L’istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche agli enti locali e all’agente ed ai concessionari della riscossione.
Nell’ambito dei tributi comunali mostra un’applicazione pratica non particolarmente frequente, se non per il fatto che la mediazione tributaria è obbligatoria quando si propone un ricorso ed è disciplinata dall’art. 17-bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992.
Il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a partire dal 1° gennaio 2016, estende l’istituto tributario del reclamo/mediazione – obbligatorio per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro – anche alle controversie aventi ad oggetto la contestazione degli atti emanati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli Enti locali, dagli Agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché alle controversie catastali cd. individuali, anche se di valore indeterminato. Il presente volume si propone di analizzare ed illustrare all’operatore comunale i nuovi istituti deflattivi del contenzioso tributario per una più efficace azione di riscossione.
INTRODUZIONE ALLA MEDIAZIONE PER I TRIBUTI LOCALI
contenuto della pagina
Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza del Comune. Infatti, nei casi previsti dall’art 17 bis del D.Lgs. 546/1992 – come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017 – con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune (procedimento di reclamo-mediazione) che si può concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e Comune.
N.B. Durante la fase di mediazione (90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte del Comune), i termini rimangono sospesi e il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
La procedura di reclamo-mediazione si attiva per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (per valore della controversia si intende l’importo del tributo/canone pubblicitario al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
ATTI OGGETTO DI RICORSO-RECLAMO
- avviso di accertamento/liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;
- ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest’ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
- atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione e in tal caso la procedura di reclamo-mediazione è di competenza dell’Agente di riscossione.
COME SI RICHIEDE LA MEDIAZIONE PER I TRIBUTI LOCALI?
IL RICORSO-RECLAMO
(vedi fac-simile nella sezione “modulistica” della presente pagina)
Una volta appurato che l’atto notificato rientra tra quelli sopra elencati, si può proporre ricorso-reclamo intestato alla Commissione Tributaria Provinciale competente – nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità, notificandolo come meglio specificato di seguito.
La formulazione all’interno del ricorso-reclamo di una proposta di mediazione è facoltativa.
Il ricorso-reclamo può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è fino ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l’obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
NOTIFICA DEL RICORSO-RECLAMO
A partire dal 1° Luglio 2019 il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato esclusivamente: mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Risorse Finanziarie contenzioso.entrate@pec.comune.fi.it con le modalità di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015 – adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 – in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
1. deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
2. deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: “<nome file libero>.pdf.p7m”.
NB: per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000 – in cui è ammessa la difesa in proprio – se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:
• a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
• mediante consegna diretta alla Direzione Risorse Finanziarie, in Via del Parione, 7, che ne rilascia ricevuta;
• direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo e sulla facciata esterna scrivere l’indirizzo del Comune – Direzione Risorse Finanziarie, Via del Parione 7 – 50123 Firenze).
QUALI SONO I TERMINI DI NOTIFICA?
• a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto o del diniego di rimborso che il contribuente intende impugnare;
• nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, il ricorso-reclamo può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla notifica della domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’entrata e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto;
• ai sensi dell’art 7 – comma 6 – del Regolamento sull’accertamento con adesione, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale successivo ricorso-reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.
Documentazione da presentare
Il ricorso-reclamo dovrà contenere:
• intestazione alla Commissione Tributaria Provinciale competente;
• la Direzione e il Servizio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto;
• i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
• residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
• il codice fiscale;
• indirizzo di posta elettronica certificata;
• l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
• il valore della controversia;
• i motivi;
• al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.
Il PROCEDIMENTO DI RECLAMO-MEDIAZIONE PER I TRIBUTI LOCALI
Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti al Mediatore nominato dall’Amministrazione, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.
Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:
• annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
• accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione);
• provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
• nessuna risposta da parte dell’Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Qualora non si addivenga alla mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.
La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.


Quali sono i costi della mediazione per i tributi locali?
Al ricorso-reclamo si applica il contributo unificato in caso di costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale in conseguenza di mancata definizione della mediazione.
Quali sono i tempi della mediazione per i tributi locali?
La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
Quale è la normativa di riferimento in materia di mediazione dei tributi locali?
Art 17 bis del D.Lgs 546/1992 – come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e successive ulteriori modifiche.
Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). 1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. (45) 1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. 2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. ((47)) 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. 4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa. 5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. 6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. 8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis. ------------- AGGIORNAMENTO (31) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 39, comma 11) che "Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. " ------------- AGGIORNAMENTO (41) La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 611, lettera b)) che le presenti modifiche si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. ------------- AGGIORNAMENTO (42) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 16 aprile 2014, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 23/4/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014)". ------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che la presente modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. ------------- AGGIORNAMENTO (47) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 [...] Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546".
Quali sono le novità introdotte con la riforma della giustizia tributaria per la mediazione dei tributi locali?
Con la legge n. 130 del 31 agosto 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 e in vigore dal 16 settembre 2022) è stata avviata una profonda riforma strutturale dell’ordinamento che regola la iustizia tributaria e di una parte degli istituti del processo tributario.
L’articolo 4 Disposizioni in materia di processo tributario va proprio a modificare il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che reca disposizioni sul processo tributario.
In particolare per quanto riguarda la mediazione è stato integrato il testo dell’articolo 17-bis, che tratta del reclamo e della mediazione, per stabilire che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione [comma 1, lettera e)];
per comodità si riporta il terto della nuova norma
e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;
Il manuale IFEL : La mediazione tributaria nella disciplina
dei tributi locali
La modulistica utile per la mediaizone dei tributi locali
Modello accordo di mediazione
Verbale di mediazione
Accettazione mediazione
BOZZA REGOLAMENTO ISTITUTI DEGLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRATTA DA COMUNE DI GARGALLO