Sentenza n. 6771 del 11 ottobre 2022 (della corte di giustizia di II Grado della campania sezione 13– Pres. E rel.ciampelli valeria
Appare in primo luogo infondata l’eccezione di nullità della pronuncia per carenza di motivazione ovvero per apparenza della stessa …
Incontestata è la data di notifica dell’accertamento avente ad oggetto un tributo locale del 2015 da individuarsi in quella del 8,4,2021
Va tuttavia osservato che l’atto risulta spedito in data 22,3,2021 come comprovato dalla relativa raccomandata
Nel merito della questione sub iudice deve rilevarsi che l’art 67 del dl 18/2020ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo accertamento riscossione e contenzioso da parte degli uffici preposti nel periodo 8,3,2020 – 30,5,2020 per un totale di 85 giorni con conseguente prolungamento dei termini di accertamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, in sostanza fino al 26.3.2021.
La spedizione dell’atto in data 22.3.2021 consente di ritenere rispettato il termine decadenziale pur se l’avviso è stato ricevuto dal contribnuente dopo la scadenza del termine del 26.3.2021