Cosa succede se non si paga una bolletta entro il termine di scadenza?
Se l’utente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato nella bolletta stessa, il gestore ha diritto di recuperare il proprio credito. In questi casi:
- il gestore invia all’utente, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta, un sollecito bonario di pagamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata). Il sollecito deve contenere i riferimenti alla bolletta non pagata, indicare i canali disponibili per comunicare l’avvenuto pagamento o contestare il sollecito, e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il gestore avvierà la procedura di costituzione in mora. Il sollecito deve anche indicare le regole relative ai termini che devono essere rispettati e, in particolare, deve rappresentare in modo chiaro gli effetti, in caso di mancato pagamento, circa l’attivazione da parte del gestore delle procedure per la limitazione, la sospensione e l’eventuale disattivazione della fornitura dell’utenza disalimentabile;
- se la bolletta non viene pagata, il gestore invia all’utente, trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della bolletta, una comunicazione di costituzione in mora, con raccomandata o PEC. La costituzione in mora deve contenere i riferimenti alla bolletta non pagata e al sollecito bonario, deve indicare la possibilità di chiedere la rateizzazione dell’importo da pagare e il piano di rateizzazione proposto, i canali disponibili per comunicare l’avvenuto pagamento o contestare la costituzione in mora e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il gestore potrà limitare, sospendere o disattivare la fornitura.
Il termine ultimo per il pagamento del debito, indicato nella costituzione in mora, non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati dalla data in cui l’utente ha ricevuto il sollecito bonario. Se entro il termine ultimo il debito non è stato pagato e l’utente non ha aderito al piano di rateizzazione proposto, il gestore utilizza il deposito cauzionale come pagamento. Se il debito è superiore al deposito cauzionale, trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data in cui l’utente moroso ha ricevuto il sollecito bonario, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza.
Riferimenti:
- Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articoli 3, 4, 7
È possibile rateizzare una bolletta non pagata?
Sì, con la costituzione in mora il gestore deve offrire un piano di rateizzazione. Per aderire alla rateizzazione l’utente deve pagare la prima rata almeno cinque giorni prima della data indicata nella costituzione in mora come termine ultimo di pagamento.
Il piano di rateizzazione deve avere una durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili di frequenza pari a quella della fatturazione, salvo diversi accordi tra le parti. La volontà dell’utente di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o per un periodo inferiore a 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o comunque in modalità documentabile.
Se l’utente non paga una rata, il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora e, se previsto dal piano di rateizzazione, l’utente deve saldare l’intero debito residuo entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se non lo fa, il gestore può procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura senza ulteriore preavviso.
Riferimenti:
- Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 5
In quali casi la fornitura non può essere sospesa per morosità?
La fornitura non può essere sospesa né disattivata alle utenze “non disalimentabili”, che sono:
- le utenze ad uso domestico residente che beneficiano del bonus acqua;
- le utenze ad “uso pubblico non disalimentabile” quali, ad esempio, scuole, ospedali, strutture militari o di vigilanza, carceri, bocche antincendio.
Per tutti gli utenti, la fornitura non può essere limitata, disattivata o sospesa per morosità se l’importo non pagato riguarda servizi diversi dal servizio idrico.
Riferimenti:
- Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 2
Come avviene la limitazione della fornitura?
La limitazione della fornitura è un intervento tecnico che può precedere la sospensione della fornitura, e avviene mediante l’installazione, da parte del gestore, di un dispositivo (riduttore di flusso) che limita la quantità di acqua erogabile. L’intervento di limitazione deve in ogni caso assicurare alle utenze domestiche residenti l’erogazione del quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri al giorno per abitante.
Per le utenze domestiche residenti diverse da quelle titolari del bonus acqua, il gestore può procedere alla sospensione della fornitura idrica solo dopo aver accertato l’impossibilità tecnica della limitazione. In questi casi il gestore, prima di procedere alla sospensione, deve inviare all’utente una comunicazione in cui sono indicate le motivazioni per le quali risulta tecnicamente impossibile procedere alla limitazione.
