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La bolletta – Invio e pagamento

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Chi invia la bolletta?

La bolletta è inviata dal gestore del servizio idrico integrato o dal gestore del servizio di acquedotto. Nel caso in cui i diversi servizi idrici (acquedotto, fognatura, depurazione) siano svolti da gestori diversi è infatti il gestore del servizio di acquedotto a fatturare i servizi all’utente anche per conto dei gestori di fognatura e depurazione.
Riferimenti:

  1. Decreto Legislativo 152/06, art. 156

Ogni quanto tempo deve essere inviata la bolletta?

Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno che dipende dai consumi medi annui dell’utente negli ultimi 3 anni. Per le utenze condominiali il consumo medio annuo totale è riproporzionato in base alle unità immobiliari sottostanti presenti nel condominio.

L’utente deve ricevere:

  • 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 metri cubi (mc);
  • 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 mc fino a 1000 mc;
  • 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
  • 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno a cui è si riferisce  la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prevista per l’utente in base ai consumi annui. Ogni fattura deve essere emessa entro 45 giorni solari  dall’ultimo giorno del periodo di riferimento.

Il numero minimo di fatture emesse nell’anno (periodicità di fatturazione) e il tempo di emissione della fattura sono standard specifici di qualità e il loro mancato rispetto comporta il riconoscimento  all’utente di un indennizzo automatico (base) pari a  30 euro.

Eventuali standard migliorativi possono essere individuati dall’Ente di governo dell’Ambito, che ha maggiori informazioni sui contesti di competenza. Gli standard migliorativi devono essere approvati dall’Autorità.
Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr articoli 36, 37 e 38

Entro quanto tempo si deve pagare la bolletta?

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta effettuato dall’utente nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, lo libera dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento non possono essere imputati all’utente.
Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 40

Si può pagare la bolletta senza spese?

Si, il gestore garantisce all’utente finale la più ampia gamma di modalità di pagamento, di cui almeno una gratuita, e mette a disposizione dell’utente finale almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:

  • ­   contanti;
  • ­   assegni circolari o bancari;
  • ­   carta bancaria e/o carta di credito;
  • ­   domiciliazione bancaria;
  • ­   bollettino postale.

Per le modalità di pagamento onerose, il gestore non può addebitare all’utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l’utilizzo di tale modalità.
Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 41

In quali casi è prevista la rateizzazione del pagamento della bolletta?

La bolletta si può pagare a rate quando la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio delle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Ad esempio, se negli ultimi 12 mesi l’utente ha ricevuto 4 bollette per un importo complessivo di 100 euro, la quinta bolletta è rateizzabile se il suo valore supera i 50 euro.
Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 42

Come si può ottenere la rateizzazione del pagamento della bolletta e a quali condizioni?

La rateizzazione può essere richiesta entro i 10 giorni solari successivi alla scadenza della bolletta.

Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti. Il numero di rate non è attualmente definito, in quanto ulteriori disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti verranno normate nell’ambito del procedimento sulla morosità, avviato con la delibera 638/2016/R/idr.

Sulle rate, l’utente paga interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento della BCE e, in caso di ritardo nel pagamento delle rate, interessi di mora.

Il gestore non può richiedere interessi se l’importo elevato della bolletta è stato causato da un blocco di fatturazione prolungato o da un conguaglio derivante dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla normativa, per cause imputabili al gestore.
Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 42

Si può rifiutare il pagamento di importi fatturati con eccessivo ritardo?

Per gli importi fatturati con eccessivo ritardo, il venditore perde il diritto al pagamento, cioè il suo credito per tali importi cade in prescrizione.

Per la fornitura di elettricità, gas e acqua il termine oltre il quale il credito del venditore o gestore si prescrive è di due anni.

La prescrizione vale sia in caso di importi che vengono fatturati per la prima volta, sia in caso di ricalcoli di importi già fatturati in precedenza.
Riferimenti:

  1. Atto 569/2018/R/com Allegato A – elettricità e gas;
    Codice civile, articolo 2934 e segg.;
    Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.205), art. 1, commi 4 e 5;
    Legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), art. 1, comma 295
  2. Atto 547/2019/R/idr Allegato B – acqua;

Cosa occorre fare per non pagare gli importi fatturati con eccessivo ritardo?

La prescrizione del credito, cioè la possibilità di non pagare importi fatturati con eccessivo ritardo, non è automatica, ma deve essere fatta valere dall’utente con una comunicazione al gestore.

Se vengono fatturati importi relativi a periodi che risalgono a più di due anni prima, il gestore ha l’obbligo di informare l’utente con un apposito messaggio in bolletta, che invita l’utente stesso a comunicare la sua volontà di non pagare gli importi prescritti, ad esempio utilizzando il modulo allegato alla bolletta stessa e scaricabile dal sito internet del gestore.

Se le bollette sono pagate con domiciliazione (SDD – SEPA Direct Debit), l’addebito automatico riguarderà comunque solo gli importi per i quali non si può far valere la prescrizione.

Il gestore può sempre decidere autonomamente di rinunciare agli importi prescritti: in questo caso dovrà informare l’utente e indicare l’importo che non è stato fatturato.

Riferimenti:

  1. Atto 547/2019/R/idr Allegato B

La prescrizione vale solo per gli importi relativi alle quote variabili?

No: la prescrizione vale per tutti gli importi che si riferiscono a periodi risalenti a più di due anni fatturati per la fornitura, quindi comprende tutte le componenti esposte in bolletta, relative alle quote fisse o variabili.