atto notificato rientra tra quelli sopra elencati, si può proporre ricorso-reclamo intestato alla Commissione Tributaria Provinciale competente – nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità, notificandolo come meglio specificato di seguito.
La formulazione all’interno del ricorso-reclamo di una proposta di mediazione è facoltativa.
Il ricorso-reclamo può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è fino ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l’obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).


NOTIFICA DEL RICORSO-RECLAMO
A partire dal 1° Luglio 2019 il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato esclusivamente: mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Risorse Finanziarie contenzioso.entrate@pec.comune.fi.it con le modalità di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015 – adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 – in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
1. deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
2. deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: “<nome file libero>.pdf.p7m”.


NB: per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000 – in cui è ammessa la difesa in proprio – se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:
• a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
• mediante consegna diretta alla Direzione Risorse Finanziarie, in Via del Parione, 7, che ne rilascia ricevuta;
• direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo e sulla facciata esterna scrivere l’indirizzo del Comune – Direzione Risorse Finanziarie, Via del Parione 7 – 50123 Firenze).


QUALI SONO I TERMINI DI NOTIFICA?

• a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto o del diniego di rimborso che il contribuente intende impugnare;
• nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, il ricorso-reclamo può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla notifica della domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’entrata e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto;
• ai sensi dell’art 7 – comma 6 – del Regolamento sull’accertamento con adesione, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale successivo ricorso-reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

Documentazione da presentare

Il ricorso-reclamo dovrà contenere:
• intestazione alla Commissione Tributaria Provinciale competente;
• la Direzione e il Servizio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto;
• i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
• residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
• il codice fiscale;
• indirizzo di posta elettronica certificata;
• l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
• il valore della controversia;
• i motivi;
• al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

Il PROCEDIMENTO DI RECLAMO-MEDIAZIONE PER I TRIBUTI LOCALI


Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti al Mediatore nominato dall’Amministrazione, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:
• annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
• accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione);
• provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
• nessuna risposta da parte dell’Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Qualora non si addivenga alla mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.
La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.

Quali sono i costi della mediazione per i tributi locali?

Al ricorso-reclamo si applica il contributo unificato in caso di costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale in conseguenza di mancata definizione della mediazione.

Quali sono i tempi della mediazione per i tributi locali? 

La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale.

 

Quale è la normativa di riferimento in materia di mediazione dei tributi locali?

 

Art 17 bis del D.Lgs 546/1992 – come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e successive ulteriori modifiche.

 

Art. 17-bis 
                    (Il reclamo e la mediazione). 
 
  1. Per le controversie di  valore  non  superiore  a  cinquantamila
euro, il ricorso produce anche gli  effetti  di  un  reclamo  e  puo'
contenere   una   proposta   di   mediazione   con   rideterminazione
dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo  precedente
e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma
2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad
eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma  2,  primo  periodo.
(45) 
  1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti  risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
della decisione 2014/335/UE, Euratom del  Consiglio,  del  26  maggio
2014. 
  2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine  di
novanta giorni dalla data di notifica, entro  il  quale  deve  essere
conclusa la procedura di cui al  presente  articolo.  Si  applica  la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. ((47)) 
  3. Il termine  per  la  costituzione  in  giudizio  del  ricorrente
decorre dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2.  Se  la
Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data  anteriore
rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. 
  4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame  del
reclamo e della proposta di mediazione  mediante  apposite  strutture
diverse ed autonome da quelle che  curano  l'istruttoria  degli  atti
reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui  al
periodo  precedente  si  applica  compatibilmente  con   la   propria
struttura organizzativa. 
  5. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il  reclamo  o
l'eventuale proposta di mediazione,  formula  d'ufficio  una  propria
proposta avuto  riguardo  all'eventuale  incertezza  delle  questioni
controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al  principio
di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del  procedimento
rileva anche per i contributi previdenziali e  assistenziali  la  cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. 
  6. Nelle controversie aventi ad oggetto un  atto  impositivo  o  di
riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro  il
termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra
le parti,  delle  somme  dovute  ovvero  della  prima  rata.  Per  il
versamento delle somme dovute si  applicano  le  disposizioni,  anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle  controversie
aventi  per  oggetto  la  restituzione  di  somme  la  mediazione  si
perfeziona con  la  sottoscrizione  di  un  accordo  nel  quale  sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalita'  di  pagamento.
L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme  dovute  al
contribuente. 
  7.  Le  sanzioni  amministrative  si  applicano  nella  misura  del
trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.  Sulle  somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e  assistenziali  non  si
applicano sanzioni e interessi. 
  8. La riscossione  e  il  pagamento  delle  somme  dovute  in  base
all'atto oggetto di reclamo  sono  sospesi  fino  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 2, fermo restando  che  in  caso  di  mancato
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli  interessi  previsti
dalle singole leggi d'imposta. 
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  agli  agenti  della  riscossione  ed  ai
soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  10. Il presente articolo non si applica alle  controversie  di  cui
all'articolo 47-bis. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 39, comma 11) che "Le
disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti
suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. " 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
611, lettera b)) che le presenti modifiche  si  applicano  agli  atti
notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 16 aprile 2014, n. 98 (in
G.U. 1a  s.s.  23/4/2014,  n.  18)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo  31
dicembre 1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n.  413),  nel  testo  originario,  anteriore  alla
sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1,  comma  611,  lettera
a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
di stabilita' 2014)". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che la
presente modifica si  applica  agli  atti  impugnabili  notificati  a
decorrere dal 1° gennaio 2018. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma  2)
che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 [...] Si  intendono  altresi'
sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo,  i  termini
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi  alle  Commissioni
tributarie e il termine di  cui  all'articolo  17-bis,  comma  2  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546". 

Quali sono le novità introdotte con la riforma della giustizia tributaria per la mediazione dei tributi locali?

Con la legge n. 130 del 31 agosto 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 e in vigore dal 16 settembre 2022) è stata avviata una  profonda riforma strutturale dell’ordinamento che regola la iustizia tributaria e di una parte degli istituti del processo tributario.

L’articolo  4 Disposizioni in materia di processo tributario va proprio a modificare  il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che reca disposizioni sul processo tributario. 

In particolare per quanto riguarda la mediazione è stato integrato il testo dell’articolo 17-bis, che tratta del reclamo e della mediazione, per stabilire che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione [comma 1, lettera e)];

per comodità si riporta il terto della nuova norma

e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis.  In  caso  di  rigetto  del  reclamo   o   di   mancato
accoglimento della proposta di  mediazione  formulata  ai  sensi  del
comma 5, la soccombenza di una delle  parti,  in  accoglimento  delle
ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta,  per
la parte soccombente, la condanna al pagamento delle  relative  spese
di giudizio. Tale  condanna  puo'  rilevare  ai  fini  dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente
rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»; 
 

Il manuale IFEL : La mediazione tributaria nella disciplina
dei tributi locali

 

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La modulistica utile per la mediaizone dei tributi locali

Modello accordo di mediazione

Verbale di mediazione

Accettazione mediazione

BOZZA REGOLAMENTO ISTITUTI DEGLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRATTA DA COMUNE DI GARGALLO