CGT2G Torino – Sezione I – Sentenza del 24/4/2023 – n. 178
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla società contribuente, non è possibile riconoscere carattere di “insegna di esercizio” al materiale pubblicitario S. S.p.A. apposto a ___, in quanto si tratta di mezzi di comunicazione con il pubblico obiettivamente idonei a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività della S. S.p.A. e, come tale, assoggettata a tassazione. Invero, i mezzi pubblicitari della S. costituiscano un messaggio pubblicitario rivolto ai potenziali consumatori e volto ad esaltare il prodotto, invogliando la domanda e, quindi, a reclamizzare l’attività e/o a farne conoscere la natura, la qualità o anche l’esistenza. Lo scopo dell’insegna di esercizio, invece, è solo quello di segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa, con una funzione non propagandistica ma di mera indicazione stradale e di dislocazione locale. Funzione che, in questo caso, non ricorre, dal momento che non vi è alcuna sede della S. S.p.A. a B.