NOTIFICA ATTI TRIBUTARI: NESSUNA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA C.D. SCISSIONE DEGLI EFFETTI
22/06/2022
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia – con la sentenza del 9 giugno 2022, n. 5244 – si è pronunciata su un tema di primaria rilevanza pratica, avente ad oggetto la corretta individuazione del momento in cui la notifica dell’atto impositivo/riscossivo (avviso di accertamento, cartella di pagamento, ecc) produce i propri effetti nei confronti tanto del contribuente quanto dell’Ente impositore/riscossore.
Nell’ultimo periodo, risulta essere principio consolidato (sia in sede di legittimità, sia tra le corti di merito) quello della c.d. “scissione soggettiva” degli effetti della notificazione.
Principio – quest’ultimo – in base al quale gli effetti della notificazione si producono, per il soggetto notificante, nel giorno in cui avviene la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, o comunque al soggetto incaricato della notifica, e, per il destinatario, nel giorno della ricezione dell’atto o, in mancanza di essa, nel momento dell’avvenuta c.d. compiuta giacenza.