Una volta inviata questa comunicazione, il gestore può procedere con la sospensione della fornitura.
Riferimenti:
- Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 7
Come avviene la sospensione per le utenze ad uso domestico residente?
Per le utenze domestiche residenti che non sono titolari di bonus acqua, la fornitura può essere sospesa solo quando il debito supera l’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata, e solo in seguito all’intervento di limitazione della fornitura, se tecnicamente possibile. In questo caso, la fornitura può essere sospesa:
- trascorsi 25 giorni dall’intervento di limitazione, se il debito è inferiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata e/o se l’utente non è risultato destinatario di una procedura di costituzione in mora nell’arco di 18 mesi;
- trascorsi 20 giorni dall’intervento di limitazione, se il debito è superiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l’utente è già stato costituito in mora nell’arco di 18 mesi, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità. Questo termine trova applicazione anche nei casi in cui l’utente moroso risulti servito da gestori per i quali l’Autorità abbia accolto l’istanza presentata per il riconoscimento in tariffa di un maggior onere di morosità rispetto al costo standard previsto dal metodo tariffario pro tempore vigente.
Se l’intervento di limitazione della fornitura non è tecnicamente possibile, il gestore può sospendere la fornitura solo dopo aver inviato all’utente una comunicazione scritta che illustra i motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione.
Le utenze domestiche residenti titolari di bonus acqua e le utenze con uso pubblico non disalimentabile non possono essere sospese o disattivate.
Per tutte le utenze, la fornitura non può comunque essere sospesa o disattivata nei giorni di venerdì e sabato, nei giorni festivi e nei giorni che precedono i festivi.
Riferimenti:
- Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 7
Come avviene la limitazione o sospensione per le utenze condominiali?
In caso di utenza condominiale, il gestore non può procedere alla limitazione, alla sospensione o alla disattivazione della fornitura se, per il debito a cui si riferisce la messa in mora, è stato eseguito un pagamento parziale, a condizione che il pagamento copra almeno la metà del debito complessivo e che sia effettuato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora.
Se entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale il condominio non provvede a saldare l’intero importo dovuto, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.
Riferimenti:
- Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 7
Come si ottiene la riattivazione della fornitura sospesa per morosità?
Il gestore deve riattivare la fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro 2 giorni feriali (intesi come giorni non festivi dal lunedì al sabato) dalla data in cui l’utente comunica l’attestazione di pagamento dell’intero importo dovuto, attraverso i canali di contatto messi a disposizione del gestore. Se la comunicazione avviene dopo le 18, il gestore può considerarla pervenuta il giorno successivo.
In caso di ritardo nella riattivazione, il gestore deve versare all’utente un indennizzo automatico pari a 30 euro.
Riferimenti:
- Atto 655/2015/R/idr Allegato A (RQSII), articoli 12, 13 e 67
Quali sono i costi aggiuntivi nei casi di bollette pagate in ritardo?
Se la bolletta viene pagata in ritardo il gestore può chiedere all’utente di pagare, oltre a quanto dovuto per il debito scaduto:
- gli interessi di mora, pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5% e calcolati a partire dal giorno di scadenza della bolletta;
- il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora;
- i costi di sospensione/disattivazione e i costi di riattivazione della fornitura.
Se il debito è superiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l’utente è già stato costituito in mora nei 18 mesi precedenti, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità, il gestore può chiedere anche i costi sostenuti per l’intervento di limitazione della fornitura, incluso il costo del limitatore, qualora tale intervento risulti tecnicamente fattibile.
Agli utenti con uso domestico residente titolari di bonus acqua e alle utenze con “uso pubblico non disalimentabile”, il gestore può chiedere solo gli interessi di mora e il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora.
Riferimenti:
- Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articoli 4 e 7