Sentenza 175 del 9/6/2023 – CGT1G Vicenza – Sezione 3
Riguardo all’ insegna luminosa recante la scritta Postamat si deve fare riferimento alla Risoluzione
Ministeriale che parlando delle scritte quali Bancomat o Cambio o Cassa Continua richiama il
presupposto della loro collocazione , oltre a quello dimensionale , precisando che l’ assoggettabilità al tributo riguarda il superamento della dimensione di mq 0.50 e la collocazione in luoghi posti nelle vicinanze ad esclusione di vetrine o porte di ingresso. Nel caso di cui trattasi l’ insegna risulta collocata sporgente sulla parete esterna dell edificio pur essendo presenti porta di ingresso e vetrina . Pertanto l’ esenzione non può nel caso operare in quanto non risulta possibile interpretare in modo estensivo la norma di cui al art. 17 .comma 1, lett. b del D. Lgs 507/93 in quanto specifica sulle fattispecie esenti