L’art. 30 comma 5 del Dl 41/2021 in sede di conversione alla Camera stabilisce che la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di
tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
Sulla disposizione il Dossier della Camera https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D21041b.Pdf
In particolare il quarto periodo introduce una disposizione finalizzata a consentire
l’applicazione della norma (recata dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020, che ha riscritto il comma 10 dell’art. 238 del d.lgs. 152/2006) volta a regolare le riduzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i “rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani”.
Nel corso dell’esame al Senato il periodo in esame è stato modificato in modo che il richiamo normativo che nel testo originario fa riferimento alla disposizione recata dal d.lgs. 116/2020, sia adesso riferito all’art. 238 del d.lgs. 152/2006.
Come poc’anzi sottolineato, il comma 12 dell’art. 3 del d.lgs. 116/2020 ha riscritto il comma 10 dell’art. 238 del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) ove è contenuta la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Tale riscrittura è conseguente alla scomparsa, dal testo del Codice, della nozione di “rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani”.
Nel testo del Codice previgente alle modifiche operate dal d.lgs. 116/2020, erano considerati rifiuti urbani non solo quelli domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ma anche “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità…”. Nel medesimo testo previgente, il comma 10 dell’art. 238 si limitava a disporre che “alla tariffa è
applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.
Il nuovo testo del Codice, come modificato dal d.lgs. 116/2020, prevede che tra i rifiuti urbani rientrano “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies” (art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)).
In virtù di tale ridefinizione, il nuovo testo del comma 10 dell’art. 238 (come riscritto dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020) dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera bter) punto 2 (cioè, nei fatti, in via approssimativa, quelli che nel testo previgente del Codice erano indicati come rifiuti assimilati) che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono
escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità
dei rifiuti conferiti.
Il nuovo testo del citato comma 10 dispone altresì che tali utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni (salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale).
È proprio alle modalità e ai termini di effettuazione di tale scelta che fa riferimento il periodo in esame.
La norma in esame disciplina il termine di comunicazione (al comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati.
Rispetto al testo originario, che prevede che tale scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno, il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato prevede:
- che la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno;
- che la stessa abbia effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- che, solo per l’anno 2021, la scelta deve essere comunicata entro il 31
maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.