Corte d’Appello Milano – Sez. I – Sent. 18/5/2023, n. 1340
Ne segue che un’occupazione difforme – e maggiore – rispetto al titolo concessorio, senza alcuna specifica indicazione fornita dalla società U., ma accertata soltanto a seguito di un controllo della Polizia locale, come avvenuto nel caso in esame (cfr. docc. … primo grado Comune) – non potrebbe determinare altra conseguenza, per quanto già sopra osservato, che il pagamento del Cosap e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 20 del Regolamento per l’abusività dell’occupazione, come accertata dalla Polizia locale nell’esercizio legittimo delle proprie funzioni di controllo. Controllo che lo stesso art. 9 della Convenzione prevede stabilendo che “l’Amministrazione mantiene il potere di procedere all’accertamento e alla riscossione degli importi di canone osap
dovuti da A.U. in conseguenza dell’effettuazione da parte di quest’ultima delle occupazioni disciplinate dalla presente convenzione”.