contrasto evasione
CANONE UNICOGiurisprudenza Canone Unicotributi in genere

La classificazione delle strade ai fini dell’occupazione non può essere riciclata e necessita di adeguata attività istruttoria

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

N. 00702/2022 REG.PROV.COLL. N. 01246/2021 REG.RIC.

Una volta accertato che fra i criteri per la determinazione dell’importo del canone non possa più legittimamente rientrare quello relativo al “valore economico dell’area in relazione al sacrificio impasto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa” non vi è alcuna “reiterazione” di specifici coefficienti moltiplicatori di cui alle lettere a) ed e) del Regolamento adottato con la deliberazione n. 43/2001 del Consiglio comunale del Comune intimato: perché il primo si correla – anche se erroneamente, giusta quanto deciso al paragrafo III) della presente sentenza – ad un’area di importanza principale, ed il secondo al tipo di attività ivi svolta dalla società attuale ricorrente.

V – Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il secondo comma dell’art. 45 del Regolamento adottato con la deliberazione n. 43/2001 del Consiglio comunale del Comune intimato, limitatamente alla sua lettera d), nonché l’art. 46 di quello stesso Regolamento – nella parte in cui per le classificazione delle strade rinvia alla classificazione in tre categorie adottata con delibera di consiglio comunale n. 30/2001 all. B, senza in alcun modo onerare di una specifica preliminare istruttoria l’Amministrazione comunale a supporto delle proprie determinazioni (anche in considerazione del grandissimo scarto temporale fra quelle originariamente assunte e quelle “reciclate” nell’anno 2021) -, nonché la delibera di giunta n. 20/2021 con la quale è stata attribuita a Piazza Mazzini il coefficiente 1,20 come zona di maggior pregio, senza lo svolgimento di alcuna preliminare istruttoria per fornire elementi di base a specifico supporto di una tale valutazione.

Tenuto conto del carattere soltanto parziale del disposto annullamento, il Collegio ritiene che ciò giustifichi una integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.